I criteri di redazione del bilancio e la loro rilevanza ai fini tributari

19 Febbraio 2024

Con la sentenza n. 223/2024, la Cassazione si è occupata di processi verbali di costatazione emessi nel 2010 e nel 2012 dall'Agenzia delle Entrate con i quali venivano evidenziati una pluralità di rilievi avuto riguardo la corretta determinazione delle imposte Ires ed Irap per un ammontare superiore a trenta milioni di Euro, con riferimento, tra l'altro, alla modifica del criterio di iscrizione degli immobili, all'applicazione del metodo del patrimonio netto ai fini della valutazione delle partecipazioni immobilizzate, alla svalutazione delle partecipazioni, alla svalutazione dei crediti e al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria.

Premessa

Al termine di un articolato contenzioso tributario che trae avvio da processi verbali di costatazione emessi nel 2010 e nel 2012, la sentenza della Corte di Cassazione – V Civile – n. 223, depositata in data 4 gennaio 2024 – consente di svolgere taluni approfondimenti in merito alle statuizioni cui è giunta la Corte e relative, in particolare, alle seguenti problematiche:

-      possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di disconoscere nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione, l'utilizzo delle perdite indicate nella dichiarazione dei redditi non rettificate dall'Agenzia delle Entrate entro il termine decadenziale di legge;

-      modifica del criterio di iscrizione degli immobili di proprietà sociale nel bilancio di esercizio;

-      il passaggio dalla valutazione delle partecipazioni dal criterio del costo al metodo del patrimonio netto;

-      svalutazione delle partecipazioni;

-      svalutazione dei crediti;

-      trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria

particolarmente rilevanti sia nell'ambito della redazione del bilancio ordinario di esercizio sia delle conseguenti quantificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni delle imposte ai fini Ires ed Irap.

Si analizzano di seguito le singole problematiche affrontate dalla Suprema Corte.

La possibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di disconoscere nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione l'utilizzo delle perdite

Con i primi due motivi di ricorso, la società lamenta il fatto che il giudice del gravame non avrebbe rilevato l'illegittimità del disconoscimento delle perdite della società incorporata riportate nelle dichiarazioni dei redditi della società incorporante post fusione e non in precedenza contestate dall'Ente impositore. Tale comportamento determinerebbe secondo la ricorrente la “violazione delle norme in tema di buona fede e affidamento, in una con quelle che, più in generale, governano il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa” atteso, tra l'altro, che nessuna contestazione era stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate avuto riguardo all'ammontare del patrimonio netto della società incorporata (in precedenza società controllata dalla società incorporante) alla data della fusione e rilevante ai fini del riporto delle perdite della incorporata nella incorporante ex art. 172, comma 7, del TUIR (norma che, appunto, regolamenta il riporto delle perdite fiscali pregresse nell'operazione di fusione operando quale norma antielusiva al fine di evitare il fenomeno di acquisizione delle cosiddette “bare fiscali”, attraverso il test di vitalità (requisito economico) ed il limite del patrimonio netto (requisito patrimoniale)). Con riferimento al requisito patrimoniale, infatti, la norma prevede che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante le perdite delle società partecipanti alla fusione per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. E, infatti, secondo la ricorrente l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rettificare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 (in cui le perdite fiscali della controllata-incorporata erano state trasferite alla controllante-incorporante e dichiarate da quest'ultima) contestando la quantificazione delle perdite riportabili e la loro qualificazione quali perdite utilizzabili in diminuzione del reddito della incorporante.

La Suprema Corte ha ritenuto che se l'Amministrazione finanziaria non contesta una violazione fiscale in relazione ad un anno precedente ciò

  • non importa alcuna violazione del diritto alla difesa del contribuente e del suo legittimo affidamento;
  • non preclude la possibilità di contestare i perduranti effetti della violazione con riferimento ai successivi periodi d'imposta.

La statuizione della Suprema Corte deve essere letta alla luce del principio contenuto nella legge delega di riforma fiscale, (art. 17, comma 1, lettera h), 1), l.n. 111/2023) avuto riguardo alla possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere (nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione) l'utilizzo delle perdite indicate nella dichiarazione, non rettificate dall'Agenzia delle Entrate entro il termine decadenziale di legge e, quindi, divenute incontestabili. La statuizione in commento, e relativa ai primi due motivi di ricorso, merita particolare attenzione atteso che verrebbe in questo modo minata la certezza del diritto e, altresì, si verificherebbe un'intollerabile incertezza anche nei rapporti tra privati. Ulteriormente, verrebbe meno l'affidabilità dei bilanci di esercizio regolarmente approvati dall'organo amministrativo (progetto di bilancio) e dall'assemblea dei soci e depositati presso il Registro delle Imprese, che tengano conto degli effetti di decadenza dell'azione accertativa. Verrebbe, da ultimo, menomata la funzione organizzativa che il bilancio regolarmente approvato assume (più ampiamente si veda: Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Libro quinto, a cura di M. Irrera, Bilancio, Bologna, 2022).

In argomento si rammenta che le disposizioni limitative al riporto delle perdite e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili possono essere disapplicate mediante la presentazione del c.d. interpello disapplicativo, previsto dall' art. 11, comma 2, l. 27 Luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In base a tale norma, il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. Ai fini della disapplicazione, il contribuente è chiamato a dimostrare che nella fattispecie concreta gli effetti elusivi non possono verificarsi (si veda anche la risposta all'istanza di interpello n.527 del 13/12/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la disapplicazione del comma 7 dell'art.172 del TUIR in presenza di una vitalità economica ed in base al fatto che il valore economico delle società coinvolte nella fusione per incorporazione sia superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali riportabili dalle stesse).

La modifica del criterio di iscrizione degli immobili di proprietà sociale nel bilancio di esercizio

Il terzo motivo di ricorso per cassazione, all'esito di due giudizi sfavorevoli per il contribuente da parte della CTR di Roma e della CTR del Lazio, ha per oggetto la contestazione mossa alla società incorporante nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione consistente nella modifica, da parte della società incorporata, del criterio di iscrizione nel bilancio di esercizio antecedente l'operazione di fusione di immobili posseduti.

In particolare, la società incorporata (controllata dalla società incorporante) nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 aveva modificato il criterio di iscrizione degli immobili di proprietà sociale passando dal criterio del costo storico di acquisto al criterio del valore di mercato sulla base di apposita perizia di stima. Secondo la società ricorrente la modifica del criterio di valutazione rispetto a quello adottato negli esercizi precedenti aveva valide giustificazioni economiche. Tale modifica del criterio di valutazione ha avuto una conseguente diretta modificazione anche sulle risultanze contabili del bilancio della controllante atteso che quest'ultima aveva proceduto nel bilancio dell'esercizio 2005 a modificare il criterio di iscrizione delle partecipazioni adottando il metodo del patrimonio netto in luogo del criterio del costo storico che era stato fino a quell'esercizio adottato (incremento di valore della partecipazione iscritta da Euro 4.251.037 al 31 dicembre 2004 ad Euro 34.252.258 al 31 dicembre 2005).

In argomento si osserva anzitutto che il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è disciplinato dall'art. 2426 c.c., al primo comma e, in particolare, dai nn. 1), 2) e 3). Il Codice Civile prevede infatti che “1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento”.

E' corretto altresì ricordare, come ha fatto il giudice del gravame, che il Legislatore dispone all'art. 2423-bis c.c. l'immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro salvo l'esistenza di casi eccezionali, l'indicazione nella Nota integrativa delle motivazioni sottostanti la deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. Orbene, dalla lettura della articolata sentenza della Corte di Cassazione, emerge che nel caso di specie detti casi eccezionali non sussistessero o che, comunque, non siano stati sufficientemente illustrati nella Nota integrativa. In presenza di casi eccezionali la deroga al criterio della costanza nell'applicazione dei medesimi criteri di valutazione da un esercizio all'altro non è una facoltà ma costituisce un obbligo: in particolare, tale obbligatorietà consegue alla sopravvenuta incompatibilità di uno dei criteri di valutazione previsti dal Legislatore rispetto all'obiettivo della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (c.d. fair and true view). Detta incompatibilità non pare sussistere sulla base del contenuto della sentenza in commento, come illustrato successivamente.

Una rivalutazione del valore dei beni dell'attivo può essere fatta, in via ordinaria, solo in presenza di appositi provvedimenti del Legislatore volti a concedere alle imprese la possibilità di adeguamento dei valori di “libro” a quelli correnti, favorendone, al contempo, il rafforzamento patrimoniale. I suddetti provvedimenti offrono l'opportunità di riflettere in bilancio il valore recuperabile dei beni, derogando agli ordinari criteri di valutazione previsti all'art. 2426, c.c. ed ai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), imperniati perlopiù al criterio del costo storico. Le norme elaborate nel corso degli ultimi anni poggiano sull'impianto prescritto dalla Legge n. 342/2000, la quale fissa elementi comuni e regole di base da osservare nel processo di rivalutazione degli elementi patrimoniali. In questa legge si prevedeva, agli artt. da 10 a 16, la facoltà di procedere ad una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d'impresa materiali ed immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e relative addizionali, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio. Le modalità attuative della rivalutazione sono state fissate dal D.M. 162/2001, il quale definiva specifiche tecniche di rivalutazione, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste patrimoniali formatesi a fronte della rivalutazione degli asset. Alcune di tali regole rivivono all'interno di recenti provvedimenti normativi post-Covid. Si pensi alla rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1, commi 696-704, l. n. 160/2020), così come estesa dal “Decreto Liquidità” ai bilanci successivi al 2019 (2020 e 2021); alla rivalutazione gratuita dei beni alberghieri prevista dal “Decreto Liquidità” (art. 6-bis, d.l. n. 23/2020) e alla rivalutazione dei beni d'impresa introdotta dal “Decreto Agosto” (art. 110, d.l. n.104/2020). SI veda, in proposito, Sottoriva-Cerri, La gestione aziendale post emergenza Covid-19 nel Decreto Liquidità; ID, I nuovi interventi in materia societaria introdotti dal decreto-legge c.d. “Agosto”,in questo portale

In particolare, la Corte sottolinea come la contribuente non abbia dimostrato “la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la modifica del criterio di stima del valore degli immobili” e che la stessa si sia limitata a fare riferimento “alla negatività del ciclo economico, fenomeno ricorrente e non eccezionale, ed alla conseguente difficoltà ad accedere al credito bancario, anche questo un fenomeno non eccezionale nell'esercizio dell'attività imprenditoriale”. Si tratta, ad evidenza, di elementi che non sembrano integrare la sopravvenuta incompatibilità del criterio del costo storico rispetto alla clausola generale di redazione del bilancio di esercizio.

In un contesto di bilanci redatti secondo le norme del Codice Civile e secondo i principi contabili nazionali OIC, la società avrebbe dovuto, infatti, dimostrare la perdita di significatività del precedente valore di iscrizione degli immobili in relazione ad un mutamento della natura e/o nella destinazione economica degli stessi nell'ambito dei processi produttivi d'impresa (si veda la comunicazione Consob n. RM/92000699 del 7 febbraio 1992) e darne compiuta illustrazione nella Nota integrativa (discorso diverso invece nell'ambito dei principi contabili internazionali che prevedono, in alcuni casi, la possibilità di adottare il fair value; cfr. C. Sottoriva, Il financial reporting secondo i principi contabili internazionali, Milano, 2022).

Oltre l'ingiustificata arbitrarietà del cambiamento del criterio di iscrizione del valore degli immobili e all'assenza di informazioni nella Nota integrativa nonostante il puntale disposto del Codice Civile in termini di conseguente disclosure, la Corte dà conto di quanto lamentato dall'Amministrazione finanziaria avuto riguardo all'importo indicato nella riserva da iscriversi nel Patrimonio netto in relazione all'applicazione del metodo del Patrimonio netto come illustrato nel § che segue.

L'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento

Un'analisi diversa deve invece essere fatta in merito alla scelta effettuata da parte della società controllante di adottare, a partire dal bilancio dell'esercizio 2005, il metodo del patrimonio netto (c.d. equity method nella letteratura anglosassone) previsto dall'art. 2426 c.c., al primo comma, n. 4, per quanto attiene la valutazione della partecipazione nella società controllata. Il citato articolo dispone che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

Nell'ambito dei principi contabili nazionali, il funzionamento del metodo del patrimonio netto è contenuto nell'OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (per un approfondimento si veda AA.VV., a cura A. Palma, Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili, Sesta Edizione, Milano, 2022, 295 e ss.)

La scelta di adottare (nel caso di specie nel bilancio 2005) del metodo del patrimonio netto rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica del redattore del bilancio di esercizio e non può essere, pertanto, essere censurata a priori. Il Legislatore, infatti, come visto in precedenza consente che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possano essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto. Quindi la società si è avvalsa della possibilità di adottare uno dei criteri legali di valutazione messi a disposizione dal Legislatore per la valutazione delle partecipazioni detenute in imprese controllate e collegate iscritte nella macroclasse B) III Immobilizzazioni finanziarie all'attivo dello Stato patrimoniale. Anche con riferimento a questa voce dell'attivo dello Stato patrimoniale viene evidenziato dalla Corte di Cassazione che “il giudice del gravame non ha mancato di sottolineare che, pacificamente, “nel caso di specie” manca, “completamente nella nota integrativa al bilancio della società […] alla data del 31/12/2005, l'esposizione delle ragioni della deroga al criterio della valutazione della partecipazione nella società […] s.r.l. utilizzato fino al 2004”. Si osserva che:

  • non si può parlare tecnicamente di “deroga” al criterio di valutazione ma di scelta dell'organo amministrativo di adottare un criterio diverso rispetto a quello adottato in precedenza che non determina, peraltro, obblighi specifici di disclosure nelle Nota integrativa;
  • la Nota integrativa non è da riferirsi “al bilancio” in quanto essa stessa costituisce parte del bilancio di esercizio (assieme allo Stato patrimoniale, al Conto economico e al Rendiconto finanziario), quando redatto in forma ordinaria.

La svalutazione delle partecipazioni ai fini della determinazione del reddito d'impresa

Il quinto motivo del ricorso attiene alla deduzione operata nel periodo d'imposta 2007 ai fini della determinazione della base imponibile Ires dell'importo di Euro 502.035,05 rappresentativo della svalutazione del valore di iscrizione della partecipazione del 100% detenuta dalla società. Il comportamento della società conseguirebbe all'applicazione dell'art. 83 del TUIR. La Corte invece ha fatto riferimento alle previsioni di cui all'art. 94 TUIR, nonché a quelle contenute nell'art. 64 e nell'art. 101, comma 2, del TUIR che determinano l'assoluta indeducibilità delle minusvalenze da valutazione conseguente alla svalutazione della partecipazione effettuata dalla società controllante nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2007.

In argomento si osserva che nel Conto economico, le svalutazioni delle partecipazioni devono essere iscritte nella voce D19 come di seguito indicato:

  • svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
  • svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
  • differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;
  • accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
  • le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati;
  • le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

La ricorrente ha ritenuto applicabile l'art. 83 TUIR che conterrebbe un generale principio di deducibilità delle svalutazioni che tuttavia viene contestato dalla Commissione Tributaria Regionale in base al combinato disposto dell'art. 101, comma 2 e art. 93, comma 4, TUIR. La Corte ha quindi concluso che la svalutazione, ancorché correttamente operata in applicazione del principio della prudenza dal punto di vista civilistico, non costituisce un costo fiscalmente deducibile costituendo una minusvalenza non realizzata e, conseguentemente, non deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Gli elementi rilevanti per la svalutazione dei crediti ai fini fiscali

Ulteriori motivi impugnazione vengono respinto dalla Suprema Corte di Cassazione avuto riguardo alla non dimostrata inesigibilità di crediti vantati dalla ricorrente. In particolare, viene contestata la ricorrenza degli elementi della certezza e della precisione delle perdite derivanti dalla inesigibilità degli stessi ai sensi dell'art.101 TUIR. Dalla lettura della sentenza si desume che trattasi di crediti di importo significativo (Euro 426.731,83; Euro 2.170.543,04; Euro 13.158.302,34; Euro 27.222,30 ed Euro 479.209,00) la cui svalutazione nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 soggiaceva a diverse problematiche. E, infatti, con riferimento all'importo di Euro 426.731,83, la Commissione Tributaria Regionale rilevava, da un lato, l'assenza di motivazioni avuto riguardo alla decisione di rinunciare al credito da parte della società e, dall'altro, relativamente all'importo di Euro 113.620,52 (a titolo di fondo spese), che la società si era limitata a fare affidamento alla valutazione in merito all'esigibilità del credito formulata da un consulente esterno tenuto conto dell'imprevedibile esito positivo in secondo grado atteso l'esito sfavorevole del giudizio di primo grado. In merito, si ritiene invece, sulla base di quanto desumibile dalla lettura della sentenza in commento, che correttamente la società ha proceduto alla svalutazione del credito sulla base delle previsioni del principio contabile OIC 15 secondo cui al termine dell'esercizio occorre verificare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, quali ad esempio (documento OIC 15):

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  • l'estensione al debitore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria dello stesso, di una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  • la sussistenza della probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  • dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi inclusi condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

La Risoluzione 65/E dell'8 giugno 2017 precisa che la discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione sia di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli artt. 101, comma 5, e 106 TUIR e trovano la loro ratio nell'esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità. Si ricorda, infatti, che l'art. 101, comma 5, TUIR indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, divenuta “definitiva”, mentre l'art. 106 TUIR stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

Si rammenta che l'art. 101 TUIR concernente "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite" al comma 5 disciplina le perdite su crediti precisando, tra l'altro che le « (...) perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. » Lo stesso comma prevede, inoltre, che si considerano presenti gli elementi certi e precisi che determinano la deducibilità della perdita in tutti i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Con la Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al rispetto del principio di competenza, al paragrafo 4.2 ha precisato che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui nel Conto economico confluisca il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel rivedere la disciplina delle perdite su crediti, ha individuato con maggiore precisione i criteri temporali che individuano il momento a partire dal quale è possibile procedere alla cancellazione del credito dal bilancio di esercizio in adesione ai principi contabili, qualificando tale momento rilevante anche al fine della deduzione fiscale della perdita. Infatti all'articolo 13, comma 3, ha precisato che «L'articolo 101, comma 5, (...) si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità (...) deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi (...) ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili». Nella relazione illustrativa al predetto Decreto, con riguardo alla richiamata disposizione, viene affermato che «la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio». Pertanto, a seguito della citata norma di interpretazione autentica, compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale: in presenza di svalutazioni contabili analitiche o forfetarie, la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all'impresa creditrice con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Come precisato nella Circolare n. 14/E del 2014, nell'esercizio in cui sopravvengono gli elementi certi e precisi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, il credito corrispondente alla svalutazione operata, che si tramuta in perdita su crediti, deve considerarsi non più esistente ai fini fiscali, così come simmetricamente il fondo relativo a tale svalutazione deve considerarsi non più esistente. Il fondo svalutazione crediti costituito a fronte delle svalutazioni relative a crediti per i quali non sussistono gli elementi certi e precisi è un fondo il cui utilizzo, ai fini fiscali, deve avvenire nell'esercizio in cui si verificano i predetti elementi, l'obbligo del previo utilizzo del fondo dedotto di cui all'art. 106 , comma 1, TUIR, riguarda le sole perdite divenute deducibili nell'esercizio X e non quelle dedotte nell'esercizio X-1 (più ampiamente si veda M. Leo, Le imposte sul reddito nel testo unico, Milano, 2022, 2084 e ss).

In merito ai seguenti due punti:

  1. il confronto con il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti - necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa - deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  2. se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo

deve considerarsi quanto statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13458 del 1° luglio 2015) che parrebbe abbia accolto l'interpretazione dei verificatori, secondo cui l'importo limite del 5% deve essere raffrontato con l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti, comprendente tutti gli accantonamenti (civilistici) al fondo svalutazione crediti e non solo l'ammontare dedotto. Al riguardo, occorre evidenziarsi che la sentenza della Corte di Cassazione n. 13458 del 1° luglio 2015 - pur accogliendo il ricorso presentato dalla stessa Agenzia delle Entrate - non stabilisce espressamente un principio di diritto diverso rispetto a all'interpretazione sopra evidenziata dalla scrivente nei punti 1) e 2). Non è rinvenibile nel contesto attuale, peraltro, un orientamento giurisprudenziale consolidato in contrasto con le conclusioni sopra evidenziate dalla scrivente. Appare quindi necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 26/E del 2016.

Nel caso di specie, ancorché la sentenza di secondo grado sia stata depositata in data 18 febbraio 2010, già nel 2007 risultava corretto procedere alla svalutazione dei crediti in applicazione del principio della prudenza e, prima ancora, del rispetto della clausola generale di redazione del bilancio (più ampiamente si veda F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Ed., Milano, 2017, 17 e ss.) atteso che richiede di riflettere nel bilancio il fatto che alcuni crediti potrebbero non essere recuperati nella loro interezza (ancorché sulla base di una previsione riguardo una perdita su crediti che ancora non è diventata definitiva sulla base delle informazioni a disposizione).

Quanto alla svalutazione del credito ammontante ad Euro 13.158.302,34, la Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato che quanto rappresentato dalla società non consentiva di dimostrare l'esistenza in modo “certo” e “preciso” delle perdite contabilizzate e, in particolare, del comportamento attivo della società per l'ottenimento del pagamento di quanto dovuto.

Quanto alla svalutazione del credito ammontante ad Euro 27.222,30, la Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato l'assenza di alcun documento idoneo a dimostrarne la legittima imputazione nella base imponibile dichiarata.

Con riferimento a quanto sopra, la Corte di Cassazione ha ribadito propri precedenti orientamenti in tema di imposte sui redditi prevedendo che “al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi” (Cass., Sez. V, 26.2.202, n. 5183) nonché che “in tema di contenzioso tributario, per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, è tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 14.01.2025, n. 403).

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria

Il nono ed il decimo strumento d'impugnazione sono relativi al trattamento fiscale delle caparre confirmatorie corrisposte dalle società trattenute dal venditore in dipendenza di contratto preliminare per la compravendita di un terreno all'esito della mancata attribuzione della natura di area edificabile da parte dell'autorità amministrativa. La Suprema Corte evidenzia che la CTR ha ritenuto che la società nell'esercizio 2007 non avrebbe potuto rilevare la perdita atteso che, sulla base della documentazione prodotta, il venditore aveva dichiarato di trattenere la caparra nell'esercizio 2004. La società, invece, ha ritenuto che solo nel 2007 si era resa conto della effettiva irrecuperabilità delle somme. La Corte di Cassazione, pur rilevando che la motivazione addotta dalla CTR in merito al disconoscimento della deducibilità fiscale delle somme corrisposte dalla società a titolo di caparra confirmatoria “non appare completamente intellegibile”, ha ritenuto non può essere in generale invocata la propria negligenza “al fine di modificare discrezionalmente i criteri legali in materia di imputazione temporale di perdite subite, al fine di invocarne la deducibilità”.

In argomento occorre anzitutto osservarsi che la caparra (sia confirmatoria sia penitenziale), avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato ovvero di recesso di una delle parti e non costituendo dunque corrispettivo dell'operazione, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ex artt. 2 e 3, d.p.r. n. 633/1972.

La caparra confirmatoria assume invece rilevanza ai fini IVA qualora, nel caso di adempimento del contratto, venga imputata in “conto prezzo” e quindi si trasformi, di fatto, in una parte del corrispettivo della cessione / prestazione. Nel caso di specie, la caparra trattenuta non avrà assunto rilevanza ai fini IVA a seguito dell'inadempimento del soggetto che l'ha corrisposta all'esito della mancata attribuzione della edificabilità del terreno. Stante quindi il diverso trattamento ai fini IVA delle somme anticipatamente corrisposte a seconda della qualificazione delle stesse (caparra o acconto), è necessario che la corresponsione a titolo di caparra risulti da una specifica volontà delle parti. La caparra non assume alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento in cui è imputata in conto prezzo. Infatti è soltanto in tale momento che la stessa origina ricavi tassabili per il venditore / prestatore e costi deducibili per l'acquirente / committente. In caso di ritenzione della caparra da parte del venditore per inadempimento contrattuale della controparte, la stessa costituisce componente positivo del reddito d'impresa; analogamente costituisce componente positivo il 50% dell'importo ottenuto dall'acquirente per effetto dell'inadempimento del venditore. Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Orbene, dal punto di vista contabile e della redazione del bilancio di esercizio, l'OIC 19 prevede che “La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie” e l'OIC 15 prevede che “I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione. […] Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata”.

Nel caso di specie, va verificato (ma le informazioni che possono essere desunte dalla lettura della sentenza in commento sono limitate) quando la società avrebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio seguendo le indicazioni dei principi contabili all'epoca applicabili. Attualmente il citato OIC 15 prevede si debba procedere alla cancellazione del credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Gli Italian GAAP prevedono che ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si debba tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione deve essere rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. Quando invece la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'OIC 15. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”, effettuare un apposito accantonamento.

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