Sì all’applicazione delle pene sostitutive in appello purché richieste con le conclusioni

Ferdinando Brizzi
19 Febbraio 2024

La richiesta di pena sostitutiva di pene detentive brevi in sede di appello deve essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello oppure la formulazione della relativa richiesta può anche avvenire in sede di conclusioni del giudizio di appello?

Massima

Anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.

Il caso

L'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 29/03/2023 della Corte di appello de L'Aquila che aveva confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 29/05/2020, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 40 di multa per i reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p.

Per quanto di interesse in questa sede, veniva denunciato col ricorso vizio di motivazione con riferimento all'art. 597 c.p.p. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p. avanzata in sede di conclusioni depositate in data 14/03/2023.

La questione

Come già evidenziato, la questione giuridica affrontata dai giudici di legittimità riguarda la possibilità di formulare la richiesta di pena sostitutiva di pene detentive brevi in sede di appello non solo attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello, ma anche in sede di conclusioni del giudizio di appello.

Come opportunamente rilevato nella sentenza in commento sul punto possono registrarsi due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento (Cass. pen., sez. VI, n. 33027/2023, Agostino, Rv. 285090-01) ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., ma che deve comunque intervenire - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, c.p.p., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Detta interpretazione è stata ulteriormente ribadita da Cass. pen., sez. VI, n. 46782/2023, Borazio, non mass.

Una diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria è stata fatta propria da altra recente pronuncia (Cass. pen., sez. VI, n. 41313/2023, Amato, non mass.) che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Cass. pen., sez. un., n. 12872/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01)».

Detta pronuncia ha poi rilevato che "la lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, c.p.p. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150/2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile", concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento ha ritenuto di dover dar seguito al primo orientamento espresso da Cass. pen., sez. VI, n. 33027/2023, Agostino, Rv. 285090-01 e Cass. pen., sez. VI, n. 46782/2023, Borazio, non mass. ritenendo non condivisibile l'argomentazione che si rinviene in Cass. pen., sez. VI, n. 41313/2023, Amato, non mass. in quanto replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza "Punzo" in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 l. n. 689/1981, senza tener adeguatamente conto che il d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive".

In tal senso, si legge nella sentenza n. 1995, sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429) secondo cui «L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)».

Tanto premesso è stato confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative: nel caso di specie, risulta come la difesa dell'imputata, con pec in data 14/03/2023, avesse inoltrato le proprie conclusioni scritte contenenti, in via principale, la richiesta di riforma della gravata sentenza di primo grado e, in via subordinata, la richiesta di applicazione delle pene di cui all'art. 20-bis c.p. (lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva): richiesta, del tutto rituale, che veniva inopinatamente disattesa dalla Corte territoriale che, in modo del tutto ingiustificato, ometteva di fornire qualsivoglia risposta sulla meritevolezza o meno del beneficio.

Da qui è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla richiesta di sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Osservazioni

Quanto statuito nella sentenza in commento appare come “lettura” costituzionalmente orientata dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022: Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, che necessariamente si impone anche alla luce di quanto per altro affermato in Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, Relazione su novità normativa, Rel.: n. 68/22 Roma, 7 novembre 2022: L'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive introdotta a fronte di un intervento di riforma giudicato «di portata ampia e sistematica». Tale regime di transizione tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle odierne modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio, con conseguente loro assoggettamento al principio di irretroattività in malam partem (art. 25, comma 2, Cost.) e di retroattività in bonam partem (art. 2, comma 4, c.p.). Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono pacificamente più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, comma 4, c.p.).

Ne discende che, attenendo l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ad un profilo sostanziale e non processuale, la riforma ha introdotto un regime più favorevole con conseguente retroattività della lex mitior

Pertanto l'orientamento più rigoroso finisce per ridurre l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il condannato senza che l'art. 95 autorizzi espressamente tale restrizione. Infatti, la norma transitoria si limita a stabilire l'applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive anche ai procedimenti pendenti in appello alla data del 30 dicembre 2022, senza richiedere che la richiesta di tali misure sia formulata nell'atto di impugnazione.

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