Nuovi e minimali suggerimenti di correzione del CCII: possibili integrazioni in tema di “domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII"

Filippo Lamanna
19 Febbraio 2024

In vista dell’imminente “terzo correttivo”, lo scritto avanza alcuni suggerimenti correttivi/integrativi al Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza a proposito della domanda con riserva prevista dall’art. 44 CCII.

L'inevitabile necessità che il legislatore emani quanto prima ulteriori norme correttive del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rende quanto mai opportuno offrire anticipatamente, tanto più a causa del prolungato silenzio che l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia serba sul relativo iter, e dunque in mancanza di una qualunque trasparente bozza-proposta sulla quale possa preventivamente aprirsi un utile dibattito tra gli interpreti e gli operatori (il che lascia paventare l'ennesimo intervento spiattellato poi dall'alto, “ex abrupto” ed “al buio”, e quindi come sempre claudicante e poco risolutivo), qualche modesto, minimale ed ulteriore suggerimento correttivo/integrativo, oltre quelli che in più luoghi ho già avuto modo di segnalare.

Le materie e le zone su cui intervenire sono davvero tante (a cominciare dall'inesorabile necessità di sanare più in generale il difetto di costituzionalità delle norme emanate e/o modificate con il “Secondo Correttivo” sulla base di una legge-delega “in bianco”), e perciò i suggerimenti non potranno che essere numerosi; ma da qualche parte si deve pur cominciare, e quindi inizierei subito ora, anche alla luce della frequenza con cui le relative problematiche si presentano nella prassi, con qualche piccolissimo, semplice suggerimento a proposito della domanda con riserva, prevista, nel contesto del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla  liquidazione giudiziale, dall'art. 44 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Primo suggerimento correttivo/integrativo: non sarebbe ormai il caso di rendere finalmente meno “in bianco” tale domanda, ossia meno avulsa da qualunque obbligo di indicare un sia pur minimo e sia pure solo appena abbozzato “progetto” con il quale il debitore proponente intenda regolare (o pensi che sia regolabile) la sua situazione di crisi o insolvenza?

Ben si sa, infatti, come la giurisprudenza abbia da sempre richiesto, nella prassi concreta, già nel vigore della (sola) legge fallimentare, in caso di domande con riserva proposte ex art. 161, comma 6, l. fall., l'indicazione sia pure solo sommaria di un piano, in particolare quando il debitore avesse chiesto l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione (avvalendosi il tribunale, in tal caso, della facoltà di acquisire previe informazioni ai sensi dell'art. 161, comma 7), tanto che poi il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, proprio in relazione all'evenienza (quasi sempre ricorrente) che tali istanze di autorizzazione vengano presentate, ne ha preso atto e ha previsto, con l'art. 46, comma 2, che, quando proposte, esse debbano appunto contenere “idonee informazioni sul contenuto del piano”.

Ma viene da chiedersi, allora: se, in ultima analisi, nel concreto, le istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione non mancano quasi mai una volta presentata una domanda con riserva, perché non disporre già, e in via più generale, che il debitore debba presentare sempre, unitamente alla medesima domanda con riserva, idonee informazioni sul progetto di risoluzione della crisi che ritiene di poter proporre ai creditori?

Non sarebbe questo anche un modo per “conformare” via via comportamenti più virtuosi, inducendo così il debitore a rendersi parte diligente nel delineare quanto prima, e comunque con maggiore tempestività, il piano e la proposta che vorrebbe/dovrebbe poi presentare in forma più completa nel termine di grazia concesso dal tribunale, evitando anche, tra l'altro, che perduri nel sistema giusconcorsuale la davvero  indigeribile previsione di una domanda processuale priva di effettivo contenuto (se non quello, però di inconsistente spessore, che si riduce alla richiesta del termine)?

Secondo suggerimento correttivo/integrativo: se si è ritenuto necessario, durante la pendenza di questo termine, imporre al debitore (v. l'art. 44, comma 1, lett. c), al giusto fine di monitorarne l'attività,  sia “obblighi informativi periodici sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa”, sia l'obbligo di depositare “una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria”, forse che non sussiste un'analoga necessità anche per la fase successiva alla scadenza del termine, quando, effettuato dal debitore il deposito della proposta, del piano e della completa documentazione, si giunga positivamente all'apertura e poi allo svolgimento del vero e proprio procedimento di risoluzione della crisi?

Ebbene, tale necessità deve considerarsi, se non identica, finanche maggiore in relazione a tale fase successiva, tenuto conto che essa può durare ben più a lungo di quanto duri di solito un “pre-concordato” e considerato altresì che non viene certo meno, durante tale fase, l'interesse a monitorare l'andamento dell'attività del debitore, in particolare poi quando questi prosegua la sua impresa (come nel concordato in continuità aziendale).

Terzo suggerimento correttivo/integrativo: non sarebbe il caso di specificare meglio quali possano essere le “ulteriori misure temporanee” (ossia le ulteriori misure “protettive”) che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, “il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”, in modo da distinguerle, per un verso, dalle misure protettive “standard” previste dal medesimo comma 2, primo periodo, a favore del debitore (divieto di “iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”), e da evitare anche, al tempo stesso, una possibile sovrapposizione di esse con le misure cautelari previste – con assai generico, e quindi confondibile carattere - al primo comma del medesimo art. 54?

Sinora, infatti, non si è potuto comprendere, con adeguata sicurezza, quali possano essere in concreto tali misure, lasciandone così incerta l'applicazione e quindi sostanzialmente inutile la previsione.