Una prima applicazione del procedimento semplificato di cognizione e talune perplessità interpretative
20 Febbraio 2024
Massima Il ricorso per procedimento semplificato di cognizione mancante di taluno degli avvertimenti contenuti nel terzo comma, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. (richiamato dall'art. 281-decies, comma 1, c.p.c.) è nullo, di talchè, in applicazione dell'art. 164 c.p.c., va disposta rinnovazione del ricorso introduttivo. Il caso Il ricorrente ha avanzato ricorso per procedimento semplificato ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, avendo impugnato decreto emanato dal giudice ai sensi dell'art. 170d.P.R. n. 115/2002 (in tema di spese di giustizia). Fissata l'udienza nella forma cartolarizzata, il giudice, a fronte della contumacia dei resistenti, ha rilevato la nullità del ricorso introduttivo del procedimento in quanto privo di parte degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. In particolare, nel ricorso era stato omesso ogni riferimento all'obbligatorietà della difesa tecnica in tutti i giudizi avanti al tribunale, come pure alla facoltà di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora ne sussistano i presupposti. Alla luce dell'interpretazione che aveva fornito la giurisprudenza, con riguardo all'omissione riscontrabile nel ricorso per procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c., oggi abrogato), il giudice ha ritenuto di applicare l'art. 164, comma 1, c.p.c., rilevando la nullità del ricorso. Stante la contumacia dei resistenti, la pronunzia ha fatto applicazione del capoverso di quest'ultima disposizione, disponendo rinnovazione del ricorso, con contestuale rinvio del procedimento ad altra udienza. La questione Ci si chiede se, in caso di nullità del ricorso avanzato nella forma di cui all'art. 281-decies c.p.c., sia applicabile la sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c., in tema di nullità dell'atto di citazione. Le soluzioni giuridiche Al superiore quesito, la pronunzia salernitana ha fornito risposta positiva. L'impianto argomentativo della decisione ha richiamato l'elaborazione formatasi sull'antecedente prossimo rispetto al nuovo procedimento, ovvero al procedimento sommario di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c. (oggi abrogato). In quella sede ed in presenza di analogo corredo di disposizioni di governo, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare la sanatoria prevista dall'art. 164 c.p.c., in presenza di nullità del ricorso privo degli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. Ad analoga soluzione è pervenuta la pronunzia epigrafata, traslando la soluzione al ricorso per procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281-decies c.p.c., laddove lo stesso sia affetto da analogo vizio di nullità. Osservazioni I. Una delle novità maggiormente significative del nuovo processo civile post 28 febbraio 2023 apportate dal d.lgs. n. 149/2022 consiste nell'introduzione del procedimento semplificato di cognizione, regolato dagli artt. 281-decies e segg. c.p.c., in sostituzione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c. (abrogato), che era disciplinato nel IV° libro della procedura. Mentre il nuovo procedimento è regolato nel II° libro del codice, dedicato al processo ordinario di cognizione, alternativo ad esso. Con questa trasparente scelta sistematica il legislatore ha evidenziato la sussunzione di questo procedimento entro il genus del processo ordinario di cognizione, non in quello sommario (di cui al IV° libro, relativo ai “procedimenti speciali”). Ebbene, il legislatore della riforma ha esteso l'ambito applicativo di questo procedimento alle controversie caratterizzate da semplicità (fatti non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione: art. 281-decies, comma 1, c.p.c.), evidenziando marcato favor (concorda Calcagno, 22O), laddove dispone che, in termini generali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti normativi dati, “la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato” (capoverso). La scelta è rimessa al difensore, per quanto all'udienza il giudice possa non condividerla, disponendo il mutamento del rito semplificato in quello ordinario (art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.). Il favor legislativo per il nuovo rito processuale emerge trasparente da ulteriori, univoci, riferimenti positivi: dato che il rito semplificato è applicabile alle controversie di competenza del giudice di pace (art. 316, comma 1, c.p.c., come novellato); costituisce “rimedio preventivo” ai fini della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di cui alla l. cd. l. Pinto (art. 1-ter, comma 1, l. n. 89/2001), unitamente alla richiesta di mutamento da rito ordinario in rito semplificato. Ancora, il rito semplificato, ove la conciliazione non riesca, è condizione di procedibiltà della domanda in materia di risarcimento danni da responsabilità sanitaria (art. 8, comma 3, l. n. 24/2017). Infine, per le controversie di cui al capo III del d.lgs. n. 150/2011 (artt. 14 e ss. d.lgs. cit.), l'unico rito applicabile è il rito semplificato, senza possibilità di conversione in quello ordinario di cognizione, a tenore dell'art. 3, comma 1, d.lgs. cit. E' fortemente auspicabile che la prassi colga appieno le intenzioni del legislatore, incentivandone l'applicazione e trasformandolo in “rito ordinario o comune”, come era avvenuto sotto la vigenza del c.p.c. del 1865 in riferimento al processo sommario (Balena, 209; Carratta, 80), a fronte delle trasparenti complicazioni procedurali che determina il rito ordinario di cognizione riformato, un rito pesante, ingestibile, dai tempi di definizione difficilmente predeterminabili. In particolare, a quest'ultimo riguardo, si rifletta, ad es., sui termini di comparizione previsti per i due riti: normalmente di quaranta giorni nel rito semplificato ed invece di centoventi giorni nel rito ordinario. Tuttavia, tali ultimi termini rischiano di dovere essere raddoppiati in caso di chiamata di terzo e di essere ulteriormente dilazionati in caso di ulteriore chiamata di terzo; con un'attesa di circa un anno solo per pervenire alla prima udienza di comparizione delle parti, in presenza di causa soggettivamente complessa. Con buona pace dei principi che dovrebbero reggere il nuovo rito civile, secondo le intenzioni dei conditores (v. art. 1, comma 1, l. n. 206/2021). Si ponga pure attenzione sulla semplificazione delle forme: ovvero, il tendenziale deposito unicamente degli atti introduttivi nel rito semplificato, mentre nel rito ordinario è previsto il deposito, oltrechè degli atti introduttivi, anche della triplice serie di memorie per parte ex art. 171-ter c.p.c. Si rifletta pure sugli ulteriori adempimenti da esperire: effettuazione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. ante udienza e, all'udienza di prima comparizione, tentativo di conciliazione ed interrogatorio libero delle parti. Tutte queste attività non devono invece essere espletate nel rito semplificato di cognizione. Non si dimentichi che, nella prassi giudiziaria, le cause complesse che meritano l'utilizzo di un rito complicato, formale e garantito, come quello ordinario di cognizione delineato dalla riforma, sono una netta minoranza rispetto al totale. Di talchè è auspicabile che la prassi si rivolga al rito semplificato come al normale strumento di tutela giurisdizionale dei diritti in ambito civile. II. La fase introduttiva del procedimento semplificato di cognizione rappresenta l'oggetto dell'ordinanza in epigrafe. Il giudice, rilevata la nullità del ricorso introduttivo a fronte di carenza degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., ha assegnato termine per procedere a rinnovazione. Come era previsto nel rito sommario (ex 'art. 702-bis c.p.c.), anche il rito semplificato si introduce con ricorso (non con notifica della citazione). Tale atto deve contenere le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c. previste quasi identicamente per l'atto di citazione, che sono integralmente richiamate dall'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c. Rispetto al passato in quanto costituisce un portato innovativo della riforma, nel ricorso per procedimento semplificato va oggi fornita la seguente l'indicazione; laddove la domanda sia “soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento” (n. 3-bis). Questa indicazione sembra superare le incertezze in passato sollevate con riguardo all'obbligatorio esperimento della mediazione (beninteso nelle materie di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010) quando la causa era introdotta nelle forme del rito sommario (Calcagno, 195 e nota 36). Nel ricorso in oggetto, poi, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, a tenore del novellato n. 4, deve avvenire “in modo chiaro e specifico”. La disposizione fa pendant con un identico onere posto a carico del convenuto che, nella comparsa di risposta, deve “prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” (art. 281-undecies, comma 3, c.p.c.; nonché v., identicamente nel rito ordinario, la previsione di cui all'art. 167, comma 1, novellato; nonché, per l'appello, v. l'art. 342 c.p.c., riformato, che pone i requisiti “a pena di inammissibilità”), pena altrimenti la non contestazione del fatto (v. art. 115, comma 1, c.p.c.). In tal modo, la presa di posizione del ricorrente rispetto ai fatti ex adverso allegati deve essere “chiara” (v. art. 121 c.p.c.), oltrechè “non generica” (v. art. 416, comma 3, c.p.c.). Come già disponeva la norma abrogata, anche l'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c. quale contenuto del ricorso, richiama “l'avvertimento di cui al n. 7, comma 3, dell'art. 163”. Tale richiamo (alla forma singolare dell'avvertimento) non è stato uniformato alle novità recate dalla riforma, notevolmente arricchendo il contenuto del n. 7 dell'art. 163, mediante previsione di un triplice avviso. In precedenza, l'unico avvertimento presente nel testo normativo riguardava l'avvertimento che la costituzione tardiva in giudizio determinava “le decadenze di cui agli artt. 38 e 167” (eccezione di incompetenza e per la chiamata di terzo). Mentre oggi la norma novellata ha declinato (più propriamente) gli avvertimenti di citazione alla forma plurale: ovvero, l'avviso che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti al tribunale e che la parte potrebbe richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza in commento, avendo rilevato duplice mancanza negli avvisi del ricorso, con riguardo agli avvertimenti su obbligatorietà del patrocinio in tribunale ed alla facoltà di valersi del patrocinio a spese dello Stato, ha fatto applicazione dell'art. 164 c.p.c., dettato in tema di nullità della citazione e sanatoria dell'atto mediante rinnovazione. L'orientamento interpretativo è fermo nell'applicazione di tale ultima disposizione normativa al procedimento sommario di cognizione (Cass. civ. 6 marzo 2017, n. 5517, in Ius processo civile, con nota di IANNI; Cass. civ. 29 settembre 2015, n. 19.345), previsione che oggi, a maggior ragione per via della collocazione sistematica del nuovo procedimento semplificato la cui regolamentazione è stata spostata all'interno del II° libro, viene ritenuta estensibile al procedimento semplificato (Luiso, 136; Masoni, 218; Tiscini, 419; Calcagno 197, nota 41), come correttamente ritenuto dalla pronuncia in epigrafe. La previsione dell'avvertimento di cui al n. 7 è stata criticata, in quanto ritenuta un “pericoloso strumento di invalidazione del processo” (Tiscini, 418), per quanto imposto a pena di nullità della citazione; suggerendo che lo stesso avrebbe potuto essere soppresso in sede di riforma, piuttosto che incrementato di ulteriori contenuti, oltrechè esteso al rito semplificato. Per vero, la sanzione di nullità della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c. (norma non innovata), laddove lessicalmente continua a riferirsi alla mancanza “dell'avvertimento previsto del n. 7 dell'art. 163”, con particolare riferimento al sostantivo declinato alla forma singolare, suscita perplessità lessicali, che potrebbero essere foriere di ragioni di contenzioso. Dato che la previsione normativa, in seguito alla riforma, si è arricchita di un triplice contenuto: 1) previsione di decadenza in caso di tardiva costituzione in giudizio, 2) avvertimento dell'obbligatorietà del patrocinio difensivo ed 3) avvertimento sulla possibilità di valersi del patrocinio erariale. Ebbene, a questo proposito, si potrebbe dubitare se la nullità scaturente dall'omissione di avvertimento vada intesa in senso unitario e complessivo (nel senso di ritenerla integrata solo in presenza di una triplice omissione del ricorso), ovvero, diversamente, in senso parcellizzato, come ha ritenuto di fare la pronunzia, integrata già con la carenza anche di uno soltanto degli avvertimenti. Quello testè riferito è un vulnus che la recente riforma processuale evidenzia, nella parte in cui la stessa non è stata coordinata col tessuto normativo preesistente. La tipologia delle triplici omissioni oggi previste dal codice hanno diversa consistenza, seppur tutte siano accomunate dalla medesima esigenza, diretta a tutelare la posizione processuale del convenuto, destinatario della citazione in giudizio. Da una parte, si pone la previsione in tema di mancato avvertimento del maturarsi delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 e, dall'altro, la previsione dell'avvertimento in ordine alla mancata costituzione in giudizio tramite difensore, ovvero, la mancata costituzione in quanto il convenuto ignora di potere difendersi accedendo al patrocinio a spese delle Stato. Tutte, e ciascuna singolarmente presa, le eventuali omissioni potrebbero determinare trasparente lesione del diritto di difesa in giudizio del convenuto, costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.). I molteplici avvertimenti oggi contenuti nel riformato tenore del n. 7 dell'art. 163 vanno poi estesi alla citazione per intimazione di licenza o di sfratto (art. 660 c.p.c.), in quanto quest'ultimo atto costituisce species del genus citazione, con consequenziale applicazione della sanzione di nullità e con obbligo di rinnovazione disposto dal giudice, a norma dell'art. 164 c.p.c. III. Laddove il ricorrente abbia assegnato al resistente un termine di comparizione inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 281-undecies c.p.c., capoverso, di quaranta giorni prima dell'udienza, egualmente dovrebbe trovare applicazione la sanzione di nullità espressamente comminata dall'art. 164, comma 1, c.p.c. (Calcagno, 197, nota 43). Ulteriore perplessità potrebbe insorgere coordinando il combinato disposto del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., laddove dispone che la citazione è nulla “se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo” (ovvero, dell'art. 163 c.p.c.), con l'art. 163, n. 4, laddove quest'ultima disposizione prescrive che l'esposizione dei fatti dedotti in atto di citazione deve avvenire “in modo chiaro e specifico”. Si potrebbe con ciò dubitare della validità/nullità di una citazione nella quale l'esposizione dei fatti dedotti sia carente sotto il versante della chiarezza e specificità contenutistica. Tuttavia, la perplessità pare superabile in forza della littera legis. Laddove la sanzione pare riferita all'omessa “esposizione” dei fatti controversi, più che alla modalità e qualità dell'esposizione stessa (più o meno chiara e specifica che sia), senza imporre al giudice alcuna attività di rinnovazione o di integrazione della domanda, ai sensi del comma quinto dell'art. 164 c.p.c. IV. Il deposito del ricorso in cancelleria determina la litispendenza (art. 39, comma 3, c.p.c.). A questo punto, per la costituzione del rapporto processuale, il capoverso dell'art. 281-undecies, dispone che il giudice, entro cinque giorni, fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire dieci giorni prima dell'udienza. Segue notifica di ricorso e decreto al convenuto, “a cura dell'attore”. La nuova norma novellata ha completamente omesso di riprodurre il capoverso dell'art. 702-bis c.p.c. che disciplinava la fase antecedente la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza; consistente nella formazione del fascicolo d'ufficio, sua presentazione al presidente del tribunale e designazione del giudice assegnatario (Tiscini, 419, evidenzia che la norma “peccando per difetto, non esplicita le modalità con cui il g.i. è concretamente designato”). La lacuna è colmabile richiamando la disciplina ordinaria (artt. 168 e 168-bis c.p.c.), che è stata solo parzialmente adeguata al processo telematico (Masoni, 218). Il cancelliere ricevuto il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo, iscrive la causa nel ruolo generale dell'ufficio, forma il fascicolo d'ufficio (che oggi ha unicamente veste informatica; artt. 36 e 87 att. c.p.c., innovati), lo presenta al capo dell'ufficio il quale designa il g.i.. Indi la causa viene iscritta nel ruolo sezionale, a cura della cancelleria. Anche qui la norma dell'art. 168 bis (parzialmente novellata) non si rivela del tutto corretta lessicalmente, alla luce dell'obbligatorio e generalizzato utilizzo della giustizia digitale. Si rifletta sul fatto che la previsione normativa avente ad oggetto “presentazione” del fascicolo al Presidente per la designazione del g.i. suppone che il fascicolo continui a rivestire consistenza cartacea, mentre la designazione avviene esclusivamente in forma telematica, tramite S.I.C.D. La disposizione normativa avrebbe tecnicamente dovuto precisare che il fascicolo viene trasmesso al Presidente per via telematica. Qui, come in altri luoghi del codice, a causa della cattiva tecnica legislativa adottata dal riformatore, l'interprete è costretto a trasformarsi in “novello ortopedico del diritto” (Taraschi). Riferimenti Luiso, Il nuovo processo civile, Milano, 2023; Tiscini, Il procedimento semplificato di cognizione, in La riforma Cartabia del processo civile, a cura di Tiscini, Pisa, 2023. Balena, Il procedimento semplificato di cognizione, in La riforma del processo civile, a cura di Dalfino, Roma, 2023, 195 e ss. Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023. Masoni, Il procedimento semplificato di cognizione, in Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di Masoni, Milano, 2023, 211 e segg. Taraschi, Riforma processo civile: verifica preliminare delle condizioni di procedibilità, in Jus processo civile, 2023. Calcagno, Il procedimento semplificato di cognizione, in Il processo civile riformato, a cura di Ronco, Bologna, 2023, 179 e ss. Calcagno, Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2023, 4, 1307 e ss. |