Mancata conservazione del patrimonio sociale: responsabilità degli amministratori e oneri probatori

La Redazione
20 Febbraio 2024

Il Tribunale di Bari si pronuncia su un’azione di responsabilità promossa dalla curatela di una s.r.l. fallita nei confronti del suo amministratore.

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. è regolata dall'art. 2476 c.c., che prevede che gli amministratori sono responsabili per i danni che la società patisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. L'attore che promuove l'azione di responsabilità è tenuto a provare la sussistenza delle violazioni contestate, il pregiudizio ed il nesso di causalità tra le prime e il danno che si è verificato, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta (nel caso di specie, il Tribunale ha accertato una violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, non essendo l'amministratore riuscito a provare che le somme che, secondo la contabilità sociale avrebbero dovuto costituire il saldo cassa ed invece non sono state reperite al momento del fallimento, fossero comunque state utilizzate per scopi sociali).

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