Niente confisca “allargata” per l’associazione dedita a fatti di lieve entità

21 Febbraio 2024

La confisca allargata non può essere disposta in caso di condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti.

Massima

La condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti osta alla applicabilità della confisca di beni disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p.

Il caso

L'imputato era condannato per il delitto di per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti con confisca ex art. 240-bis c.p. della somma di euro 9.000,00.

Proposto ricorso in Cassazione si evidenziava l'erroneità della confisca ex art. 240-bis c.p., dal momento che era possibile per il giudice disporre la confisca di quegli stessi beni laddove ritenuti profitto o provento o prodotto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p. in costanza dei necessari presupposti e previa una loro verifica in concreto sulla base di adeguata e congrua motivazione.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, rilevando che il minor allarme sociale connesso alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/1990 è incompatibile con la confisca cd. allargata.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti è possibile disporre la confisca allargata?

Le soluzioni giuridiche

L'art. 240-bis c.p. disciplina una speciale ipotesi di confisca cd. "allargata" o "per sproporzione" che non costituisce una vera e propria fattispecie incriminatrice ma una misura di carattere patrimoniale.

Presupposto per la applicabilità della confisca è la condanna (o l'applicazione della pena su richiesta) per una serie di reati tassativamente indicati nel comma 1 del detto articolo. In particolare vengono in rilievo - per quanto può interessare nel caso in esame - la condanna per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 416 comma 6 c.p.); la condanna per il delitto di associazione per delinquere realizzato alla scopo di commettere determinati delitti previsti dal codice penale ordinario nonché la condanna per il reato di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306/1992,  o ovvero di quello previsto dall'art. 260 e s.m. d.lgs. n. 152/2006,; la condanna per taluno dei reati disciplinati dal d.p.r. n. 309/1990 (in particolare gli artt. 73 e 74), con esclusione delle fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990.

In evenienze siffatte è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore proporzionato al proprio reddito, dichiarativo ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

A differenza della confisca ordinaria prevista dal codice penale all'art. 240 c.p., l'art. 240-bis c.p. non richiede un nesso di pertinenzialità tra il reato consumato e il bene oggetto di confisca, sicché essa viene intesa come una misura di prevenzione sui generis in quanto, per essere applicata, richiede comunque una condanna.

Detto questo va anche precisato che, come indica il testo della norma, tra le condizioni da questa richieste per la applicabilità della confisca vi sono: l'esistenza di un complesso di elementi patrimoniali attivi costituiti da denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto sia titolare ovvero abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona; la sproporzionalità del valore di tale complesso patrimoniale rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all'attività economica svolta da accertarsi sulla base di una ricostruzione storica della situazione reddituale e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cass. pen., sez. un., n. 920/2003); l'impossibilità per l'interessato di giustificare la disponibilità dei beni.

Naturalmente tali condizioni operano in presenza di un presupposto che costituisce un antecedente giuridico, rappresentato dal tipo di reati per i quali è intervenuta la condanna, nel senso che laddove si tratti di reati esclusi dal testo della norma in esame - stante l'elencazione tassativa (e non potrebbe essere altrimenti, dovendo escludersi qualsiasi tipo di interpretazione estensiva o analogica in malam partem, stante il carattere estremamente afflittivo della norma suddetta) - la confisca non può avere luogo, ferma restando la possibilità di una confisca ex art. 240 c.p. laddove ne ricorrano le condizioni (Cass. pen., n. 11962/2010, con riferimento a confisca di beni costituenti prodotto o profitto o provento di reati in materia di stupefacenti).

In altri termini, l'elencazione degli illeciti che permettono il ricorso a questo strumento ablativo è da considerarsi tassativa.

Il carattere particolarmente afflittivo della confisca, infatti, esclude la possibilità di operare estensioni analogiche di qualsiasi tipo. Nei casi esclusi dalle ipotesi della confisca allargata potrà, se ne ricorrono le condizioni e i presupposti, farsi luogo soltanto all'ablazione del prodotto o del profitto del reato. Non vi sono dubbi sulla inapplicabilità della confisca allargata nel caso dello spaccio di lieve entità, che oggi risulta essere fra l'altro una autonoma fattispecie di reato (non rientrante nel catalogo di quelle che legittimano il ricorso alla predetta misura).

Osservazioni

La pronuncia in commento esclude la possibilità di disporre la confisca allargata nei confronti di soggetti imputati del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, per i quali sia intervenuta condanna ai sensi del comma 6 di tale articolo.

Dal testo normativo risulta che la fattispecie, per così dire, "principale", è costituita dai commi 1 e 2 che sanzionano la condotta di coloro che compongono l'associazione finalizzata alla commissione di uno o più delitti previsti dall'art. 73 del medesimo d.p.r. o quali capi (o promotori, costitutori, dirigenti organizzatori o finanziatori) (comma 1) ovvero come meri partecipi (comma 2). I commi da 3 a 5 disciplinano specifiche circostanze aggravanti ad effetto speciale, mentre il comma 7 prevede una particolare ipotesi di circostanza attenuante ad effetto speciale (pena diminuita dalla metà ai due terzi) legata all'attività collaborativa del soggetto con l'Autorità giudiziaria.

Un diverso regime caratterizza, invece, l'associazione costituita al fine di commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990, per la quale si applicano le disposizioni rispettivamente previste dall'art. 416 c.p., commi 1 e 2.

Avendo riguardo alle previsioni dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il problema della natura e dei rapporti tra il comma 1 (associazione finalizzata al narco-traffico) ed il comma 6 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) era stato affrontato già in altre occasioni, con decisioni di legittimità di segno contraddittorio.

E' da escludere che la struttura di tale disposizione corrisponda ad una circostanza attenuante ad effetto speciale rispetto alla ipotesi ordinaria disciplinata dall'art. 74, commi 1 e 2: soccorre, in proposito, il principio fissato dalle sezioni unite, secondo cui il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di fatti rientrati nel paradigma dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 costituisce autonoma fattispecie di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma 1 del citato d.p.r. (Cass. pen., sez. un., n. 34475/2011).

Le sezioni unite giungono a tale conclusione muovendo dalla peculiare formulazione del comma 6 («se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale») che porta ad escludere che l'intenzione del legislatore fosse quella di operare un mero rinvio quoad poenam (all'uopo sarebbe stato maggiormente corretto disporre che "si applicano le pene previste da ...", oppure, prevedere una esplicita riduzione di pena); in altri termini, il comma 6 dell'art. 74 richiamerebbe l'art. 416 c.p., con un rinvio quoad factum. Un secondo argomento è, per così dire, di carattere valoriale ed incentra la propria ratio sul minore allarme sociale - e sulla minore pericolosità degli autori di quelle condotte - derivante dai fatti associativi consumati al fine di commettere lievi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Sicché, la previsione dettata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato (ciò al fine di: (a) sottrarre alle preclusioni di cui all'art. 4-bis ord. penit. - che richiama l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nella sua interezza - i condannati per il reato previsto dal comma 6, così consentendo loro di avere accesso ai benefici penitenziari; (b) ritenere che ai responsabili di tale reato possa essere concesso il c.d. indultino; (c) affermare che gli imputati per tale delitto possono accedere al c.d. patteggiamento allargato).

Se così è, dovendosi fare riferimento, nel caso di specie, alla ipotesi di cui all'art. 416 c.p. commi 1 e 2 cui si riferisce, per espresso richiamo, la disposizione contenuta nell'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/1990, per il quale è intervenuta condanna, deve pervenirsi alla coerente conclusione della giuridica impossibilità di disporre in simili casi la confisca dei beni ex art. 240-bis c.p., per l'assenza dell'antecedente giuridico costituito dalle norme tassativamente enunciate in tale articolo, tra le quali figurano, sì, alcune ipotesi peculiari di associazione per delinquere quali, l'art. 416 c.p., comma 6 (associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone) ovvero lo stesso art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di determinati reati previsti dal codice penale ovvero da leggi speciali, ma non alla commissione di reati in tema di stupefacenti, per i quali soccorre l'apposita figura dell'associazione delinquenziale disciplinata dall'art. 74 d.p.r. n. 309/1990.

Pertanto, la soluzione adottata dalla pronuncia in commento in riferimento alla condotta disciplinata dall'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/1990 si pone in una linea di continuità logica con l'aprioristica scelta politico-giudiziaria di escludere dal sistema della confisca "allargata" i fatti di speciale tenuità commessi in tema di stupefacenti, non mancando di sottolineare, oltretutto, che la ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 d.p.r. n. 309/1990, costituisce una sorta di presupposto logico che esclude la possibilità che reati-fine programmati da una associazione costituita per la commissione di fatti di limitatissima gravità possano essere ricompresi nelle ipotesi disciplinate dai commi 1 e 4 del d.p.r. n. 309/1990, dopo l'intervento della Corte Costituzionale che ha ripristinato l'assetto normativo precedente alla riforma introdotta in materia dalla l. n. 49/2006 (C. cost., n. 31/14).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.