Responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione

La Redazione
20 Febbraio 2024

Il danno cagionato dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette ai veicoli in circolazione è risarcibile ex art. 2052 c.c., sulla scorta della circostanza che gli animali selvatici sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato (o degli enti che ne hanno la disponibilità ai sensi della normativa vigente).

L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità̀ oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (…….), finisce per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.

In particolare,  poiché la proprietà̀ pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della «utilizzazione » degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità̀ collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.

Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà̀ pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità̀ della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità̀ per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito.

Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività̀ eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni.

Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità̀ collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

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