Licenziamento per g.m.o.: la soppressione solo parziale del posto di lavoro richiede la verifica dell’utilità residuale?
22 Febbraio 2024
In caso di soppressione solo parziale della posizione lavorativa, il datore deve verificare la residuale concreta utilità della prestazione del dipendente oltre al suo possibile impiego in altra posizione di lavoro all'interno dell'azienda? Ai fini della legittimità del licenziamento per g.m.o., la configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, non richiede che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione, potendo le stesse essere soltanto diversamente ridistribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili scelte datoriali, senza che ciò comporti il venir meno della effettività di tale soppressione. La soppressione parziale del posto di lavoro implica, invece, che ci sia una (maggiore o minore) attività residuale che il lavoratore licenziato potrebbe continuare a svolgere per il solo fatto che già la espletava in precedenza, sicché il datore non potrebbe ignorare tale parziale utilità residuale della prestazione lavorativa, dovendo piuttosto verificare tale utilità in concreto anche, eventualmente, impiegando il dipendente a tempo parziale. In tale ipotesi, infatti, la redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti continua ad essere possibile, ma solo dopo che sia stata esclusa, per ragioni tecnico-produttive, la possibilità di espletamento, ad opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione lavorativa liberatasi per effetto della parziale soppressione del posto ricoperto. Si precisa che, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del lavoratore nella medesima posizione lavorativa, è necessario che le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, sì da poter ritenere che il residuo impiego non finisca per configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa. In altri termini l'attività – pur minoritaria – non oggetto di soppressione dovrebbe qualificarsi in termini di effettiva autonomia, in modo da poter ritenere che la posizione lavorativa fosse connotata in termini di affiancamento di diverse mansioni, ciascuna delle quali indipendente e distinta dallo svolgimento dell'altra e non già intimamente connesse fra loro. |