La responsabilità degli amministratori di società fallita e l’assenza delle scritture contabili

La Redazione
22 Febbraio 2024

La pronuncia del Tribunale di Roma ribadisce l'orientamento secondo cui, in caso di fallimento della società, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario e inscindibile, esercitabile dal curatore.

La totale assenza delle scritture contabili, protrattasi lungo tutto l'attività sociale, è fonte di responsabilità gestionale per gli amministratori della società.

Anche se esercitata dal curatore fallimentare, l'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo: da ciò discende che l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.

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