La rinuncia al ricorso deve essere dedotta dal comportamento complessivo del ricorrente

La Redazione
21 Febbraio 2024

Un provvedimento del Tribunale di Piacenza relativo all'ipotesi di rinuncia al ricorso nei procedimenti di apertura di liquidazione giudiziale. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata comparizione del ricorrente, unita alla mancanza di apprezzabile attività processuale successiva al deposito del ricorso, sia equiparabile alla rinuncia al ricorso.

Nell'ambito di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto improcedibile un giudizio “per intervenuta rinuncia tacita del ricorrente a coltivare il ricorso, desumibile dal suo contegno processuale complessivo”.

Il Tribunale richiama, in primo luogo, l'orientamento di legittimità formatosi sotto il vigore della sola legge fallimentare, in forza del quale la (mera) mancata comparizione in udienza non può essere automaticamente equiparata alla rinuncia al ricorso.

La volontà rinunciataria del ricorrente, tuttavia, può essere dedotta, ad opera del giudice di merito, dalla somma degli elementi di fatto che hanno connotato il giudizio fino a quel momento.

Prosegue il Tribunale: “La questione della rinuncia agli atti deve poi essere affrontata alla luce dell'introduzione del nuovo procedimento unitario ad opera del CCII, che costituisce un nuovo modello procedimentale il cui oggetto coincide con la regolazione complessiva della crisi o dell'insolvenza del debitore, e non è sussumibile sotto lo schema del vecchio procedimento prefallimentare”.

Valutati, dunque, gli elementi che, nel caso di specie, hanno connotato il giudizio (latitanza in sede di udienza di comparizione; mancata comunicazione con la controparte o con il Tribunale; mancato deposito, in corso di giudizio, di ulteriori istanze o memorie diverse dal ricorso) e ritenuta “particolarmente pregnante l'assoluta mancanza di attività processuale nonostante il Tribunale abbia, nelle more della celebrazione d'udienza, disposto d'ufficio l'istruttoria sui debiti risultanti da pubblici registri ex 42 CCII”, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia ex art. 43 CCII di tutte le domande di regolazione della crisi.

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