Qualora il cessionario riceva una fattura che successivamente l’Agenzia delle Entrate ritiene irregolare, può essere chiamato a rispondere in via autonoma rispetto al cedente?

27 Febbraio 2024

Una società riceve fatture in cui è annotata l'esclusione della base imponibile ex art. 15 d.P.R. 633/1972. Se le fatture sono formalmente regolari, la contribuente (cessionaria) è tenuta ad effettuare anche un controllo sostanziale sulla regolarità del titolo di esclusione dalla base imponibile Iva? In assenza di tale verifica, può essere chiamata a risponderne, in via autonoma rispetto al cedente e ai fini sanzionatori, qualora le fatture siano ritenute irregolari dall'Amministrazione finanziaria?

L'ordinamento tributario, a tutela del credito erariale e al fine di scongiurare condotte evasive, prevede, in caso di irregolarità della fattura emessa dal cedente, una responsabilità in via autonoma del cessionario che omette la regolarizzazione tramite applicazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro per ogni singola operazione. Viene, comunque, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Finanziaria di rivolgersi al cedente per esigere il versamento dell'imposta e irrogare la sanzione pari al 30% unitamente a quella per violazione degli obblighi di fatturazione. La prassi degli Uffici è quella di provvedere al recupero dell'imposta e all'irrogazione delle sanzioni sia per le irregolarità formali che sostanziali del documento fiscale. Ciò alla luce della disciplina generale sanzionatoria la quale prevede espressamente che il cessionario deve procedere alla regolarizzazione della fattura:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dalla normativa Iva domestica in relazione alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando a/l'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Secondo l'A.F., il fatto che l'irregolarità non sanata e sanzionata attenga sia ad aspetti formali che sostanziali lo si deduce dalla stessa lettera della legge laddove precisa che la regolarizzazione implica anche l'eventuale versamento della maggiore imposta dovuta. Tuttavia, secondo un orientamento sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussisterebbe solo nel caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e dei dati fiscalmente rilevanti, non estendendosi anche ai controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione.

La Suprema Corte ha confortato tale approdo ermeneutico non soltanto perché, diversamente opinando, si riscontrerebbe una evidente incoerenza rispetto al contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, «trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'ufficio». Alla luce di tali principi, il controllo che il cessionario è tenuto a fare (e di conseguenza l'omissione della quale può essere chiamato a rispondere), è un controllo di regolarità formale e non sostanziale rispetto al corretto trattamento fiscale dell'operazione.

Nel caso concreto, peraltro, la presenza in fattura della cd “annotazione sostitutiva” – contenente il richiamo considerato rilevante dall'emittente ai fini della esenzione IVA – unitamente all'indicazione di tutti i dati fiscali e degli altri elementi necessari, farebbe venir meno qualsiasi contestazione di irregolarità formale della fattura. Diversamente, qualora la fattura non contenga l'applicazione dell'IVA e l'emittente non indichi la norma posta a base dell'esenzione, il cessionario deve procedere alla sua regolarizzazione mancando l'annotazione sostitutiva.