Negoziazione assistita e modifica della domanda nel corso del giudizio
22 Febbraio 2024
Non deve espletare nuovamente la procedura conciliativa, già infruttuosamente esperita in corso di causa, la parte che, nel modificare la propria domanda in corso di giudizio, da un lato, abbia mantenuto immutato l’originario elemento identificativo soggettivo delle persone, e dall’altro, abbia comunque lasciato inalterata o quantomeno collegata, rispetto a quella già dedotta in giudizio con l’atto introduttivo, la vicenda sostanziale, così da escludere la compromissione delle potenzialità difensive o l’allungamento dei termini processuali. |