Liquidazione controllata: ammissibile anche a fronte di sola finanza esterna

La Redazione
23 Febbraio 2024

Il Tribunale di Siena si adegua all’orientamento che ritiene ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa, in assenza di beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi senza obbligo di restituzione.

Il Tribunale – trovatosi a dover valutare l'accesso alla liquidazione controllata da parte di persona priva di alcun bene immobile o mobile registrato o non registrato, a fronte solo di una somma complessiva di 5.000 euro erogata da una cooperativa di mutuo soccorso – si è adeguato all'orientamento di merito già seguito, tra le altre, da Tribunale di Nola, 12 dicembre 2023, Tribunale di Parma, 20 settembre 2023, Tribunale di Perugia, 31 luglio 2023.

Il Tribunale si dichiara consapevole dell'opposto orientamento (v. tra le altre, Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2023; Tribunale di Rimini, 5 ottobre 2023), secondo il quale l'accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di una qualche risorsa economica propria da liquidare e da destinare ai creditori; la c.d. finanza esterna non potrebbe trovare spazio nella procedura liquidatoria, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento (non costituendo la somma messa a disposizione dai terzi un bene del debitore). Altrimenti opinando, afferma questa giurisprudenza, “si ammetterebbe una modalità di elusione dei requisiti previsti per l'esdebitazione dell'incapiente, in particolare la valutazione di meritevolezza del debitore; condizione di ammissibilità invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata” (v. Trib. Bergamo cit.).

Il Tribunale di Siena dichiara di adeguarsi alla ricostruzione della liquidazione controllata “in termini di procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, quale procedura assimilata alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, pacificamente ammissibile anche nei casi di assenza di attivo”.

Inoltre, rilevano i giudici che “la concessione dell'esdebitazione richiede pur sempre un vaglio di meritevolezza nei termini di cui all'art. 282, co. 2, CCII “.

Per tali ragioni, il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.