La Cassazione conferma: il clan Casamonica è un’associazione mafiosa

27 Febbraio 2024

La questione su cui è intervenuta la Suprema Corte si colloca nell'ambito del più ampio dibattito relativo alle c.d. mafie atipiche, vale a dire quelle organizzazioni criminali prive dei connotati tipici delle mafie storiche.

Massima

Costituisce associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. l'organizzazione criminale, anche di dimensioni ridotte e operante in territori diversi da quelli tipicamente riferibili al fenomeno mafioso, che sia dotata di una effettiva capacità di intimidazione, la quale abbia conseguentemente prodotto una condizione di assoggettamento omertoso nell'area, pur eventualmente circoscritta, in cui l'associazione è attiva.  

Il caso

Con sentenza del 7 dicembre 2022 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi sui gravami proposti dagli imputati all'esito del giudizio abbreviato, pur riformando parzialmente la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma in punto di accollo di circostanze aggravanti e concessione delle attenuanti generiche, ha sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza del giudice di prime cure.

Avverso la sentenza gli imputati proponevano, a mezzo dei rispettivi difensori, distinti ricorsi per Cassazione. Tra gli altri motivi di doglianza, i ricorrenti lamentavano l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. nonché il vizio di motivazione in relazione all'esistenza di una associazione di tipo mafioso operante in una zona periferica della città di Roma adducendo la mancanza della prova del metodo mafioso e dell'effettiva partecipazione dei singoli imputati ad un sodalizio di tipo mafioso.

A parere dei ricorrenti, infatti, le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Roma si fonderebbero su un paradigma errato e solo indiziario, vale a dire l'esistenza di un unico sodalizio – costituito dal gruppo familiare facente capo a Ferruccio Casamonica e da quello che vede a capo Guerrino Casamonica – operante con modalità mafiose. Invero, a detta dei ricorrenti, la struttura organizzativa rudimentale dei gruppi Casamonica, l'assenza di un controllo territoriale e il difetto di condotte intimidatorie promananti dal vincolo associativo sono tutti elementi tali per cui potrebbe al più residuare la penale responsabilità per il meno grave delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, dichiarano manifestamente infondati i motivi avanzati dalle difese tanto sotto il profilo della violazione di legge quanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

La questione

La questione su cui è intervenuta la Suprema Corte si colloca nell'ambito del più ampio dibattito relativo alle c.d. mafie atipiche (o anche dette mafie non tradizionali, o nuove mafie), vale a dire quelle organizzazioni criminali prive dei connotati tipici delle mafie storiche (Cosa Nostra siciliana, Camorra napoletana, ‘Ndrangheta calabrese e, sia pur con qualche peculiarità, la Sacra Corona Unita pugliese) che hanno ispirato il legislatore italiano nella formulazione dell'art. 416-bis c.p. Segnatamente, la riflessione investe la rilevanza penale, quale associazione di tipo mafioso, di quelle organizzazioni di nuova formazione insediate in territori non caratterizzati storicamente dalla presenza mafiosa, e che difettano di un elevato numero di partecipanti, di un controllo su un'ampia area territoriale e della vocazione imprenditoriale: quelle che, insomma, potremmo chiamare le nuove piccole mafie locali.

Le soluzioni giuridiche

Investita del ricorso, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha statuito che il clan Casamonica costituisce un'associazione di tipo mafioso con disponibilità di armi, ai sensi dell'art. 416-bis commi 4 e 5, c.p. Invero, a parere dei giudici di legittimità, la circostanza che il clan Casamonica sia costituito da un numero ridotto di affiliati e difetti di un controllo ad ampia estensione territoriale non sono circostanze di per sé sufficienti ad escludere la sussistenza del delitto di associazione di tipo mafioso ove sia provato l'avvalimento del metodo mafioso.

In quanto mafia non tradizionale e, quindi, non supportata da pregressi riscontri storico-giudiziari in merito all'esistenza della compagine organizzata, i giudici di legittimità procedono ad accertare in modo certosino la sussistenza degli elementi caratteristici del fatto di reato contestato agli imputati, con particolare riferimento al metodo mafioso, costituito dalla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e dalle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà (art. 416-bis comma 3, c.p.). Ed infatti, la Suprema Corte, riprendendo una giurisprudenza consolidata (tra le ultime, Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2021, n. 36958) sottolinea, nel corso dell'intera pronuncia, la centralità del metodo mafioso quale elemento principe caratterizzante l'associazione di tipo mafioso nonché elemento di discrimine rispetto al delitto, sensibilmente meno grave, di cui all'art. 416 c.p. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver ricordato i parametri integranti il modus operandi mafioso, aderiscono a quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale ormai nettamente prevalente che ritiene necessaria la prova della sussistenza di tutti e tre i parametri – intimidazione, assoggettamento, omertà – affinché possa dirsi integrato il reato de quo. Tale interpretazione deve dirsi coerente con il dettato legislativo che, con la locuzione “che ne deriva”, sottolinea l'importanza dell'accertamento del nesso casuale tra la forza di intimidazione e gli effetti conseguenti dell'assoggettamento e omertà.

Con riferimento alla forza di intimidazione, la pronuncia abbraccia quell'indirizzo interpretativo (tra le altre Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064; Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125) che evidenzia la necessità che la capacità intimidatoria sia effettiva e obiettivamente riscontrabile – e quindi esteriorizzata – e non già solo potenziale così come invece sostenuto da altra giurisprudenza più risalente. Ad ogni modo, l'acquisizione della forza di intimidazione ben può derivare da pregresse azioni violente, che hanno consentito al gruppo di acquisire la “fama criminale” e, quindi, quella dotarsi di una carica intimidatoria autonoma che rende non necessario il compimento di atti di inaudita violenza fisica o morale (ugualmente Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41722). È in ogni caso fondamentale che la forza di intimidazione promani dall'associazione in quanto tale e non, invece, dalla fama e dal prestigio criminale del singolo partecipante (Così Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 9001).

Tanto premesso, la sentenza ripercorre le vicende che hanno interessato il clan Casamonica a partire dagli anni ‘50 ricordando come da associazione a delinquere “semplice” finalizzata all'usura e all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria sia trasmodata, a partire dagli anni 2000, in una vera e propria associazione di tipo mafioso. È, quindi, sulla base di una attenta ricostruzione storica, e tenuto conto dell'evoluzione fattuale dell'organizzazione, che i giudici di legittimità rinvengono il fondamento del prestigio criminale del clan Casamonica nelle pratiche usurarie – vere e proprie attività di concessione di finanziamenti a tassi annuali fino al 240% da restituire in un'unica soluzione a cui, non di rado, facevano seguito condotte estorsive, all'occorrenza spietatamente violente – che da sempre caratterizzano la vita dell'associazione e che hanno consentito alla stessa di acquisire quella carica intimidatrice sul territorio di appartenenza tale da determinare una condizione di soggiogamento della comunità locale e il timore di collaborare con gli organi di giustizia.

In definitiva, il numero di soggetti stabilmente inseriti nella compagine organizzata, uniti tra loro non solo da strettissimi legami di sangue ma anche dall'accordo tendenzialmente indissolubile (pactum sceleris) diretto alla realizzazione del programma criminale mafioso così come normativamente descritto al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., insieme alla supremazia acquisita dal clan Casamonica sul territorio di riferimento e alla capacità intimidatoria discendente dall'appartenenza a tale clan, sono tutti elementi tali da far ritenere integrato, oltre ogni ragionevole dubbio, il delitto di associazione di tipo mafioso. Più in dettaglio, la Suprema Corte, confermando quando già statuito nei pregressi gradi di giudizio, riconosce l'esistenza di un'unica associazione mafiosa (l'associazione madre) operante nel territorio romano prevalentemente nelle zone Romanina, Anagnina, Morena, e composta da differenti articolazioni territoriali (cellule) – tra le quali quella che vede la partecipazione degli imputati Guerrino Casamonica, Sonia Casamonica, Christian Casamonica e Daniele Pace – che, pur nella rispettiva autonomia operativa, si pongono in costante collaborazione sinergica per l'attuazione, tra le altre cose, del programma criminale mafioso.

Infine, la pronuncia rivolge l'attenzione alla questione relativa alla contestazione della circostanza aggravante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis c.p. che comporta il passaggio ad una cornice edittale decisamente più grave se l'associazione, per il raggiungimento delle finalità sue proprie, ha la disponibilità di armi o materie esplodenti. Pur ribadendo la necessità di un puntuale accertamento fattuale in merito alla concreta disponibilità di armi – che non può presumersi al pari di quanto avviene, in presenza di determinati elementi, con riferimento alle mafie storiche –, i giudici di legittimità condividono integralmente la conclusione dei giudici di appello sulla sussistenza dell'aggravante in parola e della relativa contestazione agli imputati Christian Casamonica e Daniele Pace secondo i canoni di cui all'art. 59 comma 2, c.p.

La Suprema Corte, pertanto, conferma la condanna, pronunciata dalla Corte di Appello, a carico degli imputati Guerrino Casamonica, Sonia Casamonica, Christian Casamonica e Daniele Pace per il delitto di associazione di tipo mafioso e per plurimi reati satellite aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; in relazione agli ultimi due imputati conferma, altresì, l'aggravante della disponibilità di armi ai sensi dell'art. 416-bis commi 4 e 5, c.p. Rispetto all'affermazione di responsabilità di Griselda Filipi in relazione alla partecipazione al sodalizio mafioso, invece, la Cassazione dispone l'annullamento con rinvio, richiamando il principio di non colpevolezza che impone che l'overturning sfavorevole – vale a dire, il ribaltamento in appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado – sia supportato dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della prova dichiarativa decisiva; circostanza che non si è verificata nel giudizio di appello, e che pertanto integra il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 comma 1, c.p.p.).

Osservazioni

La pronuncia in commento merita di essere apprezzata in quanto delinea, in modo particolarmente chiaro, le condizioni che, se soddisfatte, consentono di affermare la riconducibilità di un sodalizio criminale non comunemente noto alla fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. con specifico riferimento all'estensione, oggettiva e soggettiva, della forza di intimidazione necessaria per la sussunzione nel paradigma mafioso. La questione investe la più ampia tematica – sorta in dottrina e giurisprudenza negli anni immediatamente successivi all'introduzione della fattispecie ad opera della l. 13 settembre 1982, n. 646 – relativa alla portata applicativa dell'art. 416-bis c.p. nei casi di associazioni prive dei connotati tradizionali normativamente descritti dal legislatore sulla scorta delle manifestazioni dell'associazionismo mafioso siciliano dell'epoca.

Deve essere dato atto della presenza di due distinti orientamenti interpretativi.

Il primo, restrittivo, sostenuto da una dottrina minoritaria e solo sporadicamente dalla giurisprudenza, enfatizza gli elementi caratteristici del modello associativo ‘classico' e, precisamente, la particolare imponenza della struttura organizzativa e la necessaria ampiezza, territoriale e personale, del fenomeno dell'assoggettamento omertoso. In ossequio a tale orientamento, affinché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è necessario che la forza di intimidazione sia così diffusa e radicata nel territorio e nel tessuto sociale da generare una permanente e assoluta condizione di assoggettamento e di omertà tale da costituire una vera e propria condizione sociale. 

Di converso, l'orientamento estensivo accolto anche dalla pronuncia in commento, applica la norma fino a ricomprendere anche realtà associative strutturalmente più modeste, prive di una evoluta dimensione imprenditoriale, che esercitano la propria forza di intimidazione in zone territorialmente circoscritte determinando una condizione di assoggettamento e omertà in capo ad un gruppo ristretto di persone, presenti in quel dato contesto territoriale. In tal senso, la Suprema Corte dimostra, ancora una volta, di aderire a quel filone interpretativo che ravvisa, quale elemento caratterizzante del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., il metodo mafioso, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione e dall'estensione del territorio controllato. Ne discende che tra le organizzazioni punibili ai sensi dell'art. 416-bis c.p. devono essere annoverate non solo le mafie tradizionali, ma anche tutte quelle organizzazioni che, seppur prive dei connotati antropologi e sociali delle anzidette mafie tradizionali, sono capaci, per il loro modus operandi, di sprigionare una pari carica offensiva: mafie locali, mafie straniere e mafie autoctone.

Pertanto, aderendo a tale indirizzo interpretativo, non può essere accolta neanche la critica di quella dottrina che ravvisa – nell'assimilazione normativa delle mafie non tradizionali alle mafie storiche –il rischio di un indebolimento dei noti indici di mafiosità. Infatti, dal combinato disposto dei commi 3 e 8 dell'art. 416-bis c.p. emerge chiaramente la volontà del legislatore di punire anche quelle associazioni che, pur prive di un nomen e di una “storia” criminale, si avvalgono del metodo mafioso per la realizzazione di una delle finalità tipizzate dalla norma (Cass. pen. sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255).

La pronuncia in esame mostra evidenti punti di contatto – non solo territoriali – con quella giurisprudenza che si è sviluppata in merito alle vicende del clan Fasciani e del clan Spada. In tutti e tre i casi si è in presenza di piccole mafie autoctone, vale a dire associazioni di nuovo conio costituite da un numero esiguo di appartenenti, che non solo operano in territori diversi da quelli tipicamente riferibili al fenomeno mafioso – nei casi citati, quello romano –, ma che non presentano nemmeno legami significativi con le mafie storiche. Tali organizzazioni, infatti, devono essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 416-bis c.p. ove sia accertato – alla luce del concreto atteggiarsi dell'associazione – la ricorrenza delle caratteristiche tipiche delle mafie tradizionali confluite nella norma incriminatrice, vale a dire l'avvalimento della forza intimidatrice produttiva di una condizione di assoggettamento e omertà in capo ad una comunità presente in un dato ambito territoriale, pur se circoscritto.

Riferimenti

  • G. Amarelli, Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2019, pp. 1197 – 1256.
  • L. Fornari, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di mafia in mafia, fino a Mafia Capitale, in Dir. pen. cont., 9 giugno 2016.
  • P. Pomanti, Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale, Pisa University Press, 2018.
  • M. Ronco, L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, in B. Romano, G. Tinebra (a cura di), Il diritto penale della criminalità organizzata, Giuffrè, Milano, 2013.
  • G. Turone, F. Basile, Il delitto di associazione mafiosa, IV ed., Giuffrè, Milano, 2015.
  • E. Zuffada, Il metodo mafioso alla prova delle mafie “diverse”. Una sinossi della giurisprudenza, in Arch. pen., 2024.

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