Termini processuali: come si calcola il termine di decadenza dall’impugnazione?
27 Febbraio 2024
La Corte di cassazione, nella ordinanza n. 4166/2024, ha ribadito che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. (cd. termine «lungo» di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, in difetto di notificazione della sentenza impugnata), si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non «ex numero» bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere allorquando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini. In tal caso, infatti, il computo dei termini deve essere sempre calcolato a mesi per quanto riguarda il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Ad esso, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dall'art. 1 l. n. 742/1969, nella formulazione novellata dalla l. n. 162/2014 sopra richiamata, che deve essere invece calcolato a giorni, dato che la citata disposizione espressamente prevede che il periodo di sospensione feriale decorre dal 1° al 31 agosto, dunque conteggiandolo in trentun giorni. Secondo la Corte, dunque, applicando i principi indicati al caso sottoposto alla sua attenzione, risultava pacifico ed indiscusso che la sentenza di primo grado del Tribunale di Matera era stata pubblicata in data 24 marzo 2017, e che al termine di sei mesi dalla pubblicazione occorreva aggiungere i 31 giorni di sospensione feriale, per cui il termine utile per la proposizione dell'appello era spirato il 25 ottobre 2017 e non già il 24 ottobre 2017, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello di Potenza. |