Sanzioni tributarie più leggere per chi evade il fisco, finalmente equiparate agli standard europei. Penalizzata la recidiva

Giuseppe Durante
28 Febbraio 2024

Approvato il decreto attuativo della delega che finalmente adegua agli standard europei il meccanismo punitivo delle sanzioni irrogabili per chi è in ritardo con il pagamento delle imposte. Obiettivo principale del legislatore che ha animato il nono decreto attuativo è sicuramente, in primo luogo, quello di adeguare il quantum sanzionatorio agli standard europei rispetto ai quali le sanzioni tributarie previste dai d.lgs. n. 471/472 del 1997 risultavano iperboliche e fuori da ogni logica in termini di proporzionalità e adeguatezza.

Inquadramento 

Infatti, in più di una circostanza l’Unione Europea ha richiamato l’attenzione dell’Italia sulla necessità non più procrastinabile di adeguare i parametri sanzionatori a quelli degli standard europei risultanze le misure sanzionatorie del nostro Paese sia quelle amministrative sia quelle penali assolutamente iperboliche rispetto sia alla tipologia specifica della violazione tributaria, non considerando o meglio, non differenziando le diverse condotte assunte dal contribuente che, potrebbe evadere occasionalmente in concomitanza di un periodo di difficoltà, ma, potrebbe essere anche un evasore sistematico sottraendosi volutamente al pagamento delle imposte.  Stesso trattamento sanzionatorio in tutti i casi nei quali è configurabile una evasione totale o parziale dalla debenza tributaria.

Il legislatore, altresì, in sede di delega ha inteso creare un rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria il più collaborativo possibile, al fine di scongiurare qualsiasi possibilità di contenzioso davanti al giudice tributario. Pertanto, anche in ambito sanzionatorio il legislatore ha cercato di salvaguardare la “premialità” in favore del contribuente nelle circostanze in cui lo stesso si dimostra collaborativo ad una definizione immediata della questione impositiva, evitando così un contenzioso tributario che non giova a nessuna delle parti interessate dal rapporto giuridico d’imposta.

Le novità disposte dal Decreto in materia di sanzioni

Avanza senza sosta la rivoluzione fiscale con la messa a terra dell’ultima Delega.

Il nono decreto attuativo appena approvato dal Consiglio dei ministri porta in dote il riassetto e lo snellimento del sistema di sanzioni previsto per chi è in ritardo con il pagamento delle imposte. L’obiettivo è sempre lo stesso, vale a dire, cambiare la natura del fisco passando da un approccio muscolare e aggressivo a uno più morbido e comprensivo al fine ultimo di evitare la fuga del contribuente e rassicurarlo nella possibilità di recuperare il rapporto con il Fisco.

Con il nono decreto attuativo della delega fiscale si è voluto intervenire sulle sanzioni tributarie, sia quelle amministrative che penali completamente ridisegnate, adeguandole agli standard europei. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni amministrative verranno ridotte da un quinto a un terzo avvicinandole  così ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità; mentre per le sanzioni penali, le norme relative alla non punibilità saranno adeguate agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore e chi decide comunque di mettersi in regola anche attraverso una richiesta di rateizzazione pagando l’intero tributo.

In altre parole, per quello che riguarda le sanzioni penali saranno previste sanzioni più leggere nel caso in cui il mancato versamento delle imposte si è concretizzato per cause sopravvenute e di forza maggiore non imputabili alla volontà del contribuente; pertanto, sanzioni più soft per il contribuente in caso di mancanza di dolo o colpa grave nella condotta evasiva. Tra le novità contenute nel decreto è stabilito inoltre che la sanzione sia aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto è incorso in altra violazione della “stessa indole”.

Penalizzati i recidivi

In altre parole, saranno più pesanti le sanzioni nei confronti di chi risulta recidivo e, pertanto, tende a reiterare il mancato versamento delle imposte anche in più periodi d’imposta. Ancora, se dovessero concorrere circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile questa può essere ridotta fino a un quarto della misura prevista.

Tuttavia, se concorrono circostanze di particolare gravità riconducibili alla violazione tributaria, la sanzione prevista per quella tipologia di violazione in misura fissa, proporzionale o variabile potrà essere aumentata fino alla metà. Quindi, sicuramente una maggiore versatilità del quantum sanzionatorio strettamente subordinato alle peculiarità specifiche che hanno caratterizzato la condotta del contribuente nel commettere la violazione tributaria Ma, non è ancora finita, il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, non sarà punibile, sempreché la violazione sia dipesa da “obiettive condizioni d’incertezza”.

 L’obiettivo principale del legislatore in sede di delega è quello di portare sempre più persone a risolvere i contenziosi allineandosi e riuscendo così anche ad evitare procedimenti penali che restano comunque per i reati gravi quali per esempio la frode fiscale. Il testo riduce le sanzioni amministrative fino a portarle al livello della media europea ed era questo il passaggio cruciale: equiparare le sanzioni tributarie, amministrative e penali agli standard europei dai quali eravamo lontanissimi.

Pertanto, non più maggiorazioni del 120 – 200% rispetto al tributo dovuto, ma, al massimo sanzioni del 60% rispetto al debito tributario netto. Pertanto, anche il comparto delle sanzioni che non venivano modificate dal legislatore dal lontano 1997 (d.lgs. nn. 471/472/473 del 1997) sono state ridefinite considerando parametri di quantificazione delle stesse sicuramente più equi e strettamente subordinati alla specifica condotta assunta dal contribuente rispetto alla violazione tributaria contestatagli.

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