Assicurazione plurima e determinazione della misura del regresso tra gli assicuratori
28 Febbraio 2024
La vicenda riguardava una causa di responsabilità civile per i danni permanenti riportati da un neonato in occasione di un parto all'interno di una clinica ed, in particolare, i criteri di determinazione del regresso tra le due compagnie assicurative ritenute corresponsabili. Queste ultime proponevano ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di appello di Milano che aveva ritenuto sussistente una ipotesi di assicurazione plurima, e che aveva, secondo le ricorrenti, errato nella determinazione della ripartizione dell'indennizzo tra gli assicuratori. Invero, la ripartizione dell'indennizzo tra due assicuratori che hanno assunto il medesimo rischio si deve compiere in proporzione dei rispettivi massimali assicurati, e non degli indennizzi dovuti. Le società chiedevano alla Corte di stabilire quale regola proporzionale debba applicarsi per stabilire la misura del regresso fra assicuratori, nell'ipotesi prevista dall'art. 1910, quarto comma, c.c., e dunque se tale misura vada stabilita: a) in proporzione del massimale garantito (e dunque in misura pari al prodotto del danno per il massimale garantito dal singolo assicuratore, fratto il cumulo dei massimali garantiti da tutti gli assicuratori coinvolti), oppure b) in proporzione dell'indennizzo dovuto (e dunque in misura pari al prodotto del danno per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, fratto il cumulo degli indennizzi dovuti da tutti gli assicuratori coinvolti). Tale questione non vede unanime la dottrina, né la rara giurisprudenza che ha avuto occasione di occuparsene. La Corte ha ritenuto di dover aderire all'orientamento che ritiene che la quota di indennizzo gravante su ciascun assicuratore (e quindi, specularmente, la misura del regresso a lui spettante) vada calcolata in proporzione non già del valore assicurato, ma dell'indennizzo concretamente dovuto in base al contratto. La misura del regresso sarà dunque data, secondo questo orientamento, dal prodotto del danno causato dal sinistro per l'indennizzo dovuto dal singolo assicuratore, fratto la sommatoria degli indennizzi dovuti da tutti gli assicuratori che hanno coperto il medesimo rischio. Tale orientamento deve essere preferito sia in base all'interpretazione letterale, sia in base all'interpretazione finalistica, sia in base all'interpretazione logica. |