Correttivo riforma processo civile: prime considerazioni sulla conversione del rito ordinario in semplificato

28 Febbraio 2024

Lo schema del decreto correttivo approvato dal Consiglio di Ministri il 15 febbraio 2024 intende porre rimedio alle molteplici criticità riscontrate nel d.lgs. n. 149/2022, criticità evidenziate in modo univoco da parte dei commentatori della riforma.

Le molteplici criticità riscontrate nel d.lgs. n. 149/2022

In attuazione alla facoltà di adottare entro un biennio dall'entrata in vigore della riforma processuale civile provvedimenti integrativi e correttivi (art.1, comma 3, l. n. 206/2021), nella seduta del 15 febbraio u.s. il Governo ha approvato in via preliminare uno “Schema di decreto integrativo e correttivo del d.lgs. n. 149/2022 (l'articolato normativo, per la maggiore parte delle sue disposizioni è entrato in vigore il 28 febbraio 2023; art. 35 d.lgs. n. 149/2022) da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, parere da rendere nei successivi sessanta giorni.

Lo schema del decreto correttivo testè approvato intende porre rimedio alle molteplici criticità riscontrate nel d.lgs. n. 149/2022, criticità evidenziate in modo univoco da parte dei commentatori della riforma.

In particolare, il testo della riforma era stato criticato per approssimazione lessicale, per il mancato adeguamento di molteplici delle disposizioni contenute nel testo codicistico originario rispetto all'obbligatoria adozione del processo civile telematico; e, soprattutto, contenutisticamente nel merito, per le complicazioni che la fase introduttiva determina in termini di allungamento della durata del processo, ponendosi in trasparente controtendenza rispetto alle intenzioni del legislatore delegante e così determinando una vera e propria eterogenesi dei fini.

Si era da più parti evidenziato che i molteplici adempimenti previsti per la fase introduttiva del giudizio, come pure l'allungamento dei termini di comparizione (passati a 120 giorni: art. 163-bis c.p.c.), soprattutto in presenza di una causa soggettivamente complessa, con una o più chiamate in causa di terzo, rischiavano di allungare i tempi di fissazione e di svolgimento della prima udienza.

In presenza delle evidenziate criticità era stata la prassi ad incaricarsi di recare maggiore flessibilità entro i nuovi rigidi schemi procedimentali, perseguendo soluzioni maggiormente elastiche, non sempre fondate sul dato positivo e, talvolta, prater legem, nell'ottica di assicurare semplificazione e velocizzazione nello svolgimento del processo, conformemente alla ratio legis posta a fondamento della delega.

Al riguardo si era osservato che l'interprete era divenuto un ”novello ortopedico del diritto (Taraschi).

Per superare i molteplici adempimenti previsti dall'art. 171-bis, 171-ter e 183 c.p.c., uno dei primi provvedimenti editi sull'articolato normativo aveva convertito il rito da ordinario in semplificato già in sede di verifiche preliminari (Trib. Piacenza 1 maggio 2023, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 29 maggio 2023), senza attendere l'udienza (Calcagno, 1321, ritiene la pronunzia “criticabile sul piano sistematico, ma apprezzabile dal punto di vista teleologico”); ovvero, un altro provvedimento, sempre in questa sede preliminare, aveva disposto il mutamento da ordinario in rito speciale locatizio, anziché attendere l'udienza exart. 426 c.p.c. (Trib. Roma 22 giugno 2023, in Ius Processo civile (ius.giuffrefl.it) , con nota adesiva di Pezzella).

Lo schema di decreto correttivo

Con lo Schema correttivo, il Governo, assai opportunamente, sembra avere preso atto delle evidenziate criticità, “accogliendo le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori” (come testualmente si legge nella Relazione Illustrativa, 12), per quanto autorevolmente avversate da chi ritiene che la scelta di conversione del rito supponga sempre il contraddittorio e “lo scambio delle memorie integrative” (Carratta, 45; Merone, 704-705. Invece, Gambineri, 9, precisa che la “scelta di posticipare il passaggio dei rito all'udienza, cioè dopo il giro delle memorie integrative, rende la previsione priva di significato: Masoni).

In ogni caso, anticipare il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari, come oggi dispone l'articolato, garantisce “una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa” (Relazione Illustrativa, 13).

Cade pertanto acconcio il richiamo al cruciale nuovo quarto comma dell'art. 171-bis c.p.c. dello Schema correttivo, laddove dispone: “se ritiene che a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c. il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, e fissa l'udienza di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti”.

Non solo viene validata la prassi pretoria in fase di affermazione che tende a “saltare” gli adempimenti procedurali previsti in vista della prima udienza di comparizione, ma, permettendo la conversione del rito da ordinario in semplificato sin dalle fase delle verifiche preliminari, consente di incentivare l'utilizzo del rito semplificato di cognizione, come da più parti osservato, ed al contempo restituisce, nella sua pienezza, al g.i. l'istituzionale potere di “direzione del procedimento”, in funzione del suo “più sollecito e leale svolgimento” (art. 175 c.p.c.).

La possibilità di disporre il mutamento del rito anticipandola alla fase delle verifiche preliminari costituisce un ulteriore doveroso adempimento, in riferimento al riscontro sulla complessità della lite, che si aggiunge a quelli già previsti dal primo comma dell'art. 171-bis c.p.c. e che il giudice sarà tenuto ad effettuare in sede anticipata rispetto alla prima udienza. In modo conseguenziale, la previsione riguardante l'espletamento di tale verifica in udienza di prima comparizione (come dispone l'art. 183-bis c.p.c.) viene abrogata dallo Schema correttivo. 

Modificando l'art. 38 c.p.c., il decreto correttivo ha pure rimesso al giudice, sempre in questa fase preliminare, il rilievo di incompetenza, anticipandolo rispetto alla prima udienza.

Il favor legislativo per l'utilizzo del procedimento semplificato è evidenziato, tra l'altro, dalla disposizione (ora solo in parte emendata dallo Schema: art. 281-decies, comma 2, c.p.c.) in forza della quale il rito semplificato può “sempre” essere adottato dal ricorrente, rispetto ad un rito, quello ordinario di cognizione, ritenuto pesante ed ingestibile, oltrechè dai tempi di definizione difficilmente predeterminabili, soprattutto in caso di chiamata di terzo.

Percentualmente, nel primo anno di applicazione della riforma, l'avvocatura ha preferito seguire il percorso processuale tradizionale, maggiormente garantito e sicuro, quello del rito ordinario di cognizione caratterizzato dalla tradizionale “appendice scritta”, contraddicendo così la tendenza favorevole ad incentivare il rito in discorso.

L'innovazione apportata dallo Schema alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, sottraendo la scelta del rito al difensore della parte per riportarla entro l'alveo della giurisdizione che prima interveniva in seconda battuta (in presenza dei presupposti dati; di una “causa documentale”, “di pronta soluzione” o caratterizzata da una “istruzione non complessa”: 1° comma dell'art. 281-decies c.p.c.), permette di valorizzare il potere direttivo del giudice; trasformando quest'ultimo in un case manager, e permettendo di velocizzare la conclusione del processo, in attuazione degli obiettivi della delega processuale.

Grazie all'innovazione governativa, anche il controllo sulla complessità istruttoria della controversia (come pure quello sull'incompetenza dell'ufficio giudiziario) viene anticipato rispetto all'udienza (come già avviene per gli adempimenti ex art. 171-bis, comma 2, c.p.c.), così attribuendo un significato di effettività al provvedimento di mutamento del rito. 

Gli interventi

La scelta processuale del g.i. (per quanto la norma si riferisca genericamente al “giudice”) di convertire il rito non riveste carattere discrezionale, dato che suppone la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., mentre non sarebbe ammessa in presenza dell'ipotesi codificata dal comma secondo, una scelta rimessa alla discrezione del difensore. Per quanto la giudiziale opzione tra l'una e l'altra soluzione risulti un poco sfumata, la complessità della lite non essendo sempre nozione statica ed agevolmente individuabile.

Da un punto di vista dinamico, il giudice, con scelta insindacabile, mediante pronunzia di “decreto”, dispone la conversione del rito, fissando la prima udienza del procedimento semplificato (art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.), al contempo assegnando alle parti “termine perentorio” per “integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie documenti” .

Come osserva la Relazione Illustrativa (p. 13), la modifica correttiva riproduce analoga previsione contenuta nell'art. 426 c.p.c., in ipotesi di mutamento del rito da ordinario in speciale (lavoristico-locatizio).

L'integrazione degli atti introduttivi si rivela facoltativa. Se del caso le parti possono depositare una memoria integrativa per parte, entro i termini “perentori” assegnati dal g.i.

Poichè il convenuto si è costituito in giudizio nella fase ordinaria ex art. 166 c.p.c., col decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c., la prima udienza, susseguente a conversione del rito, potrebbe essere cartolarizzata a norma dell'art. 127-ter c.p.c., dato che in essa non è prevista comparizione personale delle parti o l'espletamento di ulteriori attività incompatibili con la sostituzione della prima udienza.

Immutato il testo dell'art. 281-duodecies c.p.c. non è escluso, che, una volta disposta conversione del rito in semplificato, il g.i. alla prima udienza, melius re perpensa, possa disporre nuovamente la conversione nel rito ordinario, pronunziando “ordinanza non impugnabile”.

Si segnala ancora un'indiretta modifica normativa incidente sul rito semplificato.

Lo Schema correttivo è intervenuto anche sull'art. 645 c.p.c., sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo». Come spiega la Relazione Illustrativa (p. 28), ciò si è previsto alla luce del fatto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro”.

In tal modo, viene validato l'orientamento interpretativo che riteneva possibile opporre il monito anche tramite procedimento semplificato.

Da ultimo, la disposizione transitoria stabilisce che “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023” (art. 7, 1° comma). L'applicazione delle nuove disposizioni correttive è applicabile ai processi pendenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Conclusioni

In conclusione, l'obiettivo sul punto perseguito dal Governo con la circoscritta innovazione  al quarto comma dell'art. 171-bis c.p.c. recata dalla Schema Correttivo, si pone nell'ottica di “far funzionare al meglio la macchina della giustizia civile, un interesse pubblico di carattere generale” (Masoni). In sostanza, quella testè descritta è un'innovazione procedurale apparentemente circoscritta, ma che nella prassi potrebbe rivelarsi foriera di futuri sviluppi positivi, in termini di velocizzazione dell'esercizio della giurisdizione civile. Al punto che (ammesso che l'innovazione  venga, nella sostanza, confermata con l'approvazione definitiva) potrebbe rivelarsi esatta la previsione di chi ipotizzava che “il rito semplificato, da rito ideato per le controversie meno complesse, possa diventare, nei fatti, il “rito ordinario” o “comune” (Carratta, 80).

Riferimenti

Masoni, Verifiche preliminari ed immediata conversione del rito ordinario in semplificato di cognizione, in IUS Processo civile, 29 maggio 2023;

Taraschi, Riforma processo civile: verifiche preliminari delle condizioni di procedibilità, ivi, 2023;

Gambineri, Il procedimento semplificato (o meglio il nuovo processo di cognizione di primo grado), in Quest. Giust., 2023, 1;

Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023;

Pezzella, L'importanza dei poteri direttivi del giudice nella fase delle verifiche preliminare, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 25 settembre 2023;

Calcagno, Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2023, 4, 1307 e ss.;

Merone, Il nuovo procedimento semplificato e la disciplina del mutamento del rito. Tanto rumore per nulla ?, in Il processo, 2, 2023, 673 e ss.

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