Come si calcola il danno alla capacità lavorativa?

La Redazione
28 Febbraio 2024

Il danno alla capacità lavorativa va stabilito tenendo conto sia dell'effettiva diminuzione di reddito dopo l'incidente, senza indebite analogie con il danno biologico, sia della prevedibile perdita di redditi futuri, alla stregua di coefficienti di capitalizzazione più adeguati di quelli previsti dall'antiquato R.D. nr. 1403/22.

Con sentenza nr. 2463/20 la Corte di cassazione ha cassato parzialmente la sentenza di appello stabilendo i seguenti principi:

a) il danno biologico permanente, calcolato con riferimento a un'età di 44 anni, va ricalcolato con riferimento all'età effettiva di 34 anni;

b) il danno alla capacità lavorativa, calcolato da questa Corte nel 40 %, va stabilito tenendo conto sia dell'effettiva diminuzione di reddito dopo l'incidente, senza indebite analogie con il danno biologico, sia della prevedibile perdita di redditi futuri, alla stregua di coefficienti di capitalizzazione più adeguati di quelli previsti dall'antiquato R.D. nr. 1403/22;

c)il reddito da considerare per calcolare il danno alla capacità lavorativa può essere quello di € 186,48 mensili percepito al momento del fatto solo se adeguato alla effettiva capacità del tempo, dovendosi altrimenti adottare il parametro del triplo della pensione sociale.

Tenuto conto di quanto indicato, la Corte d’appello, in diversa composizione, ha stabilito che:

- il danno biologico permanente del 40 % per persona di 34 anni viene adesso stimato, secondo le tabelle di Milano del 2021, in € 267.446,00 già rivalutati;

- il reddito da considerare per calcolare il danno alla capacità lavorativa non può essere quello esiguo percepito al momento del fatto, nell'ambito di un lavoro che nella conclusionale del 13.12.2023 (pag. 9) “AMTAB” riconosce non occasionale. (omissis) Nel caso in esame, atteso che nel 2004 un reddito mensile di € 186,48 era al di sotto della soglia di povertà e anzi della stessa sussistenza e, per una persona già sana, non poteva essere ritenuto espressivo della reale capacità lavorativa. Poiché l'importo della pensione sociale al 2024 è di € 534,41 da moltiplicare per 13 mesi, il parametro del triplo porta a un totale di € 20.841,99;

- per la capitalizzazione del danno alla capacità lavorativa, la Corte ritiene di adottare le vigenti tabelle milanesi, certamente più adeguate del R.D. 1403/22 adottato in precedenza https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/10473970/capitalizzazione-anticipata-di-una-rendita-milano-2023-i-nuovi-criteri-elaborati-dallosservatorio-sulla-giustizia-civile-di-milano e pertanto di adottare il coefficiente moltiplicatore del 37,78 proprio di un trentaquattrenne, che astrattamente dovrebbe lavorare per altri 33 anni fino all'età della pensione. Moltiplicando la somma di € 20.841,99 per 37,78 e poi calcolando il 40 % del prodotto, si perviene a un importo finale già rivalutato di € 314.964,15.

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