Milleproroghe 2024 convertito in legge: le novità per i contratti a termine nel settore privato, l'assunzione di persone disabili e il lavoro sportivo

La Redazione
29 Febbraio 2024

Nella G.U. del 28 febbraio 2024, n. 49, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2024, n. 18, di conversione del c.d. Milleproroghe 2024 (D.l. n. 215/2023): novità su proroghe in materia di lavoro.

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2024, n. 49, la legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del decreto Milleproroghe 2024, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Si segnalano novità e proroghe di termini adottate in materia di lavoro.

Contratti a termine nel settore privato: proroghe sulle causali tra le parti

L'art. 18, c. 4-bis del Milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2024 l'originario termine del 30 aprile 2024, di cui all' art. 19, comma  1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015, come modificato dall'art. 24 del Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023, conv., con modif., in l. n. 85/2023), entro cui è consentito stipulare nel settore privato contratti di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 51 d.lgs. n. 81/2015.

Terzo Settore: ampliato l'incentivo all'assunzione di persone disabili

L'incentivo per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ai sensi della l. n. 68/1999) da parte degli Enti del Terzo Settore di personale con disabilità di età inferiore a 35 anni previsto dal Decreto lavoro (art. 28, comma 1 d.l. n. 48/2023, cit.), potrà essere applicato alle assunzioni effettuate dal 1° agosto 2020 fino al 30 settembre 2024, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo appositamente istituito dallo stesso Decreto lavoro. 

L'art. 18, commi 4-ter e 4-quater del Milleproroghe, modificando l'art. 28 comma 1 del Decreto lavoro, anticipa infatti al 1° agosto 2020 l'originario termine del 1° agosto 2022, estendendo al 30 settembre 2024 il termine finale, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione dei soggetti indicati.

Lavoro sportivo: prorogati i termini per comunicazioni e previdenza

L'art. 14 del Milleproroghe, con i commi da 2-bis a 2-quater ha disposto la proroga di termini riguardanti alcune comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro sportivo:

- proroga dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine di cui all'art. 25, comma 6-quater, d.lgs. n. 36/2021 entro il quale, in fase di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo, possono essere effettuate, senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni al centro dell'impiego che riguardano incarichi e compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023;

- proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine ultimo entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive che risultino già iscritte al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) possono esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del regime previdenziale, di cui art. 35, comma 3, d.lgs. n. 36/2021;

- dispone che per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2024 sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, d.lgs. n. 36/2021 versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro.

Vedi anche la precedente news: Milleproroghe 2024: le principali novità

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