Il riciclaggio è compatibile con il tentativo?

29 Febbraio 2024

La questione della configurabilità del tentativo nel delitto di riciclaggio è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza di legittimità che l'ha risolta in termini non univoci.

Massima

Il delitto di riciclaggio, introdotto dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in parte qua senza modifiche nella l. 18 maggio 1978, n. 191, che lo aveva inizialmente configurato come delitto a consumazione anticipata, incompatibile con il tentativo, non ha nella sua formulazione attualmente vigente, introdotta dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55, natura giuridica di delitto a consumazione anticipata, ed è compatibile con il tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto sussistente il riciclaggio nella forma consumata, giacché i pezzi del veicolo oggetto di furto erano stati disassemblati e trasferiti da un furgone ad un autoarticolato, confusi con beni di origine lecita, da destinare alla rivendita all'estero, circostanze che ostacolavano la identificazione della provenienza delittuosa).

Il caso

La Corte d'appello condannava gli imputati per il delitto di riciclaggio, dal momento che era erano stati sopresi dalla polizia giudiziaria mentre stavano trasportando parti di autoveicoli provento di furti da un furgone ad un autoarticolato.

Nel proporre ricorso, gli imputati denunciavano, tra gli altri, il mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, dal momento che erano stati colti sul fatto dagli operanti e che non vi è stata alcuna difficoltà ad identificare i mezzi di provenienza delle componentistiche.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso, evidenziando che pur essendo compatibile il delitto di riciclaggio con il tentativo, tuttavia, nel caso di specie era stata correttamente contestato il delitto nella forma consumata, giacché i pezzi del veicolo oggetto di furto erano stati disassemblati e trasferiti da un furgone ad un autoarticolato, confusi con beni di origine lecita, da destinare alla rivendita all'estero, circostanze che ostacolavano la identificazione della provenienza delittuosa.

La questione

La questione in esame è la seguente: il delitto di riciclaggio è compatibile con il tentativo?

Le soluzioni giuridiche

Secondo il tenore delle massime tratte da alcune decisioni il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Cass. pen., n. 11277/2022; Cass. pen., n. 37559/2019; Cass. pen., n. 35439/2021, in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto).

Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648-bis c.p.  configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata; in quest'ultimo caso la motivazione ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648-bis operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Cass. pen., n. 5505/2013).

Secondo altro indirizzo interpretativo, condiviso anche dalle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 25191/2014), la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata.

Pertanto, risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Cass. pen., n. 55416/2018, resa in una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo; Cass. pen., n. 22437/2022; Cass. pen., n. 48296/2023).

Osservazioni

Al di là della considerazione delle pur non irrilevanti implicazioni legate alla peculiarità delle singole vicende fattuali esaminate in precedenza, il problema riguarda parte del testo della norma incriminatrice che, nel descrivere le condotte che integrano il reato, dopo avere evocato quelle di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, fa riferimento a quelle di chi «...compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Gli interpreti sono divisi proprio sulla corretta interpretazione della espressione "in modo da ostacolare" sostenendo, gli uni, che essa miri a sanzionare condotte teleologicamente dirette allo scopo di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del bene e, perciò, "anticipando" la consumazione del reato alle condotte che risultino idonee ed univocamente volte a questo fine; gli altri, che attribuiscono all'espressione un significato meramente descrittivo della condotta che deve possedere i requisiti di idoneità con ciò ancorando la consumazione del reato alla fase del compimento di atti ed operazioni che devono avere una effettiva capacità di recisione del collegamento tra il bene e l'originario titolare.

Il nuovo testo dell'art. 648-bis c.p., introdotto dall'art. 23 della l. n. 55/1990 ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione - tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti.

L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita e in entrambe le ipotesi è astrattamente configurabile il tentativo.

Sicché, ponendosi il quesito se il reato in questione possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività "volte al riciclaggio", senza che sia necessario l'attuarsi di un evento, si osserva la norma attualmente vigente è caratterizzata  dall'inserimento nel novero dei reati presupposto del riciclaggio di tutti i delitti non colposi ed in secondo luogo dal significativo ampliamento delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato.

L'ipotesi del tentativo per il riciclaggio, parte dalla premessa che i delitti a consumazione anticipata sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all'offesa del bene giuridico o usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il minimum per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato.

Alla stregua di tali considerazioni, proprio in ragione della attuale formulazione della norma la quale fa riferimento alla condotta di chi "compie" delle "operazioni" volte ad "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" non pare possa escludersi il compimento, inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 56 c.p., di "atti idonei diretti in modo non equivoco" ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe lecitamente detenute.

Ed è d'altra parte appena il caso di ribadire che, per la configurabilità del reato, la norma incriminatrice non richiede che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, essendo sufficiente anche che essa sia solo "ostacolata" (Cass. pen., n. 26208/2015).

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