Durata massima del piano di ristrutturazione e vantaggio per i creditori

La Redazione
29 Febbraio 2024

Il Tribunale di Roma dichiara inammissibile un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII di durata ventennale, in quanto, oltre a superare la durata ragionevole massima non valicabile di 10 anni, nemmeno giustifica il superamento della durata massima di cinque/sette anni indicata dalla giurisprudenza di legittimità.

Vale anche per il piano di ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII il principio di ragionevole durata del piano, declinabile nella misura ordinaria di cinque/sette anni di durata massima. Tale limite è superabile quando risulti un evidente vantaggio per i creditori, purché non si renda in tal modo eccessivamente lunga la procedura (potendosi ipotizzare una durata massima di regola non superiore a dieci anni).

Così si legge nel decreto del Tribunale di Roma pronunciato all'esito della presentazione di un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII da parte di una consumatrice in stato di sovraindebitamento. Costei, a fronte di una debitoria in parte di natura chirografaria e in parte di natura ipotecaria, aveva proposto un piano di durata pari a ventuno anni, con degradazione al chirografo del creditore ipotecario quanto ad una quota consistente del credito e stralcio al 95% di tutti i crediti chirografari.

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la debitrice, essendosi volontariamente posta in quiescenza all'età di 55 anni, aveva consapevolmente aggravato il sovraindebitamento in violazione dell'art. 69 CCII.  In secondo luogo, la ricorrente avrebbe stabilito il valore di mercato ex art. 67, comma 4, CCII in modo “obiettivamente non corretto”, avendo fatto ricorso ad una stima inverosimile ed immotivata.

Infine, in tema di durata massima della procedura – ossia se sia ammissibile avanzare ai creditori una proposta dall'orizzonte temporale tanto lungo come nel caso di specie – il Tribunale richiama Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544 la quale ha, in buona sostanza, affermato quanto segue: “vale anche per il piano di ristrutturazione del consumatore il principio di ragionevole durata del piano (e ciò in quanto, può aggiungersi, la causa della procedura concorsuale - anche di sovraindebitamento - resta pur sempre quella di permettere un pur parziale soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli) declinabile nella misura ordinaria di cinque/sette anni di durata massima; è possibile superare tale limite (in misura tale, occorre aggiungere, da non rendere comunque la procedura eccessivamente lunga: è dunque ipotizzabile una durata massima di regola non superiore a dieci anni) quando risulti un evidente vantaggio per i creditori, ad esempio perché, come osservato dalla Corte, si ottenga un soddisfacimento integrale del credito che diversamente non sarebbe possibile conseguire.

Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.

Per un precedente, si veda Trib. Reggio Calabria, 27 marzo 2018, G. Venturini.

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