Milleproroghe convertito in legge: le principali novità per la giustizia civile
29 Febbraio 2024
Corsi di formazione dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 26-bis, comma 5, d.lgs. n. 26/2006, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, viene differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'art. 26-bis del citato d.lgs. n. 26/2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato (art. 11, comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo (art. 11, comma 2). Facoltà di delega al giudice onorario di specifici adempimenti nei procedimenti di responsabilità genitoriale Viene prorogato il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni aventi per oggetto la responsabilità genitoriale, alcuni specifici adempimenti a un giudice onorario, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 (art. 11, comma 5). Notificazioni degli atti nei procedimenti civili Si modifica l'art. 4-ter del d.l. n. 51/2023 al fine di prorogare al 31 dicembre 2024 la sospensione dell'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, in capo agli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nelle ipotesi ove la notificazione telematica non è possibile ovvero non ha esito positivo (art. 11, comma 5-bis). Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Si proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (art. 11, comma 6-sexies). Esame avvocato Si differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché da quella 2024. Altresì si proroga l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024 (art. 11, comma 6-quinques). Circoscrizioni giudiziarie Differita al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, come anche la soppressione delle relative sedi distaccate (art. 11, comma 9). |