Nullità della citazione e fissazione di una nuova udienza nel rito di primo grado

La Redazione
29 Febbraio 2024

Nel caso esaminato dal Tribunale di Bologna, risultava il mancato rispetto del termine a comparire di centoventi giorni quale stabilito dal novellato art. 163-bis, comma 1, c.p.c.

Anche ad ipotizzare l'avvenuta notifica dell'atto di citazione datato 8 gennaio 2024, dall'esame degli atti presenti su Consolle risulta il mancato rispetto del termine a comparire di centoventi giorni quale stabilito dal novellato art. 163-bis, comma 1, c.p.c., cui consegue la nullità della citazione per vizio relativo alla vocatio in ius (artt. 163-bis, comma 1, 164, comma 1 e 171-bis c.p.c.). ai sensi dell'art. 171-bis, comma 2, c.p.c., va dunque fissata una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.

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