Modifiche bonus edilizi 2024: superbonus, cessione crediti e barriere architettoniche
La Redazione
29 Febbraio 2024
È stata pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
È stata pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119,119-ter e 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l.17 luglio 2020, n. 77.
Superbonus. Le agevolazioni per gli interventi Superbonus per i quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente alla quota dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023, anche se a causa della mancata ultimazione non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche. Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto all'agevolazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.
Contributi dello Stato. Prevista l'erogazione di un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 a favore dei soggetti che - entro la data del 31 dicembre 2023 - abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60% e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020. L'erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Cessione del credito. In materia, si interviene sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito previsto dal d.l. n. 11/2023. Dunque il Legislatore estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.
Polizza assicurativa. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 119, comma 8-ter, del d.l. n. 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, polizze assicurative a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Barriere architettoniche. II Bonus viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico “parlante”. Si prevede che a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che: per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992. Le nuove modifiche non si applicano agli interventi già avviati (in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori oppure, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo).
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