Concordato preventivo: proroga del termine per il deposito del piano in presenza di una domanda di liquidazione giudiziale
01 Marzo 2024
Nel concordato preventivo, è possibile la proroga del termine per il deposito del piano e della relativa documentazione (ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII) in presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale? Il testo normativo pare chiaro a riguardo: l'art. 44, comma 1, lett. a), CCII espressamente pone due requisiti per la concessione della proroga del termine per il deposito del piano di concordato e della connessa documentazione, ovvero la presenza di giustificati motivi e l'assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. La risposta al quesito dovrebbe quindi essere negativa. Tuttavia, la giurisprudenza di merito che si sta formando pare fornire una “interpretazione evolutiva” di tale limite posto dal legislatore della novella, ponderando i diversi casi. In particolare, sono due gli orientamenti giurisprudenziali che si stanno formando, i quali – dopo aver valutato la presenza del primo requisito, ovvero la presenza di giustificati motivi per la concessione della proroga (ad esempio valutando lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano, l'assenza di atti in frode ai creditori, ecc.) – si sono soffermati sulla valutazione del secondo requisito, superando però il mero dato formale della presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale:
Il dato giurisprudenziale sembra ispirarsi al generale favor del legislatore verso procedure di composizione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale: concedere una possibilità in più al debitore per evitare la liquidazione giudiziale, tuttavia, deve essere una soluzione ben ponderata alla luce degli interessi dei creditori. A nostro avviso, bene deve essere motivata l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione correlata in presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e tale istanza di proroga dovrà quindi essere valutata dal giudice in relazione alla apparente fondatezza/infondatezza della domanda di liquidazione, non considerando unicamente la data della sua presentazione, anteriore o posteriore alla domanda di liquidazione. Ma ove la domanda di liquidazione giudiziale appaia infondata, dovrà quindi – semplicemente - essere subito rigettata. Saranno però le future pronunce dei Tribunali a determinare quale sarà l'orientamento prevalente. Riferimenti normativi |