Concordato preventivo: proroga del termine per il deposito del piano in presenza di una domanda di liquidazione giudiziale

01 Marzo 2024

L'art. 44, comma 1, lett. a), CCII richiede, quale requisito per la concessione della proroga ivi prevista, l'assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. L'Autrice segnala la presenza di una giurisprudenza di merito che fornisce una “interpretazione evolutiva" di tale limite.

Nel concordato preventivo, è possibile la proroga del termine per il deposito del piano e della relativa documentazione (ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII) in presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale?

Il testo normativo pare chiaro a riguardo: l'art. 44, comma 1, lett. a), CCII espressamente pone due requisiti per la concessione della proroga del termine per il deposito del piano di concordato e della connessa documentazione, ovvero la presenza di giustificati motivi e l'assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. La risposta al quesito dovrebbe quindi essere negativa.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito che si sta formando pare fornire una “interpretazione evolutiva” di tale limite posto dal legislatore della novella, ponderando i diversi casi.

In particolare, sono due gli orientamenti giurisprudenziali che si stanno formando, i quali – dopo aver valutato la presenza del primo requisito, ovvero la presenza di giustificati motivi per la concessione della proroga (ad esempio valutando lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano, l'assenza di atti in frode ai creditori, ecc.) – si sono soffermati sulla valutazione del secondo requisito, superando però il mero dato formale della presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale:

  • un primo orientamento (Tribunale di Brescia, decreto 4 maggio 2023) tutela il debitore da iniziative dei creditori che appaiono infondate sulla base di un giudizio prognostico e concede la proroga, se pur in presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sulla base dei principi generali cui è ispirato il CCII e, più in dettaglio, alla luce i) del dovere del debitore di comportarsi secondo buonafede, estensibile anche al creditore, e del dovere di collaborazione in capo al creditore, ex art. 4 CCII; ii) del favore verso procedure di composizione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale, soprattutto laddove non siano manifestamente infondate e prevedano la continuazione dell'attività aziendale; ed infine, sulla base di tali principi, anche iii) della apparente infondatezza della domanda di apertura di liquidazione giudiziale nel caso concreto;
  • un secondo orientamento (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreti del 31 maggio 2023 e del 12 settembre 2023), invece, distingue i) il caso in cui la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia stata presentata antecedentemente alla domanda di concordato, nel quale non concede la proroga tutelando i creditori dal rischio che la domanda di proroga abbia un intento meramente dilatorio, con paralisi delle azioni che i creditori potrebbero intraprendere in tale ambito; ii) da quello nel quale essa sia stata presentata successivamente, ipotesi nella quale tutela il debitore e gli concede la proroga, ritenendo di garantirgli la possibilità di scegliere come meglio regolare il suo stato di crisi, al fine di soddisfare al meglio i propri creditori.

Il dato giurisprudenziale sembra ispirarsi al generale favor del legislatore verso procedure di composizione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale: concedere una possibilità in più al debitore per evitare la liquidazione giudiziale, tuttavia, deve essere una soluzione ben ponderata alla luce degli interessi dei creditori. A nostro avviso, bene deve essere motivata l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione correlata in presenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e tale istanza di proroga dovrà quindi essere valutata dal giudice in relazione alla apparente fondatezza/infondatezza della domanda di liquidazione, non considerando unicamente la data della sua presentazione, anteriore o posteriore alla domanda di liquidazione. Ma ove la domanda di liquidazione giudiziale appaia infondata, dovrà quindi – semplicemente - essere subito rigettata. Saranno però le future pronunce dei Tribunali a determinare quale sarà l'orientamento prevalente.