Decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale: le principali novità per la giustizia civile

La Redazione
04 Marzo 2024

Pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo 2024 il d.l. n. 19/2024 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» che prevede, tra l'altro, modifiche al codice dell'amministrazione digitale, incentivi per gli uffici giudiziari e modifiche della disciplina in tema di pignoramento presso terzi.

Il testo si compone di 46 articoli divisi in tre titoli. Il titolo I “Governance per il PNRR e il PNC” contiene un unico Capo “Misure per l'attuazione del PNRR”. Il Titolo 2 “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC” è il più corposo ed è diviso in 10 Capi. Infine, il Titolo III “Disposizioni finali e di coordinamento” è composto solo dal Capo I “Disposizioni finali". 

Per quanto di interesse, l'art. 20 rubricato «modifiche al codice dell'amministrazione digitale» prevede che per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a  provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia  rende  disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della  piattaforma di cui all'articolo  50-ter  –ossia la piattaforma digitale nazionale dati  –,  le  informazioni,  ove  disponibili  in formato digitale  idoneo,  relative  alla  qualifica  di  tutore,  di curatore o di amministratore di sostegno del  soggetto  che  richiede l'accesso ai  servizi  in  rete  quale  rappresentante  del  soggetto tutelato».

L'art. 23 introduce «incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza», prevedendo che «ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale  di  riduzione  dei  procedimenti  civili  pendenti   per ciascuna  delle  annualita'  di  attuazione  del   PNRR   e   procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali».

L'art. 25 prevede «disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi». In particolare, all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a 3.200,00 euro.».

In secondo luogo, dopo l'articolo 551, è inserito il seguente: «Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia  del  pignoramento,  nei  due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o  il  creditore  intervenuto  a  norma dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti  e  al  terzo  una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data  di  notifica  del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale  e'  pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  del  titolo  esecutivo  e  del numero di  ruolo  della  procedura,  nonche'  l'attestazione  che  il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di  deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e'  depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci  giorni  dall'ultima  notifica.  Se  il  pignoramento è eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del  medesimo  si produce solo nei  confronti  dei  terzi  rispetto  ai  quali  non  è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse  di cui al secondo comma, il terzo e' liberato  dagli  obblighi  previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi  dalla  scadenza  del  termine  di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica  al  terzo  del  pignoramento  o   della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche se l'esecuzione e' sospesa.».

In terzo luogo, all'articolo 553: 1) al primo comma,  dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i  dati necessari  per  provvedere  al   pagamento   previsti   dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente  codice. L'obbligo  di  pagamento  decorre,  per  il  terzo,  dalla   notifica dell'ordinanza di  assegnazione  e  della  dichiarazione  di  cui  al secondo periodo.»;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti  i  seguenti:  «I  crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore  e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata  al  terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla  sua  comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.

Gli interessi  riprendono  a  decorrere  dalla  data  della  notifica dell'ordinanza e della dichiarazione. L'ordinanza  di  assegnazione,  pronunciata  entro  il  termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma,  diventa  inefficace  se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla  scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.

 Fermo  quanto  previsto  dal  primo   comma,   terzo   periodo, l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai  terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata  risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio  digitale  speciale ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma   4-quinquies,   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82.».

Ancora, all'art. 630, secondo comma, al secondo periodo,  dopo  le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite  le  seguenti:  «alle parti,» e dopo le parole:  «fuori  dall'udienza»,  sono  inserite  le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati  i  cui  indirizzi  di posta elettronica certificata risultano dai pubblici  elenchi  o  che hanno eletto  domicilio  digitale  speciale  ai  sensi  dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice  dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

Alle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura civile sono apportate inoltre le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza necessita' di autorizzazione del giudice.»; b) al Titolo IV,  alla  rubrica  del  Capo  II  dopo  la  parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»; c) dopo l'articolo 169-sexies e' inserito il seguente:  «Art. 169-septies - Informazioni necessarie  al  pagamento  dei crediti assegnati -  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo  553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:         1) il numero di  ruolo  della  procedura,  l'indicazione  del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2)  l'importo  dovuto,  comprensivo   del   dettaglio   degli interessi, degli accessori e delle spese;  3)   l'identificativo   del   conto   di   pagamento   ovvero l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.».

Vengono infine operate alcune precisazioni. Anzitutto «L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.». In secondo luogo «I crediti gia' assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione». Infine, «Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento e de' stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non e' notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo e' liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.».

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