La procedura
Ove decida in senso positivo il contribuente dovrà formalizzare la sua iniziativa per cui nell'ipotesi di adesione senza condizioni, deve dare comunicazione, contemporaneamente, al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di Finanza entro trenta giorni - termine di carattere perentorio - dalla notificazione dell'atto.
In merito, la norma giuridica non fornisce alcuna specificazione in ordine alle modalità con le quali deve essere presentata l'istanza. Si è dell'avviso che debbano essere tuttora considerate valide, ancorché parzialmente, le istruzioni emanate, a suo tempo, per quanto concerne la possibilità di utilizzare il servizio postale - nel qual caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante - ovvero la presentazione diretta all'Ufficio competente.
Occorre verificare, poi, se – ma la risposta dovrebbe essere negativa - per l'inoltro della comunicazione possa essere utilizzato l'apposito modello approvato nel 2008 dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Ovviamente, qualora l'organo verbalizzante coincida con l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, per la definizione sarà sufficiente la presentazione di una sola comunicazione.
Al riguardo, e gli effetti non sono evidentemente gli stessi – occorre verificare se sia tuttora valido l'orientamento della stessa Amministrazione finanziaria che, a suo tempo, ha ritenuto applicabile in materia l'orientamento della giurisprudenza con riferimento alla spedizione dei ricorsi giurisdizionali.
Fermo restando le innovazioni in materia di contenzioso – che non interessano in questa sede – va ricordato che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 546/1992, le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Detta norma, a sua volta, è richiamata dall'art. 20, comma 2, del citato d.lgs. n. 546, prevedendo che, in via generale, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività della comunicazione deve aversi riguardo, non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione.
Si è dell'avviso che non possa essere indicato come unico mezzo di comunicazione l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non sussiste un obbligo generalizzato di dotarsi di tale strumento per tutti i cittadini. Inoltre, occorre considerare che le violazioni possono essere contestate con processo verbale anche a soggetti non titolari di partita IVA. Conseguentemente, è da ritenere che l'utilizzo del servizio postale sia consentito con le conseguenze innanzi richiamate.
Semmai dovrà essere confermato che l'operatività del principio è subordinata al rigoroso adempimento delle modalità prescritte per la spedizione del ricorso a mezzo posta (utilizzazione di un plico senza busta, del servizio della raccomandata ed avviso di ricevimento) il che comporta che l'inosservanza anche di una sola di esse precluda al ricorrente la possibilità di fornire, altrimenti, la prova della tempestività della proposizione della comunicazione ancorché, per evitare un eccessivo quanto inutile formalismo, dovrebbe ritenersi comunque valida la comunicazione inoltrata anche in busta chiusa senza incorrere in alcuna conseguenza di inammissibilità.
A ben vedere, ai fini in esame, rileva la certezza della data di notifica del verbale considerato che dalla stessa decorrono i termini utili per poter esercitare compiutamente i propri diritti difensivi.
Tale esigenza è, indubbiamente, soddisfatta laddove l'Amministrazione postale attesti la data di presentazione che, pertanto, deve necessariamente essere quella risultante dal plico chiuso ovvero dalla busta. È di tutta evidenza che la raccomandata, pur non essendo espressamente richiesta, è quanto mai opportuna per la tutela dello stesso contribuente.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta come da procura allegata.
Ove il contribuente si orienti per la seconda ipotesi – ovvero condizionata alla rimozione di errori manifesti – l'organo che ha redatto il verbale deve procedere – ove riconosca fondata la richiesta - alla correzione degli errori mediante aggiornamento del contenuto del verbale dandone comunicazione al contribuente al competente ufficio delle entrate.
In entrambe le ipotesi, i termini per l'accertamento sono sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
In merito alla natura del termine di trenta giorni, è indubbio che, laddove l'interessato inoltri la comunicazione successivamente, sul piano strettamente giuridico, la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile.
Si è dell'avviso, tuttavia, tenuto conto che l'obiettivo resta la definizione condivisa del rapporto e non l'alimentazione del contenzioso, che non sussistano controindicazioni per adire ugualmente alla richiesta, ancorché pervenuta tardivamente, sempre che sussistano gli altri presupposti e i conseguenti vincoli della durata massima della sospensione dei termini per l'accertamento.
In esito al vincolo della competenza, laddove la comunicazione pervenga ad un ufficio diverso, l'istanza non può essere considerata inammissibile qualora pervenga a quello competente nei termini previsti.
Nessun problema, per contro, dovrebbe sussistere per quanto concerne la decorrenza del termine iniziale trattandosi di atti pubblici che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza dal funzionario che li ha formati. Al riguardo, si evidenzia che l'indicata forza probatoria privilegiata è stata riconosciuta dal giudice di legittimità esclusivamente alle statuizioni appartenenti alla fase descrittiva riproduttiva del verbale per cui, per contestare tali fatti, è necessaria la proposizione della querela di falso.
Per quanto concerne la notifica, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, «il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad averne copia».
La indicata modalità di consegna del verbale rispecchia esattamente gli obblighi di notifica sicché è dalla data di sottoscrizione ovvero da quella della consegna - risultanti.
Ricevuta la comunicazione da parte del contribuente, l'Ufficio ha sessanta giorni per notificargli «l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste in via generale per l'adesione (indicazione per ciascun tributo gli elementi e la motivazione, liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute).
Esso, pertanto, deve indicare, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
La comunicazione, in quanto manifestazione della volontà, secondo i principi generali, diventa irrevocabile allorquando accettata dalla controparte. Nel caso in esame, pertanto, il perfezionamento del rapporto si determina alla data di notifica dell'atto dell'Amministrazione finanziaria che, indubbiamente, costituisce, a tutti gli effetti, una formale pretesa creditoria. Il legislatore, quindi, avrebbe potuto prevedere esplicitamente una simile circostanza senza che la scelta potesse costituire oggetto di censura, essendo nelle sue facoltà posticipare ovvero anticipare il momento di conclusione dell'accordo.
L'art. 5-quater non considera espressamente l'ipotesi dell'adesione al verbale di constatazione da parte delle società di persone ovvero delle società trasparenti e di quelle aderenti all'area del consolidamento.
Relativamente alla prima ipotesi, l'istanza di adesione deve essere presentata dal rappresentante legale entro i prescritti termini. Resta da chiarire se l'Ufficio competente ad emettere gli avvisi di accertamento parziale nei confronti dei singoli soci, deve procedere alla notificata della richiesta della società al fine di acquisirne il parere in ordine all'adesione (ipotesi da escludere) e la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento (ipotesi auspicabile).
Una volta ricevuta l'istanza della società, l'Ufficio notifica, da un lato, l'atto di adesione alla richiedente; dall'altro, notifica l'atto di definizione a ciascun socio ad esso attribuibile, elaborato tenendo conto della definizione dell'entità collettiva e recante l'indicazione delle imposte, sanzioni ed altre somme dovute dal partecipante ai fini della definizione. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire per le ipotesi di trasparenza delle società di capitali di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR e di consolidamento.