Le autorizzazioni notarili di volontaria giurisdizione e la competenza territoriale
28 Febbraio 2024
Accanto al percorso giudiziale in materia di volontaria giurisdizione, il d.lgs. n. 149/2022, all'art. 21, ha dettato una nuova disciplina in materia di autorizzazioni di volontaria giurisdizione per gli atti di disposizione di beni di soggetti incapaci (o di beni ereditari in senso ampio). Oggi, accanto al potere giurisdizionale nella materia della volontaria giurisdizione, viene previsto il potere concorrente del notaio limitatamente ad alcune attività da compiersi in stretto collegamento con il suo ministero. Questo cosiddetto “doppio binario” pone non poche problematiche interpretative ed applicative, che non è possibile valutare in questa sede. Con riferimento al quesito posto, dobbiamo chiederci quale sia la diversa struttura degli organi in questione: il giudice da un lato ed il notaio dall'altro. Il potere del giudice è regolato da una competenza territoriale ben precisa affinché vi siano delle norma che, a priori, stabiliscano quale sia il giudice competente a decidere in una determinata situazione; in questo modo si è voluto evitare che il soggetto agente possa, per così dire, scegliersi il giudice in via autonoma, optandosi, così, per il concetto del giudice precostituito per legge a conoscere di una determinata controversia e ciò per assicurare massima trasparenza alla funzione giurisdizionale. Al contrario, il notaio, è organo dotato di competenza priva di limitazioni territoriali. Il suo ministero non si rivolge a situazioni di conflitto ma è, per così dire, un garante dell'applicazione del diritto. Se queste premesse sono corrette, è evidente che la competenza del notaio nel rilasciare autorizzazioni in materia di volontaria giurisdizione non sarà limitata da alcun ambito territoriale ma potrà svolgersi in riferimento ad un atto da lui ricevuto per tutto il territorio nazionale (ricevuto, ovviamente, nel proprio distretto di competenza). La comunicazione dell'autorizzazione notarile prevista dal quarto comma dell'art. 21 in questione, assolve, infatti, unicamente al profilo dell'efficacia della stessa, decorsi i termini per la sua eventuale impugnazione. |