Incostituzionale il limite biennale di prescrizione per le polizze vita
01 Marzo 2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. L'art. 2952, secondo comma, c.c. fa perno su due elementi: la durata biennale del termine di prescrizione e il termine di decorrenza identificato nel «fatto su cui il diritto si fonda». Il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione biennale è costituito da un parametro che, nel caso delle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario, si identifica negli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – che consentono l'acquisizione del diritto maturato in virtù dell'assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione. Il carattere oggettivo del nell'assicurazione sulla vita non è messo in discussione dies a quo dal diritto vivente (da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord., 21 ottobre 2022, n. 31144; Cass. civ., sez. VI, ord., 15 settembre 2020, n. 19112 e Cass. civ., sez. III, ord., 25 agosto 2020, n. 17672). Anzi, esso viene giustificato con l'esigenza, propria delle imprese assicurative, di vera certezza circa il momento in cui il diritto può essere fatto valere, onde poter approntare un'organizzazione tecnico-giuridica idonea a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti agli assicurati. Tanto premesso, l'abbinamento a tale dies a quo oggettivo, che rinviene una specifica motivazione nel sistema delle assicurazioni sulla vita, di un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza. Da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall'assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve. Da un altro lato, l'assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve. |