Il regime della nullità della citazione dopo la riforma del processo civile
Rossella Pezzella
06 Marzo 2024
In merito all'introduzione del giudizio ordinario di cognizione, è importante osservare che legislatore della riforma, anche se è rimasto fedele al sistema c.d. “a citazione”, ha arricchito il contenuto dell'atto introduttivo.
Premessa
Tra le principali novità introdotte dalla riforma c.d. Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) assume particolare rilievo la modifica della fase introduttivae di trattazione del giudizio di primo grado.
In particolare, al fine di assicurare l'approdo della causa alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con l'eliminazione di eventuali vizi processuali, il nuovo art. 171-bis c.p.c. prevede che, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto (che deve avvenire, ai sensi del riformato art. 166 c.p.c., entro settanta giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione), il giudice è tenuto a svolgere le verifiche funzionali ad assicurare la corretta instaurazione della lite.
Inoltre, la riforma in commento, sebbene non abbia anticipato agli atti introduttivi del giudizio la maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie, per consentire la perfetta definizione del thema decidendum e del thema probandum prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ha capovolto il rapporto prima esistente fra trattazione orale e trattazione scritta. Invero, rispetto al sistema processuale previgente, la trattazione scritta anticipa, anziché seguire, la celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tali modifiche, le quali sono volte a consentire al giudice di disporre alla prima udienza di tutti gli elementi necessari per valutare la direzione da imprimere al processo, hanno determinato inevitabilmente l'ampliamento del termine libero di comparizione (art. 163-bis c.p.c.), elevato da novanta a centoventi giorni (nel caso in cui il luogo della notificazione si trova in Italia), e il mutamento del termine di costituzione del convenuto, innalzato da venti a settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.).
In merito all'introduzione del giudizio ordinario di cognizione, è importante osservare che legislatore della riforma, anche se è rimasto fedele al sistema c.d. “a citazione”, ha arricchito il contenuto dell'atto introduttivo.
Art. 163, comma 3, n. 3-bis, c.p.c.: condizione di procedibilità della domanda
Il legislatore, attraverso l'inserimento nell'art. 163, comma 3, c.p.c. del nuovo numero 3-bis, ha previsto che l'atto di citazione deve contenere «l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento».
Quindi, rispetto al sistema previgente, non sarà più sufficiente per il professionista documentare la soddisfazione della condizione di procedibilità della domanda proposta (ad esempio, attraverso la produzione del verbale negativo del procedimento di mediazione), essendo necessario indicare nell'atto le attività compiute per l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.
L'introduzione di tale requisito va correlato all'esigenza di agevolare le verifiche preliminari che il giudice è tenuto a svolgere dopo la scadenza del termine di costituzione del convenuto. Invero, nell'ottica di rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in base al neo-introdotto art. 171-bis c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
Dunque, il nuovo requisito contenutistico dell'atto di citazione è volto sia ad incentivare le parti al tempestivo assolvimento degli oneri per il superamento della condizione di procedibilità che a far emergere nel corso delle verifiche preliminari l'eventuale mancanza sostanziale della condizione stessa.
Alcuni interpreti hanno osservato che, sebbene gli artt. 163 e 171-bis c.p.c. contengano un espresso riferimento alle “condizioni di procedibilità della domanda”, è ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia voluto riferirsi non solo alle condizioni di procedibilità della domanda in senso stretto (ad esempio, la mediazione e la negoziazione assistita), in mancanza delle quali il giudice non può definire il giudizio con una pronuncia di “rito”, dovendo consentirne l'adempimento, ma anche alle c.d. condizioni di proponibilità della domanda (come quelle previste dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005), il cui difetto non è sanabile “ex post”.
L'inosservanza della previsione in esame sembra, tuttavia, priva di conseguenze, avuto riguardo al fatto che la mancanza del nuovo requisito contenutistico dell'atto di citazione non è ricompresa tra le cause di nullità contemplate dall'art. 164 c.p.c., il quale, salve alcune modifiche di coordinamento, è rimasto invariato.
A conferma di ciò, si è osservato che gli effetti processuali legati all'omessa soddisfazione della condizione di procedibilità dipendono, non tanto dalla “mancata indicazione” nell'atto di citazione dell'assolvimento degli oneri previsti per il relativo superamento, quanto piuttosto dalla “mancanza sostanziale” della stessa condizione di procedibilità.
Pertanto, si è affermato che, in caso di condizione di proponibilità (la cui assenza rende improcedibile la domanda), il mancato rilievo d'ufficio della relativa assenza, al quale abbia concorso l'omessa indicazione nell'atto di citazione, potrà tradursi in un motivo di gravame in caso di decisione della causa nel merito. Diversamente, nell'ipotesi di condizione di procedibilità in senso stretto (in difetto della quale il giudice deve fissare un termine per il relativo esperimento), l'omesso rilievo d'ufficio della sua carenza non integrerà alcun vizio del processo.
Art. 163, comma 3, n. 4: chiarezza e specificità
In base al nuovo art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. l'attore è altresì tenuto ad esporre i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda «in modo chiaro e specifico».
Questo requisito è stato introdotto dal legislatore della riforma in attuazione del criterio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c., secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».
Come osservato in dottrina, con la codificazione del principio di sinteticità e di chiarezza degli atti processuali il legislatore ha inteso condividere l'orientamento con cui la Corte di cassazione, a partire dal 2014, ha affermato che la chiarezza e la sinteticità sono requisiti degli atti processuali imprescindibili per la garanzia dei principi di ragionevole durata del processo, di leale collaborazione fra le parti e fra queste e il giudice (cfr. Cass. civ., 6 agosto 2014, n. 17698; Cass. civ., 30 aprile 2020, n. 8425).
Quanto al significato dei criteri accolti dall'art. 121 c.p.c., si è affermato che il requisito della chiarezza presuppone l'impostazione ordinata del testo scritto, oltre che la sua comprensibilità, mentre quello di sinteticità, da rapportare al contenuto dell'atto, piuttosto che alle sue dimensioni, richiede che il testo non comprenda inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso. La portata di tale ultimo criterio varia in ragione della complessità del fatto dedotto in lite e, attraverso il “filtro” della specificità (espressamente richiamato dall'art. 163 c.p.c.), impone la selezione degli elementi necessari e sufficienti ad individuare il contenuto dell'atto processuale.
In dottrina, si è evidenziato che la mancanza di chiarezza e di specificità dell'atto, ove sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi della domanda, può determinarne la nullità, con conseguente applicazione dei rimedi previsti dall'art. 164 c.p.c. e possibile definizione del giudizio attraverso la pronuncia della nuova ordinanza di rigetto di cui all'art. 183-quater c.p.c.
Al di fuori di queste ipotesi, la scarsa chiarezza e specificità dell'atto di citazione può assumere rilevanza sotto il profilo delle spese di lite, alla luce del novellato art. 46, comma 6, disp. att., c.p.c., nel caso di mancato adeguamento dell'atto ai criteri e ai limiti di redazione stabiliti dal nuovo d.m. n. 110/2023 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il primo settembre del 2023.
Art. 163, comma 3, n. 7: difesa tecnica e patrocinio a spese dello Stato
Il legislatore della riforma ha modificato ed integrato anche l'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.
In primo luogo, il termine di costituzione del convenuto è stato anticipato ad almeno settanta giorni prima dell'udienza ed è stata eliminato il riferimento alla costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza in caso di abbreviazione dei termini a comparire, stante l'abrogazione dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c.
In secondo luogo, al tradizionale avvertimento che la mancata costituzione entro il suddetto termine produce le decadenze indicate dagli artt. 167 (domande riconvenzionali, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, chiamata in causa di terzi) e art. 38 c.p.c. (incompetenza) sono state aggiunte due ulteriori informazioni: «che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali» e «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Tali nuovi avvertimenti sono volti ad assicurare l'effettività del diritto di difesa del convenuto e, nello specifico, che questi, una volta ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, possa essere pienamente consapevole sia della necessità di rivolgersi ad un avvocato per la costituzione in giudizio (salvi casi eccezionali) che della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato in presenza di determinate condizioni reddituali.
Di fronte all'invarianza dell'art. 164 c.p.c., ci si è interrogati sulle conseguenze derivanti dall'omissione delle nuove informazioni previste dall'art. 163 c.p.c.
In particolare, secondo alcuni interpreti, valorizzando il tenore letterale degli artt. 164 e 163, comma 3, n. 7, c.p.c. e, in particolare, il fatto che in tali norme la locuzione “avvertimento” è usata al singolare, quasi ad indicare un elemento unitario della citazione, potrebbe concludersi che l'omessa indicazione dei due nuovi avvisi – o anche di uno solo di essi – è causa di nullità dell'atto di citazione.
Alla luce della disciplina contenuta nell'art. 164 c.p.c., possono prospettarsi diverse soluzioni.
Per alcuni studiosi, nel caso di mancata costituzione del convenuto, nella prospettiva di massima applicazione e valorizzazione della nuova norma processuale, il giudice dovrà disporre la rinnovazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., mentre, nell'ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio senza sollevare eccezioni in merito, il giudizio potrà proseguire normalmente.
Più problematica è, invece, l'individuazione delle sorti del processo in caso di eccezione da parte del convenuto dell'omissione dei nuovi avvertimenti.
Al riguardo, alcuni autori hanno suggerito di estendere al nuovo avviso relativo alla difesa tecnica i principi già enunciati dalla Corte di cassazione con riferimento alla nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione del tradizionale avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (cfr. Cass. civ., 15 dicembre 2020, n. 28646).
Sulla base di tale premessa, si è affermato che se il convenuto, pur eccependo il vizio, si difende nel merito, il giudice non sarà tenuto a fissare una nuova udienza, posto che tale condotta processuale è indicativa del fatto che l'omissione del nuovo avvertimento, sebbene eccepita, non ha in concreto determinato alcuna lesione del diritto di difesa; diversamente, se la costituzione in giudizio avviene al sol fine di far valere il vizio dell'atto di citazione, il giudice dovrà fissare una nuova udienza con assegnazione di un termine a difesa.
In senso critico, si è rilevato che tale ricostruzione, nel caso di corretta costituzione della parte (a mezzo di un avvocato o personalmente, a seconda dei casi), rischia di riconoscere alla stessa un pericoloso strumento di dilazione dei tempi del processo, essendo priva di utilità pratica la fissazione di una nuova udienza.
Resta fermo, tuttavia, che, nel caso di costituzione della parte personalmente nell'ipotesi in cui è obbligatoria la difesa tecnica dell'avvocato, il giudice sarà tenuto alla fissazione di una nuova udienza.
La nullità della citazione sarà, invece, sanata dalla costituzione in giudizio dell'avvocato che decida di difendersi da solo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Nel diverso caso di mancata indicazione nell'atto di citazione dell'avviso relativo al patrocinio a spese dello Stato, secondo alcuni, dalla regolare costituzione della parte con il ministero dell'avvocato discenderà la sanatoria del vizio. A tale conclusioni si giunge in forza del fatto che la parte non potrebbe avere nessun interesse alla fissazione di una uova udienza dal momento che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio si producono dalla data di presentazione della relativa istanza, con riferimento alle attività processuali successive alla richiesta (Cass. civ., 9 febbraio 2021, n. 3050).
Secondo altra dottrina, tenuto conto della scarsa incidenza dei nuovi requisiti dell'atto di citazione sul diritto di difesa del convenuto, a tali difficoltà applicative potrebbe ovviarsi considerando gli avvisi in esame alla stregua di semplici “segnalazioni”, non riconducibili all'”avvertimento” di cui l'art. 164 c.p.c., riferibile solo a quello relativo alle decadenze processuali.
Riferimenti
Balestra, Il nuovo contenuto dell'atto di citazione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 1 marzo 2023;
Buoncristiani, Processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, in AA.VV., Il processo civile dopo la riforma.D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Cecchella (a cura di), Bologna, 2023, 49 ss.;
Carratta, Le riforme del processo civile. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 33 ss.;
Cossignani, Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario, in www.giustiziainsieme.it, 22 febbraio 2023;
Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in AA.VV., La riforma Cartabia del processo civile, Tiscini (a cura di), Pisa, 2023, 268 ss.;
Lai, Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione, in www.judicium.it, 27 aprile 2023;
Masoni, Fase introduttiva de giudizio di primo grado, in Commentario sistematico al nuovo processo civile, Masoni (a cura di), Milano, 2023, 151 ss.;
Volpino, La fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione, in Giust. proc. civ., 2022, 711 ss.;
Taraschi, Riforma processo civile: verifica preliminare delle condizioni di procedibilità, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 19 luglio 2023.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
Art. 163, comma 3, n. 3-bis, c.p.c.: condizione di procedibilità della domanda
Art. 163, comma 3, n. 4: chiarezza e specificità
Art. 163, comma 3, n. 7: difesa tecnica e patrocinio a spese dello Stato