Lo sconto bancario: alcune questioni operative

06 Marzo 2024

Lo sconto bancario è un'operazione finanziaria, diffusa nella prassi, mediante la quale la banca anticipa al cliente (scontatario), previa deduzione dell'interesse, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Gli approfondimenti che seguono operano una ricognizione pratico-professionale di questioni ricorrenti relative allo sconto bancario, illustrate alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità.

Lo sconto bancario: nozione e natura giuridica

Lo sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.) è il contratto col quale la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell'interesse, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Nella sostanza, la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) una somma di denaro, calcolati e trattenuti gli interessi, pari all'importo di un credito non ancora scaduto, che il medesimo vanta nei confronti di un terzo (debitore ceduto), in cambio della cessione salvo buon fine (pro solvendo) del credito stesso. Lo ‘sconto' costituisce l'interesse trattenuto dalla banca anticipatamente dalla somma corrisposta allo scontatario. L'operazione - evidentemente finalizzata alla creazione di liquidità mediante la smobilizzazione di crediti a scadenza differita - è molto diffusa nella prassi bancaria e commerciale, essendo raro il pagamento per contanti ed in una unica soluzione nei rapporti tra commercianti.

Il cliente (spesso un imprenditore) ottiene liquidità immediata utilizzando un bene futuro: scegliendo di ricorrere allo sconto, l'imprenditore pagato con titoli di credito a termine può infatti soddisfare esigenze di pronta liquidità senza attendere che il credito diventi esigibile alla scadenza contrattualmente prevista, ottenendo così immediate risorse per lo svolgimento dei propri affari.

La natura giuridica dello sconto bancario è stata oggetto di discussione e analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il dibattito pare essersi ormai assestato, avendo ricondotto lo sconto bancario nell'ambito dei contratti di liquidità, poiché la banca scontante, nel momento in cui pone in essere l'operazione di sconto, consente allo scontatario di ottenere liquidità smobilizzando dei titoli di credito, e solo successivamente potrà ripristinare la propria liquidità con un vantaggio che è rappresentato dal tasso di sconto.

Dello stesso tenore sono le conclusioni della Cassazione, secondo cui nella struttura dello sconto assume essenziale rilevanza la prededuzione dell'interesse; la presenza, indefettibile, di tale elemento si pone come dato discriminante dello sconto rispetto ad altre figure negoziali, quali l'anticipazione o l'apertura di credito, che possano risultare in concreto rispondenti al soddisfacimento della medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità di liquidità pecuniaria, e conferisce ad esso una peculiare identità giuridica nell'ambito dei cosiddetti contratti di liquidità a cui la più moderna dottrina lo ritiene riconducibile (Cass., n. 10689/2000).

Caratteristiche strutturali

Lo ‘sconto' rappresenta ciò che la banca trattiene all'atto dell'anticipo. Come chiarito dalla Cassazione, lo sconto è elemento essenziale e imprescindibile per la configurazione del contratto: secondo il disposto normativo di cui all'art. 1858 c.c., elementi essenziali del contratto di sconto, sul piano strutturale, devono ritenersi a) la prededuzione dell'interesse da parte dell'istituto di credito (a differenza di altre figure negoziali quali l'anticipazione o l'apertura di credito, anch'essi funzionali, in concreto, alla medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità pecuniaria), e b) l'inserzione, in via strumentale alla realizzazione della sua funzione tipica, della convenzione di cessione del credito pro solvendo, che, a sua volta, non può considerarsi vicenda meramente accidentale della fattispecie, in quanto lo sconto trova connotazione qualificante, ancora, nel (necessario) collegamento funzionale tra prestito e cessione nella forma predetta (con il conseguente verificarsi dell'effetto liberatorio esclusivamente all'esito della riscossione del credito da parte della banca); in mancanza di pagamento del debitore ceduto, diviene attuale l'obbligazione dello scontatario alla restituzione dell'anticipazione conseguita, attesa la sua qualità di obbligato principale, quantunque in via condizionata (subordinatamente, cioè, al mancato adempimento da parte del terzo), nei confronti della banca (nei termini Cass. n. 10689/2000).

La somma anticipata (‘scontata' o netto ricavo) è sempre di importo inferiore rispetto all'esatto ammontare del credito ceduto (somma a scontarsi), detratti e trattenuti dalla banca a titolo di corrispettivo gli interessi relativi al periodo tra lo sconto e la scadenza del credito. L'interesse è calcolato sul valore nominale del credito ceduto e non sulla somma che è effettivamente anticipata. Le pattuizioni contrattuali in tema di interessi soggiacciono alle disposizioni del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e in particolare agli artt. 116 (Pubblicità), 117 (Contratti) e 120, comma 2, (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) TUB. Agli interessi convenuti in contratto trova applicazione la disciplina antiusura (L. n. 108/1996): le operazioni di sconto sono infatti censite nei decreti ministeriali trimestrali di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (tasso soglia usura). 

Il fulcro attorno al quale ruota il meccanismo dello sconto è il trasferimento del credito (causa del contratto). Il credito, preesistente alla conclusione dell'accordo e realmente esistente (pena la nullità del contratto per difetto di causa), deve essere «non ancora scaduto» (art. 1858 c.c.): questa fondamentale circostanza esprime appieno quella funzione di smobilizzo anticipato che caratterizza lo sconto. Il trasferimento del credito può avvenire mediante cessione (nello sconto ordinario) o delegazione cartolare (nello sconto di titoli).

La Cassazione ha chiarito che nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare (Cass. n. 29464/2018).

La contestuale cessione pro solvendo del titolo non scaduto richiede che lo scontatario garantisca non solo l'esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore ceduto, rispondendo direttamente nel caso del suo inadempimento. Aspetto qualificante lo sconto bancario è infatti la clausola «salvo buon fine», che importa l'automatico insorgere in capo al cedente dell'obbligo di garantire l'adempimento del debitore ceduto. L'efficacia estintiva del debito restitutorio dello scontatario è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato pagamento da parte del debitore ceduto. Lo scontatario non cessa di essere obbligato alla restituzione della somma scontata e ciò fino al momento del pagamento da parte del debitore ceduto: fino ad allora, il debito restitutorio dello scontatario è inesigibile (così Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2023, p. 463).

Il diritto della banca di ottenere la restituzione della somma anticipata, per quanto contrattualmente previsto, diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto (Cass. n. 12079/2013; Cass. n. 4163/1990; Cass. n. 4170/1989; Cass. n. 4630/1986). Pertanto spetta alla banca, che chiede detta restituzione, fornire la prova dell'inadempimento del terzo (Cass. n. 13823/2002; Cass. n. 8128/1990). La banca ha l'onere di compiere le attività necessarie e opportune per restituire allo scontatario il credito impregiudicato affinché questi possa esercitare le azioni che gli competono (Cass. n. 13823/2002; Cass. n. 8128/1990). L'onere della banca importa soltanto la richiesta di pagamento al terzo e non anche la sua riscossione. Essa quindi deve compiere atti e formalità (diffide, richieste, intimazioni, atti cautelativi) necessari per non pregiudicare l'esistenza e l'esercizio del diritto dello scontatario verso il debitore ceduto. 

Forma del contratto

Allo sconto bancario si applica, come detto, la regola generale dettata dall'art. 117, comma 1, TUB per tutti i contratti bancari: obbligo di forma scritta e consegna di una esemplare del contratto al cliente (Trib. Avezzano 16.1.2017). L'inosservanza di tale requisito è sanzionata da nullità (art. 117, comma 3, TUB), che può essere fatta valere dal solo cliente o rilevata di ufficio dal giudice (art. 127, comma 2, TUB). La conclusione del contratto, di regola, è preceduta dalla consegna dei titoli alla banca: la predetta consegna riveste la natura di proposta contrattuale alla quale deve seguire l'accettazione della banca.

Secondo la Cassazione, la compilazione e sottoscrizione della distinta di sconto non integra il requisito della forma scritta, giacché con essa non vengono ad essere evidenziate tutte le condizioni contrattuali praticate; essa vale come documento interno e non attribuisce al sottoscrittore la qualità di scontatario (Cass. n. 4086/1977).

L'erogazione delle somme anticipate può avvenire anche mediante accredito sul conto corrente dello scontatario del netto ricavo dell'operazione di sconto (Cass. n. 8121/1990). Non è dunque indispensabile la materiale consegna dell'anticipazione, ma la sua mera disponibilità, in qualunque forma essa si manifesti (Cass. n. 1097/1999). In ogni caso, è sempre necessario il rispetto delle regole di circolazione prescritte dal titolo ‘scontato' (ad es. la girata della cambiale in favore del soggetto scontante).

Oggetto del contratto: quadro di sintesi

Come noto, gli artt. 1859 e 1860 c.c. sono espressamente dedicati, rispettivamente, allo sconto di cambiali (e alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate) e allo sconto di tratte documentate.

Teoricamente qualsiasi credito, cartolare e no (App. Milano 27.10.1998), può essere oggetto di sconto, anche se nella prassi bancaria vengono scontati perlopiù effetti cambiari o crediti documentati (pagherò, tratte semplici, tratte documentate, cambiali agrarie, note di pegno, buoni fruttiferi, documenti rappresentativi di merci), poiché di norma collegati a operazioni commerciali per il cui svolgimento si presume l'esistenza di una provvista, quindi una sicurezza di pagamento. 

Anche l'assegno bancario emesso fuori piazza o l'assegno postdatato sono titoli assoggettabili alla procedura di sconto (Trib. Torino, 20.2.1992; contra TAR Roma 9.1.2013 n. 150; App. Bari 11.12.2012 n. 1292), mentre vanno escluse dal novero dei titoli soggetti allo sconto exartt. 1858-1860 c.c. le cosiddette carte finanziarie (App. Milano 12.12.1989, BBTC, 1991, II, p. 383; App. Bologna 26.2.1985).

È ammesso lo sconto anche delle delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici, di qualsiasi credito certo e liquido in generale vantato verso gli stessi soggetti e delle c.d. cambiali di favore o di comodo. Sono invece esclusi gli assegni circolari, i titoli speciali della Banca d'Italia, i titoli di massa (o valori mobiliari), quali ad esempio le obbligazioni di società e i finanziamenti a fronte di fatture e ricevute bancarie. 

Lo sconto cambiario non ammette le tratte non accettate (Cass. n. 7960/1996): nella tratta sorge il diritto di credito solo se essa viene accettata dal trattario; in mancanza tra il traente e la banca non si realizza nessuna cessione del credito.

Le ricevute bancarie e le fatture commerciali non possono formare oggetto di sconto bancario in senso tecnico, ossia secondo quanto disciplinato dagli artt. 1858-1860 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella categoria dei titoli di credito in senso proprio non può essere annoverata la cosiddetta ricevuta bancaria, per difetto dei caratteri della letteralità, dell'autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo, della destinazione alla circolazione. Come risaputo, la ricevuta bancaria è un documento contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato secondo le istruzioni impartite dal cliente, distinguendosi, pertanto, anche rispetto al contratto di sconto, per la inidoneità a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente (Cass. n. 1041/1999).

Gli obblighi dello scontatario e della banca scontante

Lo scontatario è tenuto al pagamento degli interessi e alla restituzione della somma anticipata. Lo sconto, ossia, come detto, quanto la banca trattiene all'atto dell'anticipo, comprende l'interesse anticipato sull'importo del credito (non sulla somma anticipata). Lo sconto è determinato in percentuale rispetto al credito (tasso di sconto). Il cliente deve inoltre corrispondere le commissioni e le spese accessorie sostenute dalla banca (per l'incasso dei crediti o delle cambiali scontate o per oneri fiscali inerenti all'operazione).

Alla determinazione del saggio di sconto concorrono diversi fattori: il tempo che intercorre tra l'operazione di sconto e la data di scadenza del credito, il merito creditizio del cedente e del debitore ceduto, la natura del credito a scontarsi. Il tasso di sconto praticato soggiace, come detto, alle regole di determinabilità e controllabilità disciplinate dall'art. 117 TUB.

Il pagamento degli interessi è dovuto a titolo di corrispettivo per il godimento, concesso al cliente-scontatario, della somma liquida anticipata, ma riguarda, in caso d'inadempimento del terzo, anche l'eventuale calcolo di interessi moratori aggiuntivi, maturati dalla scadenza al giorno del pagamento. La clausola con cui sia convenuto che, qualora il credito ceduto resti insoluto, lo scontatario debba pagare un ulteriore interesse sull'importo del credito della banca deve risultare per iscritto.

L'altro obbligo cui è tenuto lo scontatario, relativo alla restituzione della somma anticipata (intero importo del credito anticipato), diventa esigibile al verificarsi della condizione d'inadempienza del terzo ceduto (cessando in pratica di essere sospeso e attivando la prestazione diretta dello scontatario), mentre alla banca è imposto l'onere inerente all'osservanza di tutte quelle formalità finalizzate a mantenere l'integrità del credito del cedente con le possibili pretese nei confronti del terzo, ossia intimazioni, diffide o semplici richieste per impedire il verificarsi di cause di decadenza e simili. Operativamente, dunque, la banca scontatrice non può richiedere allo scontatario il pagamento dell'importo anticipato e degli interessi prima di averlo richiesto al debitore ceduto (Cass. n. 10689/2000; Cass. n. 4223/1976). L'istituto bancario può rivolgersi allo scontatario, prima che il credito ceduto sia giunto a scadenza, quando il debitore ceduto sia divenuto insolvente (art. 1186 c.c.) (Cass. n. 4170/1989; Cass. n. 4163/1990; Cass. n. 10689/2000).

La banca, una volta concluso il contratto di sconto, si obbliga a pagare («anticipa» ex art. 1858 c.c.) l'importo del credito, dal quale vanno decurtati gli interessi («previa deduzione dell'interesse») e le eventuali commissioni di sconto; inoltre, come detto, l'istituto bancario dovrà, all'occorrenza, preventivamente procedere alla richiesta di adempimento al debitore ceduto. L'interesse pre-dedotto nello sconto è il servizio prestato dallo scontatore, rappresentando il valore (corrispettivo) attribuito all'attività di anticipazione dell'ammontare del credito ceduto.

Il debitore (ceduto) dello scontatario non riveste la qualità di parte contrattuale (Cass. n. 834/1974). A seguito del pagamento del terzo si produce un duplice effetto: da un lato, l'estinzione della posizione debitoria di quest'ultimo e, dall'altro, la chiusura dell'intera operazione di sconto.

In conclusione

Lo sconto bancario, diffusamente utilizzato nella prassi, è un'operazione finanziaria mediante la quale una banca anticipa il pagamento di un credito commerciale a un'impresa o a un privato, deducendo gli interessi maturati fino alla scadenza del credito. I vantaggi principali dello sconto bancario includono la possibilità di ottenere liquidità immediata per l'impresa senza dover aspettare la scadenza del credito, la riduzione del rischio di insolvenza da parte del debitore e la facilitazione della gestione finanziaria dell'impresa grazie alla flessibilità offerta da tale operatività. In definitiva, lo sconto bancario costituisce uno strumento prezioso per le imprese nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.