Rassegna delle ordinanze interlocutorie civili di febbraio 2024

La Redazione
06 Marzo 2024

Torna il consueto appuntamento con la rassegna delle ordinanze interlocutorie civili della Corte di cassazione. Di seguito si segnalano le ordinanze di interesse per la materia processualcivilistica pubblicate nel mese di febbraio 2024.

Impugnazioni civili: cumulo soggettivo passivo alternativo

Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 6 febbraio 2024, n. 3358, A. Di Paolantonio, Rel. D. Cavallari

La sezione lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202/2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti».

Sanzioni amministrative: opposizione alla cartella di pagamento

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 19 febbraio 2024,  n. 4421, Pres. F. A. Genovese, Rel. R. Caiazzo

In tema di opposizione a cartella di pagamento relativa alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante della Privacy, la sezione prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'individuazione della natura dell'opposizione quando la cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rappresenti per il destinatario il primo atto con il quale viene a conoscenza della sanzione medesima, nonché circa l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione relativo al diritto azionato con l'ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative.

Professioni e professionisti: Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie

Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 7 febbraio 2024, n. 3519, Pres. F. Manna, Rel. R. Giannaccari

La seconda sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza nomofilattica, la questione relativa alla all'applicabilità del termine lungo per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie.

Giudizio di cassazione: istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 14 febbraio 2024, n. 4058, Pres. G. Grasso, Rel. V. Picaro

La seconda sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza le questioni relative alla forma che deve rivestire la procura speciale rilasciata dalla parte che chieda la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e alle conseguenze processuali scaturenti dall'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Cosa giudicata civile: eccezione di giudicato  

Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 29 febbraio 2024, n. 5383, Pres. L. Orilia, Rel. C. Besso Marcheis

In tema di cosa giudicata, la sezione seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione inerente alla incidenza sul rilievo d'ufficio del giudicato esterno della mancanza della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.

Giudizio di cassazione: patrocinio a spese dello Stato

Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 16 febbraio 2024,  n. 4263, Pres. L.A. Scarano, Rel. P. Porreca

La sezione terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa all'improcedibilità del ricorso per cassazioneex art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c. per mancato deposito dei provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quali dichiarati in ricorso, in ipotesi di revoca delle originarie ammissioni, riferibili a due dei quattro ricorrenti, in data antecedente alla notifica del ricorso ed al deposito dei relativi documenti.

Provvedimenti del giudice civile: contenuto della sentenza  

Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 1° febbraio 2024, n. 2966, Pres. L. Tria, Rel. M.L. Buconi

La Sezione Lavoro, in ragione della rilevanza in diritto e della necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti, ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione inerente alla possibilità di rilevare di ufficio, nella sentenza impugnata in cassazione, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. e/o di riqualificare i vizi denunciati come violazioni di tale disposizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.