Poteri del notaio in materia di volontaria giurisdizione per i beni «ereditari»

Lorenzo Balestra
06 Marzo 2024

Nel caso di vendita di beni «ereditari» di un soggetto incapace l'autorizzazione rilasciata dal notaio, in osservanza della nuova normativa introdotta dalla riforma Cartabia, è sufficiente o si rende necessario anche il parere del giudice tutelare come previsto dall'art. 747 c.p.c., non toccato dalla riforma?

Il d.lgs. n. 149 /2022 , all'art. 21, ha dettato una nuova e rivoluzionaria disciplina in materia di autorizzazioni di volontaria giurisdizione per gli atti di disposizione di beni di soggetti incapaci.

Prima di questa riforma  le autorizzazioni di volontaria giurisdizione (materia che si occupa della cosiddetta amministrazione da parte del giudice di questioni di diritto privato non comportanti situazioni di conflitto ma dettata da esigenze di tutela dell'incapace) erano appalto esclusivo del Giudice Tutelare e del Tribunale, secondo una ripartizione sostanzialmente barocca e sovrabbondante che costringeva l'operatore del diritto a fare la spola fra i due organismi a seconda della provenienza del bene e del tipo di attività da compiere.

Ora, con questa nuova disciplina, viene investito il notaio per il rilascio di autorizzazioni in materia di volontaria giurisdizione limitatamente ad attività da compiere collegate con il suo ministero.

La facoltà di utilizzare l'autorizzazione notarile non toglie di mezzo, tuttavia, il potere autorizzatorio del giudice che rimane alternativo a quello notarile, tanto che si parla di «doppio binario».

Non è questo il luogo per analizzare la disciplina nel suo complesso la quale mostra numerose problematiche attuative.

Limitandoci al quesito posto si deve, innanzitutto, osservare il disposto del prima comma dell'art. 21 citato il quale così recita: «Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante» .

Ci si riferisce alle autorizzazioni necessarie per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari, anche non appartenenti a persone incapaci (o per meglio dire, soggetti fragili); per fare alcuni esempi, si tratterà di accettazione in donazione di immobili, vendita/acquisto di immobili, permuta di immobili, divisione di immobili, accettazione di eredità.

Il problema posto dal quesito nasce dal fatto che, come già accennato, non è stato modificato il disposto dell'art. 747 c.p.c. ed inoltre dal fatto che l'autorizzazione del notaio non è esclusiva ma concorrente con quella giudiziale che permane nel sistema della volontaria giurisdizione.

Allo stato la problematica in questione, come molte altre in questa materia, sono state oggetto di valutazioni da parte, soprattutto, della dottrina notarile, prima chiamata in causa ad esprimersi.

Pertanto, nel caso di autorizzazione riguardante incapaci, nonostante l'art. 747 c.p.c. stabilisca che il Tribunale delle successioni deve emettere provvedimento su parere del giudice tutelare, si può ritenere, con buona sicurezza, che il parere del giudice tutelare non sia necessario in caso di autorizzazione resa dal notaio rogante, il quale si sostituirà a tutti quei controlli propri dell'autorità giudiziaria: il notaio, infatti, valuterà sia le ragioni dei creditori ereditari che quelle relative all'interesse dell'incapace.

In questo senso sembra orientarsi alla lettera della legge ove afferma che l'autorizzazione del notaio si riferisce anche ai casi di atti di disposizione « aventi ad oggetto beni ereditari » (vedi il disposto del primo comma dell'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, sopra riportato).

Non solo, ma altro indice che conduce a tale interpretazione si rinviene nel secondo comma del detto art. 21 ove, in fine, si prevede che « Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario » .

L'inciso fa supporre che l'applicazione dell'art. 747 c.p.c., ove sia il notaio a rilasciare l'autorizzazione, trovi applicazione solamente e limitatamente a questa disposizione, contenuta nel quarto comma dell'articolo.

Le stesse considerazioni portano, altresì, ad affermare che ove si percorra la strada dell'autorizzazione giudiziale, il disposto dell'art. 747 c.p.c., troverà, invece, integrale applicazione.

L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale futura, poi, sapranno darci ulteriori spunti di riflessione.