Febbraio 2024: rapporti tra sequestro e fallimento, ADR e produzione documentale nell'opposizione al passivo

La Redazione
06 Marzo 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di definizione di "amministratore di fatto", rapporti tra fallimento e sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme raccolte dalla procedura, produzione documentale nel giudizio di opposizione al passivo, decorrenza del termine per impugnare il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, legittimazione ad esprimere il voto negativo all'ADR, dilazione di pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, responsabilità del Sindaco per bancarotta fraudolenta della società partecipata dal Comune, Criterio del "differenziale dei netti patrimoniali".

Definizione di "amministratore di fatto"

Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2024 (ud. 26 ottobre 2023), n. 4816

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

La prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale ovvero sia seguita dall'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa.

Le somme raccolte dalla curatela non possono essere sottoposte a sequestro preventivo in quanto non costituiscono profitto del reato tributario

Cass. pen, sez. III, 14 febbraio 2024 (ud. 24 ottobre 2023), n. 6577

Le somme percepite dalla curatela a seguito dell'esperimento dell'azione ex art. 146, comma 2, l. fall. – e confluite su un conto corrente intestato e acceso dalla stessa curatela mesi dopo la dichiarazione di fallimento – non possono considerarsi in alcun modo il profitto dei reati tributari, come tale passibile di sequestro finalizzato alla confisca.

Nonostante la prevalenza – nei termini indicati da Cass., sez. un., 22 giugno 2023, n. 40797, Fallimento Lavanderia Giglio S.n.c. – del sequestro preventivo sulla procedura fallimentare, residua infatti, in ogni caso, secondo tale sentenza, la possibilità per la curatela del fallimento di dedurre la sussistenza di condizioni ostative alla confiscabilità dei beni, relative all'assenza del fumus del reato ipotizzato nell'imputazione cautelare o alla configurabilità del periculum in mora.

La mancata produzione di documenti nel giudizio di opposizione al passivo

Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4322

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, senza che in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale non possa disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura concorsuale ove esso è custodito.

Decorrenza del termine per impugnare il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4326

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, l. 3/2012 all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento (con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione).

Legittimazione ad esprimere il voto negativo all'accordo di composizione della crisi

Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 4442

Gli artt. 11 e 12 della l. n. 3/2012 non prevedono alcun formalismo, né modalità particolari di espressione del voto negativo, mentre sul voto positivo (“consenso alla proposta”) l'art. 11 comma 1 indica forme varie (tra cui telegramma, raccomandata a/r, telefax o PEC). Vigono pertanto, in materia, ampia deformalizzazione, prevalenza della sostanza sulla forma, implicita ratificabilità del voto anche ex post dopo la sua espressione comunque avvenuta. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso promosso da un debitore – avverso il decreto di rigetto della richiesta di omologazione dell'accordo di composizione della crisi – il quale contestava la sussistenza della legittimazione rappresentativa dell'ufficio legale della banca creditrice ipotecaria ad esprimere il voto negativo, per mancanza di specifica procura).

ADR: sacrificio del creditore privilegiato e diritto di voto

Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Società partecipata dal Comune e responsabilità del Sindaco per bancarotta fraudolenta

Cass. pen. sez. V, 22 febbraio 2024 (ud. 29 novembre 2023), n. 7723

Non è ravvisabile una responsabilità penale del Sindaco sulla base della mera qualifica rivestita e della coincidenza di legale rappresentante del Comune socio unico della società in house e di rappresentante dell'Ente locale: se non vi è la prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo quale extraneus concorrente nel reato a condizione che sia dimostrato in concreto il contributo specifico dallo stesso fornito quale legale rappresentante della società.

Criterio del “differenziale dei netti patrimoniali”

Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 5252

In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore, il comma 3 dell'art. 2486 c.c., inserito dall'art. 378 d.lgs. n. 14/2019, è una norma di carattere processuale e, in quanto tale, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.

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