Decreto ingiuntivo su convalida di sfratto in un recente provvedimento petroniano

07 Marzo 2024

Una volta convalidato lo sfratto per morosità, a fronte di citazione per intimazione di sfratto carente di richiesta accessoria monitoria di pagamento dei canoni di locazione, richiesta neppure avanzata in udienza, può il giudice rigettare la richiesta ingiunzionale?

Massima

L'ordinanza di convalida dello sfratto contenente liquidazione delle spese processuali conclude il procedimento sommario cosicchè, in difetto di contestuale istanza di ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione, neppure richiesta in udienza, l'istanza va rigettata, salva la possibilità di proporla con autonomo ricorso ex art. 633 c.p.c.

Il caso

A fronte di pronunzia di ordinanza di convalida di sfratto per morosità con liquidazione delle spese processuali, da parte ricorrente neppure all'udienza chiamata per il procedimento sommario veniva avanzata istanza monitoria, limitandosi parte attrice a richiedere unicamente convalida dello sfratto per morosità.

Successivamente, il difensore dell'attore-intimante avanzava istanza per l'emissione di decreto ingiuntivo a seguito di convalida di sfratto per morosità.

Il giudice rigettava la richiesta monitoria avanzata per pagamento di canoni di locazioni, ritenendo il procedimento di sfratto ormai concluso dalla convalida.

La questione

Una volta convalidato lo sfratto per morosità, a fronte di citazione per intimazione di sfratto carente di richiesta accessoria monitoria di pagamento dei canoni di locazione, richiesta neppure avanzata in udienza, può il giudice rigettare la richiesta ingiunzionale?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ritiene che, una volta pronunziata ordinanza di convalida, senza che l'intimante abbia avanzato la richiesta monitoria, neppure in udienza, il procedimento di sfratto per morosità sarebbe concluso e con ciò definito.

Di conseguenza, così ritiene la pronunzia, dato che il procedimento sarebbe stato definito resterebbe precluso per l'istante avanzare autonoma domanda di condanna.

Si ammette solo la possibilità di agire nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

Osservazioni

I. Dal combinato disposto degli artt. 658,664 e 669 c.p.c., emerge che il locatore, a fronte di morosità del conduttore, convenuto in un procedimento per convalida di sfratto, a tutela del suo credito, dispone di un'alternativa giurisdizionale.

Potendo avanzare istanza monitoria contestualmente all'intimazione di sfratto per morosità ed all'interno del medesimo atto (artt. 658 e 664 c.p.c.); oppure, una volta conseguita convalida dello sfratto, egli può richiedere il pagamento dei canoni in modo autonomo, con deposito di ricorso autonomo; dato che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto di locazione, resta «impregiudicata ogni questioni sui canoni stessi» (art. 669 c.p.c.).

Con trasparente favor per il locatore, come pure per motivi di economia processuale, il legislatore ammette il cumulo uno actu di due domande; di risoluzione della locazione per grave inadempimento del conduttore (artt. 1453 e 1455 c.c.) e di adempimento (art. 1453 c.c.).

E' questa una facoltà di cui il locatore può decidere di non avvalersi (Trisorio Liuzzi, 418).

Tecnicamente, quello descritto consiste in un cumulo obiettivo di domande, che trova fondamento nell'art. 104 c.p.c., laddove il codice ammette la proponibilità di una pluralità di domande contro la medesima parte (anche se si tratta di domande non altrimenti connesse) (Masoni, 313 e ss.).

Oggidì non si pongono problemi di competenza, come invece accadeva in passato in presenza del testo originario dell'art. 658 (è possibile «chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, se non superano, nel loro ammontare, la competenza del conciliatore o del pretore»: 1° comma). Dato che «la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunaledel luogo in cui si trova la cosa locata» (art. 661 c.p.c.).

Essendo competente il tribunale per la causa principale di sfratto, lo stesso è competente anche per quella accessoria di pagamento dei canoni, qualunque ne sia l'importo richiesto (anche se esiguo, rientranti nella competenza per valore del giudice onorario), posto che in materia immobiliare è esclusa dalla competenza del GdP (v. art. 7, comma 1, c.p.c.).

Per quanto le domande possano essere cumulate, le stesse conservano piena e completa autonomia, come emerge trasparente dall'art. 669 c.p.c. ed anche i rimedi contro i due provvedimenti sono autonomi e distinti (Cass. civ. 17 luglio 1991, n. 7815).

L'ordinanza di convalida è suscettibile di eventuale opposizione tardiva (art. 668 c.p.c.), mentre contro il decreto ingiuntivo pronunziata su canoni può «essere proposta opposizione a norma del capo precedente» (art. 664, capoverso, c.p.c.), ovvero ex artt. 645 e segg. c.p.c., seppur l'opposizione vada introdotta nella forma del ricorso ex art. 447-bis c.p.c.

II. Dall'art. 664 c.p.c. si desume che il decreto ingiuntivo per «canoni» (non anche per oneri accessori: Di Marzio 1072; Frasca 558) suppone la convalida dello sfratto. E' pacifico che, conseguentemente, non sarebbe ammessa decreto ingiuntivo a fronte di opposizione dispiegata dall'intimato, anche laddove fosse stata pronunziata ordinanza di rilascio (art. 665 c.p.c.), come pure in ipotesi di mutamento del rito, come avviene in presenza di opposizione dispiegata dall'intimato (Anselmi Blaas, 187; Nardone, 246).

Laddove la richiesta monitoria sia veicolata nell'intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., il decreto ingiuntivo  è «immediatamente esecutivo» (art. 664, comma 3, c.p.c.).

La ratio di tale previsione viene pacificamente ricercata (per tutti, Trisorio Liuzzi, 421, nota 1160) nella mancata comparizione del convenuto in udienza o nella mancata opposizione alla domanda (v. art. 663 c.p.c.); ossia, in una condotta processuale di sostanziale riconoscimento del debito (v. anche art. 642, comma 2, c.p.c.), che giustifica l'esecutività del monito.

Non solo il decreto ingiuntivo su convalida è esecutivo per legge, ma lo stesso può avere ad oggetto non solo i «canoni scaduti», ma anche quelli «a scadere fino all'esecuzione dello sfratto» (art. 664, comma 1, c.p.c.).

E' pacifico che quella in oggetto costituisce condanna in futuro (Garbagnati 324), che l'ordinamento eccezionalmente ammette prima ed indipendentemente dalla violazione; nella specie, quando ancora si ignora se l'ex conduttore verserà i canoni futuri.

Tuttavia, l'istituto è fondato su una massima di esperienza che ritiene assai probabile che l'inadempimento del conduttore nel versamento dei canoni (già evidenziato dalla morosità intimata e non opposta) possa protrarsi ulteriormente, fino all'esecuzione del rilascio.

La somma che può essere ingiunta a seguita di convalida, ovvero, susseguente a risoluzione della locazione, è dovuta considerata la mora del debitore- conduttore nella restituzione e, perciò, ai sensi dell'art. 1591 c.c., riguardando unicamente «il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna», non certo il maggiore danno ivi previsto (v. Di Marzio, 1170).

Con riguardo alle modalità di pronuncia del monito, la norma di riferimento è rimasta immutata nel tempo e neppure è stata adeguata (da parte del d.lgs. n. 149/2022) all'obbligatorio utilizzo del processo telematico (a far data dal 28 febbraio 2023), disponendo: «il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentato dall'istante, da conservarsi in cancelleria» (art. 664, capoverso). Il comma viene abrogato dallo schema di decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 149/2022, approvato dal Governo nella seduta del 15 febbraio 2024 e sostituito dal seguente: «il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione».

Per quanto la disposizione processuale non sia cristallina, la pronunzia monitoria suppone l'intervenuta convalida dello sfratto («la realizzazione del procedimento è condizione di merito per la pronunzia del provvedimento monitorio»: Anselmi Blaas, 187) e ne costituisce appendice accessoria, conseguenziale.

A fronte dell'obbligatorio utilizzo del processo civile telematico (art. 196-quater att. c.p.c.), non è più luogo alla fisica «presentazione» al giudice dell'atto di intimazione (una volta convalidato) ed alla susseguente stesura del monito su copia (cartacea) di esso, come continua a ripetere il testo del codice di rito (testo che però il decreto correttivo intende adeguare alla giustizia digitale).

Il ricorso monitorio, redatto in formato digitale, è depositato in cancelleria, unitamente all'intimazione di sfratto convalidata. Una volta formato il fascicolo telematico, la cancelleria lo trasmette al giudice, il quale, a sua volta, provvede nei trenta giorni successivi (art. 641 c.p.c.) depositando, nel medesimo fascicolo, il decreto ingiuntivo, sempre in formato telematico.

III. Il decreto di rigetto dell'istanza monitoria in epigrafe argomenta dal seguente presupposto: ovvero che, una volta concluso il procedimento per convalida con ordinanza di convalida, la richiesta monitoria non veicolata nell'intimazione di sfratto ex artt. 658 e 664 c.p.c. (o all'udienza), sarebbe inammissibile, di talchè il giudice ha disposto «non luogo a provvedere sull'istanza di emissione di decreto ingiuntivo a seguito di convalida di sfratto».

La soluzione adottata dal giudice petroniano sembra eccessivamente rigida.

In vero, una volta conseguita la convalida dello sfratto, l'ordinanza di convalida passa in cosa giudicata sostanziale, con riguardo al rapporto di locazione dedotto, e con riferimento «ai presupposti formali e sostanziali della risoluzione stessa, coperti appunto dal giudicato» (v., ad es., Cass. civ. 12 marzo 1959, n. 741; Cass. civ. 20 ottobre 1958, n. 3364; Cass. civ. 23 ottobre 1968, n. 3429).

Questi profili sono coperti dal giudicato, come pure gli aspetti incompatibili rispetto al giudicato sulla convalida così formatosi (Di Marzio, 1079. Per una diversa soluzione, invece, Trisorio Liuzzi, 424-425).

Tra i «presupposti della risoluzione», da ritenere perciò coperti dal giudicato di convalida, vi è indiscutibilmente la morosità, che, in quanto tale, è «insuscettibile di essere successivamente posta in discussione tramite opposizione (Anselmi Blaas, 188: è preclusa al debitore la possibilità di rimettere in discussione il fatto obiettivo dell'inadempienza... che si ha per riconosciuta»; Frasca, 566: «è difficile immaginare che l'intimato possa spendere ragioni per contestare la debenza della somma ingiunta»).

Questo ulteriormente significa che sarà possibile dedurre unicamente «fatti impeditivi, modificativi od estintivi sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto» (Nardone, 252).

Premesso ciò e ritornando al caso di specie, se la richiesta monitoria non è stata veicolata ex art. 658 e 664 c.p.c. (come nel caso deciso dal Tribunale di Bologna), la stessa appare, egualmente, supportata in modo adeguato da un punto di vista probatorio, grazie al giudicato sostanziale di convalida su cui la stessa è fondata; giudicato che è sceso sulla morosità acclarata in quanto riconosciuta dal debitore e, perciò, sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Premessi tali rilievi, la richiesta monitoria, oggetto del decreto di rigetto in epigrafe, avrebbe potuto giustificare la pronunzia del decreto ingiuntivo, seppur privo della clausola di esecutività, non essendo applicabili gli artt. 658 e 664 c.p.c., in ogni caso richiesto in forza delle disposizioni ordinarie (artt. 633 e segg. c.p.c.).

Riferimenti

Anselmi Blaas, Il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, Milano, II° ed., 1966;

Garbagnati, I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, V° ed., 1979;

Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001;

Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizionale delle locazioni, Napoli, 2005;

Di Marzio, Di Mauro, Il processo locatizio, Milano, 2011, II° ed.;

Giordano R., Procedimento per convalida di sfratto, Bologna, 2015;

Nardone, La convalida dello sfratto, Milano, 2022;

Masoni, Il processo ordinario delle locazioni, Milano, 2024, in corso di pubblicazione, II° ed. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.