La risarcibilità dei danni diretti e mediati scaturenti dall’evento dannoso

07 Marzo 2024

Il principio di causalità opera, nel sistema della responsabilità civile, con la duplice finalità di criterio di imputazione del fatto illecito (sia per la responsabilità contrattuale che aquiliana) e di criterio di accertamento dell’entità delle sue conseguenze pregiudizievoli, che si traducono in danno risarcibile.

Tale principio opera in due distinte fasi, riguardanti l'una il giudizio sull'illecito (causalità materiale), ovvero quello riguardante il nesso che deve sussistere fra la condotta e l'evento, affinché possa configurarsi la responsabilità e l'altra il giudizio sul danno da risarcire (causalità giuridica), ovvero il nesso che deve sussistere fra l'evento e il danno, il cui fine è quello di delimitare i confini del risarcimento, scaturente da detta responsabilità, evitando ipotesi di indebito arricchimento del danneggiato.

Con l'ordinanza in commento, la terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione è stata chiamata a dirimere un apparente contrasto tra principi giurisprudenziali, in tema di risarcibilità del danno conseguente ad un comportamento contrattuale qualificabile come dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c.                                                                                                                                                                                       

La vicenda nasce con la stipula di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, in occasione della quale i venditori avevano dolosamente taciuto agli acquirenti la circostanza che il detto immobile fosse stato gravato da servitù di passaggio pedonali e carrabili. Questi ultimi, dal canto loro, avevano successivamente agito in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla condotta scorretta dei venditori.

In primo grado la loro domanda veniva accolta e venivano liquidati i relativi danni.

Questa sentenza, però, veniva appellata e in tal sede, veniva parzialmente riformata, con sensibile riduzione dell'importo del risarcimento del danno, che veniva ridotto alla sola differenza tra il prezzo corrisposto dagli acquirenti-appellati ai venditori-appellanti e quello che questi ultimi avevano a suo tempo corrisposto al precedente proprietario.

Rimanevano, invece, escluse dal risarcimento le spese sostenute per ovviare alla sussistenza delle servitù di passaggio.

Avverso quest'ultima decisione, gli acquirenti proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.                                                                         

Il contrasto che la terza sezione della Suprema Corte si è trovata ad affrontare riguarda, secondo i ricorrenti, due consolidati principi giurisprudenziali, in tema di risarcibilità del danno conseguente all'evento dannoso.

Il primo, posto a fondamento della decisione di secondo grado, afferma che la risarcibilità dei danni cagionati, a uno dei contraenti, dalla condotta truffaldina dell'altro contraente, secondo il disposto dell'art. 1440 c.c., ha come presupposto la sussistenza di un rapporto rigorosamente conseguenziale e diretto tra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli (sentenze Cass. civ. n. 4715/2022 e Cass. civ. n. 19024/2005).

Il secondo principio richiamato, invece, afferma che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati e indiretti, che costituiscono effetti normali dell'illecito, secondo il criterio della regolarità causale (sentenza Cass. pen. n. 4701/2017).

I giudici della terza sezione, tuttavia, ritengono che tale contrasto sia meramente apparente e può essere risolto tenendo conto del fatto che entrambi i principi richiamati fanno riferimento al disposto dell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve ricomprendere sia il danno emergente, che il lucro cessante, che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito.

I giudici della Suprema Corte chiariscono che l'inesistenza del contrasto, fra i detti principi, si spiega con il richiamo al principio di causalità, che opera nel sistema della responsabilità civile, con la duplice finalità di criterio di imputazione del fatto illecito (sia in termini di responsabilità contrattuale che aquiliana) e di criterio di accertamento dell'entità delle sue conseguenze pregiudizievoli, che si traducono in danno risarcibile.

Tale principio opera in due distinte fasi, riguardanti l'una il giudizio sull'illecito (causalità materiale), ovvero quello riguardante il nesso che deve sussistere fra la condotta e l'evento, perché possa configurarsi la responsabilità e l'altra il giudizio sul danno da risarcire (causalità giuridica), ovvero il nesso che deve sussistere fra l'evento e il danno, il cui fine è quello di delimitare i confini del risarcimento, evitando ipotesi di indebito arricchimento del danneggiato.

Quest'ultimo tipo di giudizio, che si qualifica come ipotetico e controfattuale, fa riferimento al differenziale fra la condizione attuale del danneggiato e quella che sarebbe risultata, in assenza del fatto dannoso (sentenza Cass. civ.  n. 21619/2017).

La natura stessa di tale giudizio, conclude la Corte, spiega e giustifica l'opinione secondo cui, al di là del tenore letterale dell'art. 1223 c.c., nei confini del danno risarcibile rientrino anche i danni indiretti e mediati, che siano normale conseguenza dell'evento dannoso, secondo la teoria della regolarità causale (sentenza Cass. civ. n. 31546/2018).

 

(Fonte: Diritto&Giustizia)

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