Colloqui tra detenuti sottoposti al regime speciale e familiari minorenni: l’applicazione del “vetro divisorio”

08 Marzo 2024

La recente pronuncia resa dalla Corte costituzionale (26 maggio 2023, n. 105) ha rappresentato il punto di partenza della sentenza in commento per addivenire alla corretta interpretazione delle prescrizioni contenute nell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. e nell'art. 16 della circolare adottata dal DAP.

Massima

In tema di colloqui tra soggetti sottoposti al regime speciale e familiari minorenni, il vetro divisorio non è prescritto per legge pur essendo un mezzo altamente idoneo per perseguire lo scopo di evitare il passaggio di oggetti tra il detenuto e i visitatori durante le visite vis a vi. È pertanto possibile sia all'amministrazione penitenziaria che alla magistratura di sorveglianza disporre colloqui senza vetro anche nel caso di minori di età superiore ai dodici anni, quando vi siano ragioni tali per cui questa scelta sia giustificata e adeguatamente motivata e, soprattutto, volta a escludere che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.

Il caso

Il magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo presentato da un condannato sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41-bis ord. penit. finalizzato a rimuovere il divieto impostogli dall'amministrazione penitenziaria per ottenere colloqui con il figlio minore ultradodicenne senza il vetro divisorio.

Investito del reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, non ritenendo che ci fosse alcuna «base giuridica» per autorizzare i colloqui, con il figlio minore, senza il vetro divisorio.

La decisione espressa dal Tribunale di sorveglianza è ancorata alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 recante «Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis ord. penit.», che ha disciplinato «la vita all'interno delle sezioni 41-bis» (di seguito, circolare del DAP).

Secondo l'art. 16 della suddetta circolare, il colloquio visivo deve svolgersi all'interno di locali che siano muniti di vetro a tutta altezza tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie o dimensione.

È comunque riconosciuto al detenuto/internato la facoltà di richiedere all'amministrazione penitenziaria che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta di età non inferiore a dodici anni avvenga senza il vetro divisorio per tutta la durata del colloquio, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale partecipazione di altri familiari dell'altra parte del vetro.

Il difensore del condannato ha impugnato dinanzi alla S.C. il decisum del Tribunale di sorveglianza, denunciando la compressione del diritto all'affettività del detenuto in considerazione dalla mancata possibilità di interloquire con il proprio figlio minore ultradodicenne senza il vetro divisorio.

Secondo il ricorrente, tali limitazioni derivanti dall'applicazione di una fonte sub-primaria equivarrebbero a porre una restrizione non congrua e non proporzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. penit.  

La questione

La pronuncia della Consulta ha evidenziato che la legge di ordinamento penitenziario non ha necessariamente imposto l'impiego del vetro divisorio, ma ha previsto che il colloquio audiovisivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.

È, pertanto, possibile che l'amministrazione penitenziaria (o la magistratura di sorveglianza in sede di reclamo) possa autorizzare il colloquio senza il vetro divisorio tra il detenuto e il figlio minore di età superiore a dodici anni, a condizione che si escludano possibili strumentalizzazioni funzionali a trasmettere o ricevere informazioni, ordini e direttive.

Nel caso di specie, la consulenza tecnica sull'evoluzione psicologica del figlio minore depositata dal ricorrente nel giudizio di reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza avrebbe evidenziato «tratti di immaturità» derivanti dalla drastica interruzione della continuità affettiva idonei a giustificare incontri con il padre senza il vetro divisorio.

Pertanto, a giudizio del ricorrente il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla necessità manifestata dal condannato – e certificata dalla consulenza tecnica psicologica – di svolgere i colloqui senza il vetro divisorio.

Le soluzioni giuridiche

In forza del principio espresso della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ritenendo che la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. non imponga in ogni circostanza l'impiego del vetro divisorio per i colloqui tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e i propri familiari.

All'inverso, una simile prescrizione – vieppù in ragione del preminente interesse del minore – può apparire sproporzionata rispetto alla finalità indicata dalla suddetta disposizione.

È, pertanto, facoltà dell'amministrazione penitenziaria adottare misure di sicurezza adeguate al caso di specie – ad esempio, l'impiego di telecamere di sorveglianza – idonee a monitorare il colloquio e scongiurare, così, il pericolo di passaggio di oggetti, senza che la restrizione assuma una connotazione puramente afflittiva per il detenuto.

Osservazioni

La preclusione contenuta nella circolare del DAP, per cui il detenuto/internato è abilitato al colloquio senza il vetro divisorio soltanto con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni dodici e non di anni quattordici, non si pone in contrasto la legge di ordinamento penitenziario.

Ciò perché il diverso limite di età individuato dall'art. 18, comma 3, ord. penit., così come modificato dal d.lgs. n. 123 del 2 ottobre 2018, non ha innovato la disciplina per i detenuti e gli internati sottoposti a regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. penit. (Sul punto, v. Cass. pen., sez. I, 3 novembre 2021, n. 46719).

Pertanto, la preclusione introdotta dalla circolare del DAP è legittima in considerazione dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione penitenziaria per impedire che gli incontri con i congiunti possano rappresentare un veicolo di trasmissione di ordini e istruzioni all'esterno (v. Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2022, n. 34388; Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2021, n. 28260).

In altre parole, la S.C. ha ritenuto legittime le limitazioni introdotte dalla summenzionata circolare in quanto le stesse rappresentano un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario speciale.

Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo del vetro divisorio nei colloqui tra un detenuto sottoposto al regime differenziato ed un familiare ultradodicenne, ha evidenziato che il legislatore abbia esclusivamente voluto indicare la finalità sottesa all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. – evitare il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi – senza indicare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche che l'amministrazione penitenziaria deve adottare (C. cost., 26 maggio 2023, n. 105).

Pertanto, se da un lato è vero che l'impiego del vetro divisorio a tutta altezza previsto dalla circolare del DAP rappresenti uno strumento efficace per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal legislatore, dall'altro un simile dispositivo potrebbe apparire sproporzionato alla finalità indicata dal legislatore.

Per cui, l'utilizzo di altri dispositivi – tra cui, ad esempio, le telecamere di videosorveglianza – rappresenterebbe, comunque, un presidio capace di prevenire la commissione di altri delitti e, nel contempo, garantirebbe l'interesse costituzionalmente tutelato del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei propri familiari.

Sul tema, la Corte costituzionale ha sempre operato un bilanciamento di contrapposti interessi: la tutela del minore «infante o ancora nelle fasi di sviluppo», la cui protezione è assicurata anche nell'ordinamento internazionale (art. 3, comma 1, della Convezione dei diritti del Fanciullo e art. 24, comma 2, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea), e le esigenze di sicurezza sociale sottese al regime detentivo speciale previsto dalla legge di ordinamento penitenziario (sul punto , v. C. cost., 3 febbraio 2022, n. 30, in IUS penale, 21 febbraio 2022 con nota di L. Cattelan; C. cost., 18 luglio 2019, n. 187, in Giur. Cost., 2019, 4, 2135; C. cost., 12 aprile 2017, n. 76; C. cost., 24 gennaio 2017, n. 17, in Cass. pen., 2017, 4, 1460; C. cost., 22 ottobre 2014, n. 239).

Il decisum in commento ha confermato l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, per cui l'indicazione contenuta nella circolare del DAP non può rappresentare una preclusione assoluta tale da vietare i colloqui senza vetro divisorio tra detenuto in regime speciale e familiari sia infra che ultradodicenni.

In conclusione, il divieto imposto dalla circolare è superabile, con un provvedimento adeguatamente motivato, quando sussistano adeguate ragioni per escludere condotte delittuose del detenuto volte a strumentalizzare la presenza del minore durante i colloqui in carcere.

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