Soggettività passiva IMU della società di leasing

15 Marzo 2024

Una società di leasing, proprietaria di alcuni immobili, li concede in leasing ad altra società. Il contratto viene successivamente risolto per inadempimento del locatario. La società di leasing, pur non essendogli stati riconsegnati i beni dal locatario, versa regolarmente l’acconto e il saldo IMU a partire dalla data di risoluzione del contratto. Nella fattispecie descritta, la società locatrice avrebbe diritto al rimborso dell'IMU versata non essendoci stata la riconsegna degli immobili da parte del locatario dopo la risoluzione del contratto per inadempimento?

La disciplina IMU, come novellata dalle leggi 23 luglio 2009 n. 99 e 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo sia il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La risoluzione del contratto per inadempimento e la mancata riconsegna del bene non sono situazioni esplicitamente prese in considerazione dal legislatore sicché si è sviluppato in materia nel corso degli anni un dibattito giurisprudenziale all'esito del quale sono emerse due diverse interpretazioni:

  • secondo l'indirizzo maggioritario, la risoluzione del contratto di leasing comporti il trasferimento della soggettività passiva IMU in capo al concedente sin dalla data della sua risoluzione, senza che una eventuale ritardata restituzione da parte dell'utilizzatore possa condurre ad una posticipazione degli effetti fiscali;
  • in alcuni casi, la giurisprudenza ha correlato il diverso approdo ermeneutico alla nozione di possesso contenuta nella disciplina di diritto comune nel senso di persistenza del rapporto contrattuale (cd “ultrattività”) anche dopo la risoluzione o la scadenza del termine finale del contratto e fino alla restituzione dell'immobile; ciò in quanto, per il diritto civile, l'utilizzatore in leasing è solo un detentore e non è mai possessore in senso proprio (giacché non dispone del bene in virtù di un diritto reale di godimento idoneo a conferirgli, appunto, il possesso ex art. 1140 c.c.). Tale interpretazione si è ispirata a quanto già previsto dal legislatore in materia di TASI (art. 1, comma 672, l. 147/2013) nella parte in cui è stato espressamente previsto che «in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; laddove per durata del contratto di locazione finanziaria, deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

Il contrasto giurisprudenziale riscontratosi in materia ha trovato ormai un suo stabile orientamento in seno alla Corte di Cassazione che ha avallato il sopracitato indirizzo maggioritario che correla il presupposto impositivo IMU (alla pari dell'ICI) al «possesso dei beni immobili» ovvero al potere sulla cosa che, a norma dell'art. 1140 c.c. si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, escludendo, pertanto, che soggetto passivo possa essere considerato il semplice detentore di un immobile.

La S.C., nei suoi più recenti arresti giurisprudenziali, si è soffermata sulla differenza tra possesso e detenzione (e quindi tra possessore e detentore): mentre il primo presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene (a prescindere che sia proprio o altrui, avendosi nel primo caso un possesso qualificato e nel secondo un possesso non qualificato), la seconda è invece priva di questo requisito soggettivo, perché essa rappresenta l'utilizzo consapevole di un bene altrui in assenza di un idoneo titolo oppure in base ad un rapporto giuridico avente natura obbligatoria. La detenzione, hanno chiarito i giudici di piazza Cavour, si consegue pertanto con la consegna, collegata ad un contratto non traslativo, né costitutivo di diritti reali, ma obbligatorio (locazione, comodato, deposito, etc.), per cui chi consegna è e resta possessore, salvo interversione.

Il possesso si caratterizza, invece, come animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o altro diritto reale, mentre la detenzione si caratterizza come animus detenendi, consistente nella volontà (consapevolezza) di avere la cosa a propria disposizione in forza di un titolo giuridico di natura obbligatoria (o in assenza di alcun titolo) e, quindi, senza l'intenzione di esercitare su di essa i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Secondo tali principi, è lo stesso legislatore, per la disciplina ICI/IMU ad aver individuato soltanto nel “possesso qualificato” la condizione necessaria e sufficiente per determinare l'applicazione dell'imposta, non ritenendo invece rilevante il fatto che al possesso, inteso come volontà di esercitare sulla cosa un diritto equivalente alla proprietà o altro diritto reale, si accompagnasse l'effettiva disponibilità del bene immobiliare. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale conduce a dare risposta negativa al quesito proposto.

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