Soggettività passiva IMU della società di leasing
15 Marzo 2024
La disciplina IMU, come novellata dalle leggi 23 luglio 2009 n. 99 e 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo sia il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La risoluzione del contratto per inadempimento e la mancata riconsegna del bene non sono situazioni esplicitamente prese in considerazione dal legislatore sicché si è sviluppato in materia nel corso degli anni un dibattito giurisprudenziale all'esito del quale sono emerse due diverse interpretazioni:
Il contrasto giurisprudenziale riscontratosi in materia ha trovato ormai un suo stabile orientamento in seno alla Corte di Cassazione che ha avallato il sopracitato indirizzo maggioritario che correla il presupposto impositivo IMU (alla pari dell'ICI) al «possesso dei beni immobili» ovvero al potere sulla cosa che, a norma dell'art. 1140 c.c. si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, escludendo, pertanto, che soggetto passivo possa essere considerato il semplice detentore di un immobile. La S.C., nei suoi più recenti arresti giurisprudenziali, si è soffermata sulla differenza tra possesso e detenzione (e quindi tra possessore e detentore): mentre il primo presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene (a prescindere che sia proprio o altrui, avendosi nel primo caso un possesso qualificato e nel secondo un possesso non qualificato), la seconda è invece priva di questo requisito soggettivo, perché essa rappresenta l'utilizzo consapevole di un bene altrui in assenza di un idoneo titolo oppure in base ad un rapporto giuridico avente natura obbligatoria. La detenzione, hanno chiarito i giudici di piazza Cavour, si consegue pertanto con la consegna, collegata ad un contratto non traslativo, né costitutivo di diritti reali, ma obbligatorio (locazione, comodato, deposito, etc.), per cui chi consegna è e resta possessore, salvo interversione. Il possesso si caratterizza, invece, come animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o altro diritto reale, mentre la detenzione si caratterizza come animus detenendi, consistente nella volontà (consapevolezza) di avere la cosa a propria disposizione in forza di un titolo giuridico di natura obbligatoria (o in assenza di alcun titolo) e, quindi, senza l'intenzione di esercitare su di essa i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Secondo tali principi, è lo stesso legislatore, per la disciplina ICI/IMU ad aver individuato soltanto nel “possesso qualificato” la condizione necessaria e sufficiente per determinare l'applicazione dell'imposta, non ritenendo invece rilevante il fatto che al possesso, inteso come volontà di esercitare sulla cosa un diritto equivalente alla proprietà o altro diritto reale, si accompagnasse l'effettiva disponibilità del bene immobiliare. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale conduce a dare risposta negativa al quesito proposto. |