Mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello Stato

11 Marzo 2024

La pronuncia in commento esamina la questione dell’ammissibilità del gratuito patrocinio in caso di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, conclusasi, nel caso di specie, negativamente, senza accordo tra le parti.

Massima

Va riconosciuta l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall’esito della mediazione, quando il suo previo esperimento sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

Il caso

Un avvocato, all’esito di un giudizio instaurato dopo il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria, chiedeva ed otteneva dal Tribunale decreto di liquidazione dei compensi per la attività svolta in favore della propria assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in particolare ottenendo anche il pagamento dei compensi maturati per l’attività difensiva svolta durante la fase della mediazione. La Corte territoriale censurava tuttavia l’avvenuto riconoscimento della liquidazione del compenso per l’assistenza legale prestata in fase di mediazione, nonostante l’esito negativo della stessa e la circostanza che la mediazione nel caso di specie fosse condizione di procedibilità della domanda. A tal riguardo, veniva proposta al Tribunale istanza di correzione dell’errore materiale del precedente decreto con il quale erano state computate quali somme dovute anche gli importi calcolati per l’assistenza legale prestata alla parte nel corso della mediazione obbligatoria.

La questione

Sorge così la questione dell'ammissibilità del gratuito patrocinio in caso di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, conclusasi, nel caso di specie, negativamente, senza accordo tra le parti.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Savona, non ravvisando la sussistenza di alcun errore materiale nel precedente decreto, conferma lo stesso, riconoscendo la liquidazione dei compensi all’avvocato per l’assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in fase di mediazione obbligatoria.

Osservazioni

La mediazione finalizzata alla conciliazione, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 28/2010, è stata di recente novellata ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia).

Il legislatore della riforma, nel modificare il testo del d.lgs. n. 28/2010, ha introdotto cambiamenti volti ad incentivarne il ricorso; nel dettaglio, oltre ai numerosi incentivi procedurali, la Riforma Cartabia ha finalmente riconosciuto, con certezza, il diritto della parte di beneficiare del gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall'introduzione di un giudizio.

La riforma del processo civile, nel promuovere, in particolare, la mediazione, ha, dunque, messo in atto tutta una serie di misure, tra le quali figura una rilevante novità: l'estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.

Sul punto, il D.M. Giustizia 1° agosto 2023, pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023 («Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita»), ha fissato i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell'avvocato in caso di ammissione al gratuito patrocinio del proprio Assistito.

Il soggetto che presenta i requisiti per essere ammesso al patrocinio gratuito, laddove la mediazione sia obbligatoria per legge o demandata dal giudice, non dovrà pagare alcuna indennità all'Organismo di mediazione e, in caso di conclusione con un accordo della procedura, l'avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri all'art. 20, comma 1-bis, ridotto della metà.

Tale introduzione è da ritenersi ancor più degna di nota poiché, in passato, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 agosto 2020, n.18123, aveva, contrariamente, confermato l'esclusione del gratuito patrocinio per l'attività stragiudiziale in generale, concludendo per la non spettanza del beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla mediazione non seguisse il giudizio. L'annosa questione trovava, poi, una prima soluzione, prima della sua consacrazione legislativa, con la celebre sentenza del 20 gennaio 2022 n. 10 della Corte Costituzionale, con la quale la Corte sanciva finalmente l'ammissione al gratuito patrocinio per l'assistenza dell'avvocato, in ipotesi di mediazione obbligatoria, anche laddove la procedura si fosse conclusa con successo. Con tale sentenza, la Corte dichiarava costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, comma 275, comma 1, ed 83, comma 2, del d.P.R. n.115/2002, nella parte in cui non prevedevano che il patrocinio a spese dello Stato fosse applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di mediazione, quando nel corso degli stessi era stato raggiunto un accordo («Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività dell'inviolabile diritto al processo e alla difesa»). Nella pronuncia si sottolinea l'irragionevolezza dell'imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive, senza però, al contempo, riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità siano state conseguite: ciò vanificherebbe la finalità deflattiva della mediazione obbligatoria. Inoltre, prevedere come obbligatorio un procedimento che può, persino, condizionare l'esercizio del diritto di azione, senza assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, si sostanzierebbe in una malcelata lesione al diritto di difesa («scelta legislativa che giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia» venendo «nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost.»), trattandosi, in queste ipotesi, secondo la Corte, «di spese costituzionalmente necessarie». Ben vero, tale soluzione appare l'unica coerente rispetto ai principi costituzionali, in particolare agli artt. 3, comma 2, e 24, comma 3 Cost., che, nel prevedere che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l'effettività̀ del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile».

Sulla scia di tale orientamento, il Giudice - nel decreto del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Savona oggetto d'esame – ricorda, tuttavia, altresì, che già in più occasioni la Suprema Corte (ex multis Cass. civ., 23 novembre 2011, n. 24723; Cass. civ., 19 aprile 2013, n. 9529) aveva affermato una nozione ampia di attività giudiziale, sottolineando che, laddove tale attività fosse stata espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa doveva essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato e che, pertanto, dovevano considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, in quanto strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, andavano considerate strumentali e/o complementari alle prestazioni giudiziali, tra le quali senz'altro rientrava l'ipotesi dell'esperimento della mediazione quando condizione di procedibilità dell'azione, importando, il suo mancato esperimento, decadenza dalla possibilità di agire in giudizio.

Inoltre - essendo, nelle ipotesi in esame, l'attivazione della  procedura di mediazione condizione di procedibilità ex lege dell'azione ed, in quanto tale, prodromica ed ineludibile ed essendo, in tal caso, altresì obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 e s.m.i., l'assistenza del difensore, al quale è, peraltro, fatto assoluto divieto di chiedere compensi al proprio assistito ammesso al patrocinio a Spese dello Stato, incorrendo, altrimenti, in ipotesi di responsabilità disciplinare – è certamente giustificata, come condivisibilmente ritenuto dal giudicante, sulla scorta proprio della recente giurisprudenza formatasi in materia, oltre che delle rilevanti novità apportate dal legislatore, la soluzione di porre a carico dello Stato la liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione, a prescindere dall'esito della stessa, sia esso negativo o positivo.

In conclusione, alla stregua di quanto fin qui si è detto, è da ritenersi senz'altro giusta, in quanto strettamente ancorata ai principi che improntano la materia ed alla luce delle rilevanti novità, la soluzione del Tribunale, stante il riconoscimento dell'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in caso di esito sia positivo che negativo della mediazione, quando il suo previo esperimento sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

Riferimenti

Luiso F.P., Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, Giuffrè Ed., 2023;

Rivello P., La nuova mediazione dopo la riforma Cartabia, Pisa, Pacini Giuridica, 2023;

Bellucci G., Il patrocinio a spese dello Stato, Torino, Giappichelli Ed., 2019.

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