Direttiva UE sulla responsabilità da intelligenza artificiale

La Redazione
11 Marzo 2024

La direttiva, attualmente in discussione, si applicherà alle domande di risarcimento del danno causato da un sistema di IA nel quadro di azioni civili di responsabilità extracontrattuale, qualora tali azioni siano intentate nell'ambito di regimi di responsabilità per colpa.

La direttiva è il frutto di due proposte presentate il 28 settembre 2022 dalla Commissione Europea volte ad adattare le norme sulla responsabilità civile all’era digitale, all’economia circolare e all’impatto delle catene globali del valore.

Una delle proposte ha ad oggetto la revisione della normativa in materia di responsabilità da prodotto difettoso. L’altra consiste in una nuova direttiva sulla responsabilità per l’Intelligenza Artificiale (Direttiva AI), che è volta a facilitare il risarcimento del danno a coloro che abbiano subìto danni dall’impiego di sistemi di AI.

Sotto tale ultimo profilo, la relazione illustrativa evidenzia che «le norme nazionali vigenti in materia di responsabilità, in particolare per colpa, non sono adatte a gestire le azioni di responsabilità per danni causati da prodotti e servizi basati sull'IA. In base a tali norme, infatti, coloro che subiscono un danno sono tenuti a dimostrare un'azione o un'omissione illecita da parte della persona che ha causato il danno. Le caratteristiche specifiche dell'IA, tra cui la complessità, l'autonomia e l'opacità (il cosiddetto effetto "scatola nera"), possono rendere difficile o eccessivamente costoso, per quanti subiscono un danno, identificare la persona responsabile e dimostrare che sussistono i presupposti ai fini dell'esito positivo di un'azione di responsabilità. In particolare, quando chiedono un risarcimento, i danneggiati potrebbero dover sostenere costi iniziali molto elevati e affrontare procedimenti giudiziari notevolmente più lunghi rispetto a quanto accade nei casi che non riguardano l'IA, venendo pertanto del tutto dissuasi dal chiedere un risarcimento».

Se un danneggiato presenta una domanda di risarcimento «gli organi giurisdizionali nazionali, confrontati alle caratteristiche specifiche dell'IA, possono adeguare le modalità di applicazione delle norme vigenti in base ai singoli casi per giungere a un risultato equo per il danneggiato. Ciò provocherà incertezza giuridica. Le imprese avranno difficoltà a prevedere le modalità di applicazione delle norme vigenti in materia di responsabilità e, di conseguenza, a valutare la loro esposizione alla responsabilità e a stipulare la relativa copertura assicurativa. Tale effetto sarà amplificato per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in quanto l'incertezza riguarderà diverse giurisdizioni, e interesserà in particolare le piccole e medie imprese (PMI), che non possono avvalersi di competenze giuridiche al loro interno o di riserve di capitale».

La direttiva si prefigge pertanto «l'obiettivo di promuovere la diffusione di un'IA affidabile affinché sia possibile sfruttarne appieno i vantaggi per il mercato interno e si propone di conseguirlo garantendo a coloro che hanno subito danni causati dall'IA una protezione equivalente a quella di cui beneficiano quanti subiscono danni causati da prodotti di altro tipo. La proposta riduce inoltre l'incertezza giuridica per le imprese che sviluppano o utilizzano l'IA in relazione alla possibile esposizione alla responsabilità e previene la frammentazione derivante da adeguamenti specifici all'IA delle norme nazionali in materia di responsabilità civile».

Quanto all'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva, essa si applica alle domande di risarcimento del danno causato da un sistema di IA nel quadro di azioni civili di responsabilità extracontrattuale, qualora tali azioni siano intentate nell'ambito di regimi di responsabilità per colpa, ossia, in particolare, regimi che prevedono la responsabilità legale di risarcire i danni causati da un'azione o un'omissione intenzionalmente lesiva o colposa. Le misure previste dalla direttiva possono integrarsi senza attriti nei sistemi di responsabilità civile esistenti, in quanto riflettono un approccio che non incide sulla definizione di concetti fondamentali quali "colpa" o "danno", dato che il significato di tali concetti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Pertanto, al di là delle presunzioni da essa stabilite, la direttiva lascia impregiudicate le norme dell'Unione o nazionali che stabiliscono, ad esempio, a quale parte incombe l'onere della prova e qual è il grado di certezza richiesto in relazione al livello della prova, o che definiscono il concetto di colpa.

Quanto agli strumenti, si prevede «la scelta di strumenti giuridici adeguati limitata, data la natura della questione relativa all'onere della prova e le caratteristiche specifiche dell'IA che pongono problemi alle norme vigenti in materia di responsabilità». A tale riguardo, la direttiva alleggerisce l'onere della prova in modo molto mirato e proporzionato attraverso il ricorso alla divulgazione e a presunzioni relative.Essa inoltre prevede, per coloro che chiedono il risarcimento del danno, la possibilità di ottenere informazioni sui sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrate/documentate a norma della legge sull'IA. Oltre a quanto indicato, le presunzioni relative garantiranno a coloro che chiedono il risarcimento dei danni causati dai sistemi di IA un onere della prova più ragionevole e la possibilità che le azioni di responsabilità giustificate abbiano esito positivo. 

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