Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi

13 Marzo 2024

Con una disposizione di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l'art. 25 del d.l. n. 19/2024, viene nuovamente innovata la materia del pignoramento presso terzi, con alcuni interventi di dettaglio finalizzati, quanto meno nelle intenzioni, a superare alcune indubbie criticità del procedimento espropriativo in questione. Può essere allora utile svolgere, di seguito, un primo esame sulla riforma contenuta in tale articolo.

Il quadro normativo

All'interno del d.l. n. 19/2024, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è contenuta una norma, l'art. 25, che reca al suo interno diverse modifiche alle previsioni – contenute tanto nel codice di procedura civile, quanto nelle relative disposizioni di attuazione – dettate in tema di pignoramento presso terzi.

L'intervento in questione, lungi dal rappresentare una rivisitazione organica dell'istituto del pignoramento presso terzi, si limita ad alcune modifiche, all'apparenza solo di dettaglio, finalizzate a sopperire ad alcune indubbie criticità manifestatesi nella prassi degli uffici giudiziari e a rispondere a specifiche esigenze evidenziatesi, nella trattazione di tali procedure esecutive, nel corso degli ultimi anni.

Le novità, volendo essere molto schematici, con il rischio anche di una certa dose di approssimazione, possono ridursi a tre:

1. Viene modificato il primo comma dell'art. 546 c.p.c., laddove individua l'estensione del vincolo imposto dal pignoramento sul credito pignorato: mentre la previgente formulazione della disposizione prevedeva che il vincolo del pignoramento si estendesse, con riguardo alle cose o alle somme dovute dal terzo al debitore esecutato, fino all'importo precettato aumentato della metà, la novellata versione del primo comma introduce una distinzione, dal momento che il nuovo primo periodo del primo comma dell'art. 546 c.p.c. viene formulato come segue: dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”;

2. Più articolata è la seconda novità, che si traduce nella introduzione di una nuova norma, l'art. 551-bis c.p.c., subito dopo il preesistente art. 551 c.p.c., rubricata come “Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi”. Tale disposizione introduce una nuova ipotesi di inefficacia ex lege del pignoramento, nonché una nuova ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, con riguardo al caso in cui la stessa non si concluda con ordinanza di assegnazione entro dieci anni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento, prevedendo che per evitare un tale effetto il creditore che vi abbia interesse (sia esso il procedente o un creditore intervenuto) debba formalizzare, nei due anni che precedono la cessazione di efficacia del pignoramento, una manifestazione di interesse alla permanenza del vincolo del pignoramento;

3. Ultimo intervento riformatore di rilievo è quello recato dalla riforma dell'art. 553 c.p.c.: viene, in particolare, innovato il primo comma e vengono, altresì, introdotti tre nuovi commi successivi al preesistente terzo comma della norma. Il periodo aggiunto al primo comma reca la previsione che il creditore, unitamente alla ordinanza di assegnazione, notifichi anche una dichiarazione recante i dati necessari per provvedere al pagamento di quanto dovuto; dichiarazione i cui contenuti vengono poi descritti nel nuovo art. 169-septies disp. att. c.p.c.. Quanto, poi, agli altri tre commi di nuova introduzione, gli stessi recano diverse previsioni: il nuovo quarto comma dell'art. 553 c.p.c. si incentra sulle condizioni per la maturazione degli interessi sulle somme oggetto di assegnazione (interessi che in tanto maturano in quanto l'ordinanza di assegnazione venga notificata al terzo pignorato entro novanta giorni dalla sua emissione); il nuovo quinto comma dell'art. 553 c.p.c. introduce una nuova ipotesi di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione (ove non notificata al terzo entro i sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 551-bis c.p.c.); il nuovo sesto comma introduce un onere, in capo alla cancelleria, di comunicare l'ordinanza di assegnazione ai terzi pignorati i cui indirizzi risultino da pubblici elenchi o che abbiano eletto domicilio digitale speciale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

L'art. 25 del d.l. n. 19/2024 si conclude, poi, con alcune previsioni dettate in tema di effetti delle disposizioni di nuova introduzione con riguardo alle procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Osservazioni: il novellato primo comma dell'art. 546 c.p.c.

Come si accennava poc'anzi, le disposizioni di nuova introduzione non recano, all'evidenza, una riforma organica della disciplina in tema di pignoramento presso terzi. Si tratta, piuttosto, di previsioni finalizzate a porre rimedio a specifici problemi, invero tutt'altro che marginali, evidenziatisi nella prassi degli uffici giudiziari nel corso degli anni.

Circa l'idoneità di un tale intervento riformatore a porre rimedio alle problematiche in questione, solo il tempo ed un attento esame della applicazione delle novellate norme nei diversi uffici giudiziari, potranno dare una risposta sufficientemente certa.

Ma andiamo con ordine e proviamo a contestualizzare, in modo molto sintetico, l'humus dal quale hanno tratto origine le previsioni di nuova introduzione.

Quanto al primo dei tre menzionati interventi di riforma, quello concernente la modifica del primo comma dell'art. 546 c.p.c., lo stesso trae origine da una criticità che era stata da tempo segnalata, anche nelle pagine di “Ius – Portale del Processo Civile”, da molti interpreti della materia.

Era stato evidenziato, così, come la previsione, contenuta nella previgente formulazione dell'art. 546 c.p.c., stando alla quale l'efficacia del pignoramento presso terzi dovesse intendersi limitata ad un importo pari alla somma precettata aumentata della metà, introducesse una inevitabile stortura e si prestasse ad inevitabili abusi, ogni qual volta l'azione esecutiva venisse esercitata per la riscossione di un “micro-credito”. Accadeva, infatti, che ogni qual volta si agiva per la riscossione di un credito di modesta entità (si pensi all'ipotesi, nient'affatto residuale, di pignoramenti per debiti di una pubblica amministrazione relativi ad importi inferiori a 500 euro) la procedura restasse sempre, inevitabilmente, incapiente, inidonea cioè a soddisfare il credito per il quale si era agito in via esecutiva (e ciò per il semplice fatto che essendo il credito precettato pari a € 500,00, nell'esempio sopra riportato, il vincolo del pignoramento si estendeva fino ad un importo di € 750,00, con l'effetto che l'ordinanza di assegnazione risultava idonea a soddisfare solo le spese di esecuzione ed una parte del credito portato dall'atto di precetto), con conseguente inevitabile proliferazione di procedure esecutive che risultavano sempre incapienti. Accadeva, così, che da un originario credito di 500,00 euro (per restare all'esempio sopra proposto) potesse scaturire e spesso in concreto scaturisse, un numero illimitato di procedure esecutive di espropriazione presso terzi.

La riformulazione del primo comma dell'art.546 c.p.c. mira a porre rimedio a tale criticità, introducendo una previsione differenziata circa l'efficacia del pignoramento presso terzi, a seconda dell'entità del credito che viene azionato.

Si tratta, dunque, di una disposizione da salutare con favore, perché introduce un elemento di chiarezza che dovrebbe consentire anche di pervenire ad un contenimento delle procedure esecutive azionate per la riscossione di crediti di modesto importo.

Il nuovo art. 551-bis c.p.c.

Venendo ad esaminare, molto brevemente, l'art. 551-bis c.p.c. tale nuova norma del codice di procedura civile introduce una ulteriore ipotesi di inefficacia del pignoramento ed una nuova ipotesi, che parrebbe doversi ritenere come tipica, di estinzione della procedura esecutiva.

Viene, infatti, previsto che il pignoramento perda efficacia decorsi dieci anni dalla sua notifica, sempre che non sia stato manifestato dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

Anche tale nuova norma risponde, invero, ad una esigenza manifestatasi nella prassi degli uffici giudiziari.

Accade, così, che sovente il terzo pignorato, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento, renda dichiarazione nella quale evidenzi di essere debitore dell'esecutato ma precisi, altresì, di non avere somme disponibili per la procedura esecutiva in considerazione della esistenza di numerosi vincoli derivanti da precedenti pignoramenti, a volte anche molto risalenti nel tempo.

Tale problematica coinvolge spesso anche gli istituti di credito tesorieri di enti pubblici, con plausibili riflessi anche sulla operatività dei conti di tesoreria sui quali operano tali enti.

Tale circostanza può dipendere dalle cause più varie: molte procedure vengono, ad esempio, sospese, sia a seguito di opposizione, sia a seguito di sospensione del titolo posto a base delle stesse. In passato (e, segnatamente, fino alla recente riforma dell'art. 543 c.p.c. ad opera dell'art. 1, comma 32, della l. n. 206/2021), poi, avveniva che il pignoramento venisse notificato al terzo senza tuttavia venire iscritto a ruolo, con l'effetto che per il terzo risultava un vincolo che tuttavia non era associato ad una procedura esecutiva in corso. Accadeva pure, in passato, che l'ordinanza di assegnazione venisse resa nei confronti di uno soltanto dei diversi terzi pignorati individuati nell'atto di pignoramento, con l'effetto che i restanti terzi pignorati individuati nell'atto esecutivo mantenevano inalterato il vincolo in mancanza di comunicazione di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che li liberasse dallo stesso.

Ecco, allora, che la disposizione di nuova introduzione mira a sopperire a tale evidente criticità, cercando di apportare una serie di elementi di inequivoca chiarezza, finalizzati a consentire la liberazione di somme vincolate senza una effettiva ragione sottostante.

Per ottenere questo risultato, viene introdotta, una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento (che richiama, sotto certi aspetti, la previsione di inefficacia introdotta dalla già citata l. n. 206/2021, che ha recentemente novellato l'art. 543 c.p.c.) consistente nella perdita di efficacia dello stesso decorsi dieci anni dalla sua notifica al terzo pignorato, fatta salva la manifestazione di interesse, da parte del creditore procedente o del creditore intervenuto, al mantenimento del vincolo.

Una previsione, quella da ultimo introdotta, che se mira a perseguire, come appena esposto, un risultato apprezzabile, indubbiamente si presenta alquanto macchinosa nella sua attuazione: non mancano, ad una prima lettura, alcuni dubbi interpretativi (ad esempio, ci si potrebbe chiedere se la manifestazione di interesse al mantenimento del vincolo possa essere espressa da qualsiasi creditore intervenuto, o solo dai creditori tempestivi o aventi un diritto di prelazione; indubbiamente problematico risulta anche il rapporto fra la nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento e di conseguente estinzione della procedura e gli eventuali giudizi di merito pendenti a seguito di opposizione spiegata in corso di procedura; altri profili che potrebbero generare qualche dubbio in sede applicativa concernono la sorte della ordinanza di assegnazione resa nonostante lo spirare del termine di efficacia del pignoramento, così come l'individuazione del rimedio da esperire contro la pronuncia di estinzione della procedura per decorso del termine decennale), fermo restando che si finiscono per introdurre ulteriori nuovi incombenti a carico dei creditori, rendendo sempre più complessa la coltivazione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi; oltre tutto, neppure può ritenersi del tutto pacifico che, per effetto di tale nuova disposizione, i terzi pignorati svincoleranno “a cuor leggero” – in mancanza di un espresso ordine del giudice – gli importi vincolati una volta scaduto il termine di efficacia del pignoramento normativamente previsto.

Considerazioni su alcune modifiche all'art. 553 c.p.c.

Solo pochi cenni su alcune delle ulteriori novità contenute nel novellato art. 553 c.p.c., che si concentrano sugli effetti della ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura di espropriazione presso terzi.

Forse la più importante modifica è quella che riguarda il primo comma dell'art. 553 c.p.c., laddove viene previsto che la notifica dell'ordinanza di assegnazione sia accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indichi al terzo i dati per provvedere al pagamento, prevedendo che l'obbligo di pagamento per il terzo pignorato sorga proprio con la notifica dell'ordinanza di assegnazione unita a tale dichiarazione.

La genesi della nuova previsione normativa va individuata sia nella esigenza di scoraggiare l'applicazione di ingiusti oneri a carico del terzo pignorato (non è affatto infrequente, infatti, che l'ordinanza di assegnazione venga notificata unitamente al precetto, pretendendo dunque nei confronti del terzo pignorato anche il pagamento di spese relative alla redazione dell'atto recante l'intimazione di pagamento, da ritenersi non dovute, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ove il terzo paghi spontaneamente e tempestivamente), sia nella ravvisata esigenza di garantire un esatto pagamento da parte del terzo pignorato, onde evitare il rischio che, nonostante il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato, residuino crediti insoluti o che il creditore, vedendosi recapitare somme inferiori al credito ritenuto spettante, rifiuti il pagamento parziale.

Anche in questo caso, allora, non può che guardarsi con favore quanto meno alle intenzioni perseguite con la novella in esame; qualche dubbio, tuttavia, sorge con riguardo alla modalità attraverso la quale si è scelto di perseguire tale risultato.

Il nuovo art. 169-septies disp. att. c.p.c., che descrive il contenuto della dichiarazione del creditore recante il dettaglio del credito spettante, se reca, opportunamente, il riferimento alla necessità di indicare chiaramente le somme dovute, comprensive degli interessi, degli accessori e delle spese, nel definire le modalità di pagamento si limita a far riferimento all'identificativo del conto corrente, ovvero alla “indicazione di altra modalità di esecuzione di pagamento”.

Questo riferimento alla possibilità di optare tra diverse modalità di pagamento (rispetto alla sola indicazione dell'Iban del creditore) rischia, per la verità, di svilire la finalità perseguita dalla norma, dal momento che non è infrequente, laddove si scelga il pagamento mediante assegno circolare, l'ipotesi di smarrimento dell'assegno o di mancato recapito dello stesso per i motivi più vari.

Conclusioni

Tanto ancora ci sarebbe da scrivere su questa ultima riforma del pignoramento presso terzi.

Una riforma, come esposto in precedenza, da salutare con favore, sebbene non sia priva di alcuni aspetti problematici.

Forse, ci si potrebbe spingere anche a ritenerla, sotto certi aspetti, una occasione mancata, se è vero che vi sono altre previsioni della vigente disciplina del pignoramento presso terzi che meriterebbero un urgente “tagliando” o, quanto meno, qualche intervento correttivo: si pensi, così, agli artt. 548 e 549 c.p.c., come formulati per effetto delle riforme del 2012 e del 2015, con riguardo ai quali resta ancora aperto – nonostante le modifiche già apportate ai due articoli nel corso degli anni e l'intervento della Corte Costituzionale del 2019 – il tema critico di riuscire a coniugare la speditezza dell'accertamento con la certezza del diritto.

Una riforma non priva di qualche criticità, si diceva, perché l'apprezzabile finalità di scoraggiare comportamenti defatigatori, che si risolvono nell'abuso del mezzo espropriativo, viene perseguita, in alcuni dei casi esaminati, mediante un appesantimento della procedura esecutiva e mediante la previsione di nuovi oneri ed incombenti a carico dei diversi operatori che intervengono nel procedimento.

Del resto, non bisogna stupirsi se la disciplina dettata in tema di pignoramento presso terzi va ampliandosi e complicandosi nel corso degli anni: si tratta di un riflesso inevitabile della crescente importanza che tale forma di espropriazione va assumendo nella società contemporanea, rendendo col tempo anacronistica la posizione marginale e quasi ancillare che il legislatore del Codice aveva originariamente inteso attribuire a tale mezzo di espropriazione rispetto ad altri più “blasonati” mezzi, quali l'espropriazione mobiliare e l'espropriazione immobiliare.

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