Autorizzazione notarile in materia di volontaria giurisdizione

Lorenzo Balestra
13 Marzo 2024

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità in capo al notaio di rilasciare autorizzazioni in materia di volontaria giurisdizione in determinati casi. Una volta rilasciata l'autorizzazione alla stipula, ad esempio, di un atto di vendita di un bene di un soggetto incapace, è possibile utilizzare tale autorizzazione da parte di altro notaio, diverso da quello che la abbia rilasciata?

Come è noto, il d.lgs. n. 149/2022, all'art. 21, ha dettato una nuova  disciplina in materia di autorizzazioni di volontaria giurisdizione per gli atti di disposizione di beni di soggetti incapaci; ora viene investito anche il notaio per il rilascio di queste autorizzazioni limitatamente ad attività da compiere collegate con il suo ministero.

Resta, comunque, il percorso giudiziale che diventa concorrente, nelle fattispecie di riferimento, con quello notarile.

Riguardo al quesito posto (non essendo possibile qui analizzare la disciplina nel suo complesso), dobbiamo riferirci all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 che ha regolato la materia.

Il comma 1 di questo articolo così recita: « Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante».

Dalla lettera della norma, quindi, parrebbe evidente lo stretto collegamento fra l'esercizio del ministero notarile e l'autorizzazione di volontaria giurisdizione.

Se così è, si deve concludere che l'autorizzazione rilasciata dal notaio possa essere utilizzata solo dallo stesso pubblico ufficiale che l'abbia rilasciata ed in tal senso si esprime la maggioranza della dottrina notarile.

Tuttavia, alcune considerazioni, potrebbero porre in dubbio tale assunto.

Infatti il collegamento con il notaio rogante è evidentemente posto per il fatto che il potere autorizzatorio del notaio non è generale (egli non è organo giudicante in senso assoluto), ma escludere l'utilizzabilità di una autorizzazione già rilasciata porta a considerare che le valutazioni sulla opportunità del rilascio della stessa siano collegata al fatto che la stipula la faccia lo stesso notaio autorizzante.

Una volta emessa l'autorizzazione, in un momento in cui vi era il collegamento con l'attività notarile, l'autorizzazione dovrebbe assumere vita propria; poniamo il caso in cui il notaio incaricato dell'atto rilasci l'autorizzazione e successivamente, per ragioni di varia natura, la parte decida di cambiare notaio per la stipulazione dell'atto; in tal caso il nuovo notaio incaricato dovrebbe rilasciare di nuovo altra autorizzazione.

E che dire nel caso in cui l' autorizzazione sia stata rilasciata da notaio poi deceduto o, nel frattempo, andato in pensione, fattispecie sulla quale la stessa dottrina notarile discute.

Si potrebbe pensare, quindi, non senza tema di smentite, che il collegamento con il rilascio dell'autorizzazione notarile sia necessario al momento del suo rilascio ma una volta che l'autorizzazione si sia formata, questa viva di vita propria e sia, quindi, spendibile anche presso un altro pubblico ufficiale.