Liquidazione controllata ed esecuzione individuale pendente

La Redazione
13 Marzo 2024

Il Tribunale di Parma si pronuncia in tema di apertura della liquidazione controllata in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare dopo l’approvazione del progetto di distribuzione ma prima del materiale incasso delle somme.

Deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII (al pari, in precedenza, della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. n. 3/2012) anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare.

In altre parole, la sentenza emessa ex art. 270, comma 1, CCII consente, in pendenza dell'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva o comunque fino alla riscossione dei relativi importi, l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione controllata e, per essa, al liquidatore affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro.

Così ha affermato il Tribunale di Parma, uniformandosi all'indirizzo già affermato da Trib. Reggio Emilia, 17 maggio 2022, est. Boiardi con riferimento all'art. 14-ter l. 3/2012.

Infatti, “è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria ex art. 270, comma 5, CCII (che a sua volta richiama l'art. 150 CCII) intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore” (cfr. Trib. Monza, 14 dicembre 2015, est. Crivelli).

Il Tribunale fa riferimento alla distinzione tra la conclusione del processo espropriativo e la sua concreta attuazione: “In tema di espropriazione immobiliare, è ammissibile la revoca del progetto di distribuzione di cui all'art. 596 c.p.c. fino a quando esso non abbia avuto esecuzione, ai sensi dell'art. 487 del medesimo codice, vale a dire finché il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi.” (Così Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2012, n. 23993).

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