Danno da volo cancellato: quando si applica la Convenzione di Montreal?

La Redazione
13 Marzo 2024

La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

La vicenda traeva origine da un ricorso promosso per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/2004, a seguito della cancellazione di un volo aereo senza preavviso e delle spese conseguenti alla variazione di programma sostenute dai ricorrenti.

Il Giudice di Pace di Bologna dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice di irlandese e il Tribunale di Bologna in funzione di giudice di appello confermava tale decisione. Avverso la sentenza la compagnia aerea proponeva ricorso per cassazione.

La società contestava l'esclusione dell'applicazione della convenzione di Montreal sui trasporti internazionali da parte del giudice di appello, che aveva ritenuto applicabile il Regolamento UE trattandosi non già di ritardo nel volo bensì di cancellazione del medesimo.

Secondo, la compagnia, invece, la Convenzione di Montreal  è applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

La Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo. E' questa, infatti,  la regola stabilita dalle Sezioni Unite nell'affermare che «In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale» (Cass. civ., sez. un., n. 3561/2020).

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