L’evoluzione della governance societaria: l’adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico”

13 Marzo 2024

Alcune società quotate, in occasione dell'assemblea di approvazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e di rinnovo degli organi sociali, hanno comunicato che proporranno all'assemblea straordinaria degli azionisti l'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” sostituendo il precedente modello c.d. “tradizionale”. Il contributo analizza, in sintesi, le principali caratteristiche di tale modello di amministrazione e controllo alternativo al modello c.d. “tradizionale” e analizza altresì le principali modifiche statutarie conseguenti a tale scelta.

Premessa

Alcune società quotate italiane, in occasione delle prossime assemblee degli azionisti, prevedono in parte straordinaria l'introduzione di talune modifiche agli statuti sociali funzionali, da un lato, all'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” e, dall'altro, all'adeguamento alle più recenti prassi e orientamenti di alcune clausole relative allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali.

Si analizzano, di seguito, le principali caratteristiche del modello di amministrazione e controllo “monistico” alternativo al modello c.d. “tradizionale” e si analizzano altresì le principali modifiche statutarie conseguenti a tale scelta.

Con riferimento alla scelta del modello di governance “monistico” di cui all'art. 2409-sexiesdecies c.c., le motivazioni delle modifiche statutarie proposte dagli organi amministrativi alle assemblee delle società interessate vengono essenzialmente individuate nella volontà di allineare il sistema di amministrazione e controllo della società alle best practices internazionali. Viene altresì evidenziato che il sistema di amministrazione e controllo c.d. “monistico” consentirebbe:

  • il raggiungimento di obiettivi di efficienza nell'operatività ed efficacia dei controlli interni;
  • di sviluppare una proficua e tempestiva sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione;
  • di semplificare la struttura organizzativa;
  • di favorire la speditezza e la concentrazione delle funzioni di governo societario;
  • di raggiungere più elevati livelli in termini di trasparenza e di flussi informativi;
  • di favorire l'efficacia dei controlli tramite il superamento di eventuali inefficienze e asimmetrie informative determinate dall'esistenza di un organo di controllo separato dall'organo di gestione.

Ulteriormente, tale modello di amministrazione e controllo (c.d. one-tier), che concentra in un unico organo, con le opportune articolazioni − il Consiglio di Amministrazione −, le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, determinerebbe una maggiore riconoscibilità della società in ambito internazionale, con conseguente maggiore attrattività per potenziali investitori internazionali (shareholders engagement).

In particolare, la funzione di controllo (alta vigilanza) non è affidata a soggetti esterni all'organo di supervisione (Consiglio di Amministrazione), come invece accade per il Collegio sindacale nel sistema tradizionale, ma ad alcuni componenti (che formano il Comitato per il Controllo sulla Gestione) del Consiglio di Amministrazione stesso.

L'eventuale modifica dello statuto sociale per l'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” non fa sorgere il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 c.c. a favore di coloro che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Le principali caratteristiche del modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico”

Come precedentemente evidenziato, il sistema “monistico” di amministrazione e controllo si articola, ai sensi dell'art. 2409-sexiesdecies c.c., in un c.d.a. comprensivo di alcuni componenti che costituiscono al suo interno il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Viene di conseguenza meno il Collegio sindacale. Mentre infatti il sistema c.d. “tradizionale” prevede due distinti organi (il c.d.a. e il Collegio sindacale) che esercitano, rispettivamente, le funzioni di amministrazione e di controllo, il sistema “monistico” si caratterizza per la convergenza delle predette funzioni nell'organo amministrativo, per il tramite del Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno (più ampiamente si veda S. Rinaldi, commento artt. 2409-octies-2409-noviesdecies, in Codice delle Società, diretto da L. Nazzicone, II ed., Milano, 2024, 823 e ss.; si veda altresì T. Di Marcello, Sistema monistico e organizzazione delle società di capitali, Milano, 2013).

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha il compito di vigilare su:

  • l'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione (ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b, c.c.);
  • le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. c-bis, TUF);
  • l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate affinché queste assolvano correttamente ai propri obblighi informativi price sensitive verso il pubblico (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. d, TUF);
  • il processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, nonché sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e, ancora, sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione (ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010).

Alla stregua dell'audit commitee degli ordinamenti anglosassoni, al quale il legislatore si è ispirato nella disciplinare il sistema monistico, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non si limitano a vigilare sulla corretta amministrazione della società, ma partecipano alla gestione della società. La caratteristica specifica, e allo stesso tempo la differenza più rilevante rispetto al modello di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale”, è rappresentata dal fatto che i componenti dell'organo di vigilanza sono a tutti gli effetti anche amministratori della società. In particolare, si deve evidenziare che la carica di amministratore consente loro non solo di partecipare e di intervenite alle riunioni del c.d.a., ma anche di deliberare in merito agli atti gestori della società. Si evidenzia come con il modello c.d. “monistico” conseguentemente cambia il modus operandi dell'organo di controllo interno alla società. Da un controllo con efficacia ex post – che si sostanzia in rimedi che operano successivamente all'assunzione delle decisioni quali, tipicamente, quelli attivabili dal Collegio sindacale – si passa ad una forma di controllo ex ante, contestuale al momento in cui si elaborano le scelte gestionali. Ciò, in particolare, permetterebbe che gli interessi esterni al gruppo di controllo trovino tutela direttamente nel procedimento decisionale, e non soltanto mediante la successiva attività di vigilanza (in argomento si veda Fondazione Aristeia, Il sistema di amministrazione e controllo monistico, 2006, 6 e ss.).

La sostituzione del Collegio sindacale, con un organo costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, se da un lato permette di minimizzare le asimmetrie informative fra organo di amministrazione e organo di controllo (a differenza dei sindaci, i componenti l'organo di vigilanza possono avere accesso in via preventiva alle informazioni rilevanti, richiedere ulteriori elementi di giudizio e avere conoscenza diretta dei fatti di gestione), dall'altro, in un contesto economico caratterizzato dalla prevalenza di imprese medio-piccole e da un capitale di comando concentrato, spesso di tipo familiare, come nel caso italiano, la scelta del modello monistico potrebbe ridurre il ruolo delle minoranze e, di contro, rafforzare il potere di influenza dei soci di maggioranza sulla gestione della società (o del gruppo di società). In altri termini, nel modello previsto dal legislatore, nel quale gli azionisti di maggioranza nominano l'intero Consiglio di Amministrazione, il requisito dell'indipendenza potrebbe rivelarsi un presidio insufficiente ad evitare l'insorgere di forme di collusione fra soci di maggioranza e organi di governo societario, a danno dei soci di minoranza. In argomento, si rammenta che - al fine di consentire che le diverse componenti della compagine sociale siano rappresentate nel c.d.a. - è possibile introdurre clausole statutarie ad hoc (quali ad esempio la previsione di voti di lista o di diverse categorie di azioni) oppure utilizzare patti sociali (in tal senso, e più approfonditamente, F. Bonelli, Gli amministratori di società. Dopo la riforma del diritto societario, Milano, 2004, 68, 244, 249).

Come evidenziato, la caratteristica principale del modello tradizionale è che il c.d.a. e il Collegio sindacale sono separati. Generalmente, il Collegio svolge funzioni di controllo ex post, mentre valutazioni ex ante sono richieste da leggi e regolamenti solo in situazioni specifiche. Questo implica che, nel modello tradizionale, le determinazioni del c.d.a. generalmente non possono beneficiare delle valutazioni svolte dall'organo di controllo. I membri del Collegio sindacale non sono consiglieri e, pertanto, possono limitare (almeno in parte) i propri controlli (e responsabilità) alla legittimità, senza poter verificare il business judgement delle azioni manageriali volte all'interesse aziendale. Nella pratica, tuttavia, le funzioni del Collegio si sono evolute in modo tale che i suoi membri siano progressivamente assimilati agli amministratori (seppur con una limitata possibilità di agire sulle scelte gestionali relative al business della società). Inoltre, nonostante lo sforzo, il Collegio e il Consiglio si basano necessariamente su set informativi in parte diversi, e forniscono i propri contributi in base ad un contesto differente, considerato che svolgono due ruoli diversi (supervisione strategica e alta vigilanza rispettivamente). Di conseguenza, i controlli sono svolti dopo l'attuazione delle delibere e in taluni casi possono essere difficilmente pienamente integrati nelle attività del Consiglio.

Con riferimento al processo di informativa finanziaria, il cui controllo è affidato, come visto, nel modello “monistico” al Comitato per il Controllo sulla Gestione, si evidenzia come la comunicazione economico-finanziaria, ossia i dati e le informazioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica di un'impresa, viene tipicamente ripartita come segue:

  • di base, che risponde bisogni legislativi regolamentari (comunicazione obbligatoria);
  • volontaria o integrativa, che rappresenta il passaggio dalla cultura della compliance alla cultura della trasparenza.

L'informazione di base è contenuta nelle disposizioni regolamentari, nelle norme di legge e nei principi contabili di riferimento (OIC o IAS/IFRS). In particolare, lo IASB (che elabora i principi contabili internazionali; in argomento si veda C. Sottoriva, Il reporting finanziario secondo i principi contabili internazionali, Milano, 2022) ritiene che i bilanci preparati in conformità ai principi contabili internazionali soddisfino le esigenze informative comuni alla maggior parte degli utilizzatori. Ciò in quanto quasi tutti gli utilizzatori prendono decisioni economiche quali: (a) decidere quando comprare, mantenere o vendere un investimento in capitale di rischio; (b) valutare le decisioni strategiche del management; (c) valutare la capacità dell'entità di adempiere alle proprie obbligazioni; (d) valutare le garanzie connesse ai finanziamenti concessi all'entità; (f) creare aspettative in merito agli utili distribuibili e ai dividendi.

Nonostante le esigenze informative degli operatori nel mercato finanziario non possano essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori. Nel contesto internazionali si ritiene che, poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferebbe anche la maggior parte delle esigenze degli altri stakeholders. A tal fine, i parametri utilizzati nel giudizio sulla convenienza dell'investimento sono tradizionalmente due: il tasso di rendimento e la misura del rischio. In quest'ottica le informazioni sulle strategie, sugli obiettivi e sui rischi rappresentano la necessaria integrazione del bilancio orientata al valore di mercato e alle strategie future. L'informazione integrativa estende la comunicazione societaria a tutti gli ambiti della gestione, interessando dati e informazioni su elementi quantitativi e qualitativi non strettamente di natura contabile. Ne consegue che, il sistema di controllo interno relativo al processo di informativa finanziaria si configura come parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che in relazione al processo di informativa finanziaria ha come finalità specifiche quelle di assicurare l'attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa stessa. Il sistema di controllo interno predispone attività di valutazione periodiche sul processo di informativa finanziaria al fine di accertare il reale raggiungimento di tali obiettivi, sviluppate sulla base delle indicazioni contenute nella normativa e regolamenti di riferimento.

L'iter deliberativo e la composizione del c.d.a. conseguente alla scelta di adottare il modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” nell'ambito delle società quotate

Dal punto di vista dell'approfondimento dell'iter deliberativo, la scelta di adottare il modello c.d. “monistico”, all'esito delle analisi internamente effettuate dalla società, prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'inserimento nell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti della proposta di modifica dello statuto sostituendo nell'articolo dello statuto relativo all'indicazione del modello di amministrazione e controllo adottato il riferimento al modello “monistico” in luogo di quello “tradizionale” e modificando, di conseguenza, gli articoli dello statuto sociale nei quali si rende necessario sostituire il riferimento ai Sindaci e al Collegio sindacale che, per effetto dell'adozione del nuovo modello di amministrazione e controllo, cessano. Da ultimo, occorrerà inserire uno specifico articolo dedicato al Comitato per il Controllo sulla Gestione (o modificare il contenuto dell'articolo dello statuto sociale dedicato al Collegio sindacale).

Particolare importanza assume la verifica della corretta composizione del Consiglio di Amministrazione all'esito dell'elezione dei membri dello stesso. Occorre infatti ricordare che, per quanto attiene alle società quotate:

  • gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente;
  • di essi almeno un terzo (con un minimo in ogni caso di tre, fermo restando l'eventuale maggior numero previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF;
  • di essi almeno tre (ossia il numero minimo di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF;
  • almeno uno dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali;
  • deve essere assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi;
  • deve essere rispettata la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

Si rammenta che il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore solamente qualora non risulti possibile rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti richiesto dallo statuto e dalla normativa vigente.

L'elezione dei componenti del c.d.a. sulla base del voto di lista prevede che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti siano tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di un componente che, in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, viene tratto dalla lista arrivata seconda per numero di voti (quest'ultima, come noto, non deve avere alcun collegamento con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti).

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, sono individuati dal c.d.a. stesso. Ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta uno specifico compenso aggiuntivo stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

Il venir meno, in capo ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di uno dei requisiti previsti dalla legge, incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la decadenza dalla carica dei medesimi. Al venir meno di uno dei predetti requisiti, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione decade altresì dalla carica di Amministratore, ad eccezione del caso in cui, trattandosi di un componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti necessari per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore.

Qualora un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessi per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste in tema di sostituzione degli Amministratori.

Qualora, infine, nel corso dell'esercizio sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano contemporaneamente cessati dalla carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, deve procedere a nominare il sostituto in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti necessari per ricoprire la carica.

Il ruolo di Presidente del Comitato sul Controllo per la Gestione spetta all'Amministratore tratto dalla lista di minoranza o al soggetto nominato in sua sostituzione. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi componenti.

Rispetto al processo di deposito delle liste, la lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi:

  • la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
  • la seconda sezione, dovrà recare i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ad esempio, ipotizzando un Consiglio di Amministrazione composto da 15 componenti di cui 4 chiamatati a costituire il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo il sistema del voto di lista: a) dalla prima sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei Consiglieri di Amministrazione, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, da eleggere diminuito di due; b) dalla seconda sezione della lista di cui alla precedente lettera a) vengono tratti, sempre in ordine progressivo, due - ovvero tre, nel caso in cui il Comitato fosse composto da più di tre membri - Amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; c) i restanti due Amministratori, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; d) il restante Amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione - ovvero i restanti Amministratori, nel caso in cui il Comitato fosse composto da cinque membri - viene tratto, sempre in ordine progressivo, dalla seconda sezione della lista di cui alla precedente lettera c). L'Amministratore indicato al primo posto di tale sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ovviamente altre modifiche allo statuto sociale possono essere apportate in sede di cambiamento del modello di amministrazione e controllo adottato (p.e. adeguamento della società alle più recenti prassi e orientamenti in merito alle clausole relative allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali). Si rammenta che, tenuto conto dell'attuale normativa prevista per le società quotate, le proposte di deliberazione – sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria – devono essere oggetto di apposita relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), come successivamente modificato, dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), come successivamente modificato, e dell'Allegato 3°, Schema 3, del Regolamento Emittenti.

In sede di modifica del modello di amministrazione e controllo, come consentito dall'art. 2380 c.c., potrà essere proposto che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Può essere altresì previsto che:

  • qualora le modifiche proposte venissero approvate dall'assemblea in sede straordinaria;
  • qualora con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 scada l'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale,

l'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga in conformità al nuovo testo statutario, con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di adozione del nuovo statuto sociale.

Qualora invece le modifiche non dovessero essere approvate, tale elezione dovrà essere posticipata ad una nuova convocanda assemblea, per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale secondo le previgenti regole statutarie.

In argomento si segnala che la c.d. Legge Capitali, L. 5 marzo 2024, n. 21, all'art. 12 ha previsto un aggiornamento della normativa contenuta nel TUF relativamente al voto lista disciplinando la procedura relativa alla presentazione della c.d. “lista del consiglio di amministrazione”. È altresì previsto che:

  • la Consob debba emanare con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 TUF, introdotto dalla citata Legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa;
  • gli emittenti adeguino gli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Si rammenta che l'art. 19 d.lgs. n. 39/2010, recante la disciplina del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che si identifica nel Comitato per il Controllo sulla Gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico, prevede che “1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

  1. di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
  2. di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
  3. di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
  4. di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
  5. di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
  6. di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo”.

Si rammenta che, secondo il D.Lgs. 39/2010, i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, devono essere competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

Da ultimo si segnala che il Codice di Corporate Governance (2020) prevede che, con riferimento alla costituzione dei comitati interni all'organo amministrativo, il comitato controllo e rischi (indicato abitualmente con l'acronico CCR) istituito “con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario” nelle società che adottano il modello societario “one-tier” o “two-tier”, le funzioni del comitato controllo e rischi possono essere attribuite all'organo di controllo. Conseguentemente, nel modello “monistico” al Comitato per il Controllo sulla Gestione possono (si tratta di una facoltà che evidenzia la possibilità di conseguire significative sinergie) essere altresì affidate le funzioni del comitato controllo e rischi previste dal citato Codice di Corporate Governance (si veda l'art. 6 dello stesso).

La possibile previsione statutaria relativa al Comitato per il Controllo sulla Gestione

Come accennato in precedenza, al fine di dare concreta attuazione alla scelta di adottare il modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” occorre:

  • modificare all'interno dello statuto sociale l'articolo relativo al modello di amministrazione e controllo adottato;
  • modificare all'interno dello statuto sociale i riferimenti al Collegio sindacale (organo che viene meno) e sostituirli con il riferimento al Comitato per il Controllo sulla Gestione;
  • modificare l'articolo dello statuto sociale relativo al Collegio sindacale con una sintesi della normativa applicabile al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Con riferimento alla prima modifica, l'articolo dedicato alla scelta del modello di amministrazione e controllo basata sul modello c.d. “monistico” potrebbe essere formulato come segue “La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. “monistico”, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c., articolato in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di tre membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione”.

Per quanto attiene all'articolo dello statuto sociale dedicato al Comitato per il Controllo sulla Gestione, una possibile formulazione potrebbe essere la seguente:

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da almeno tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai fini dell'art. 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

Il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la loro decadenza dalla carica. Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione determina, altresì, la sua decadenza come Amministratore a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore. Se un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessa per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste dal presente statuto.

Qualora nel corso dell'esercizio, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano cessati dalla carica di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e dal presente statuto, procederà a nominare il sostituto in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Compete all'Assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, uno specifico compenso aggiuntivo per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ll Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione”.

La possibilità di adottare il modello di amministrazione e controllo c.d. “monistico” anche nelle società non quotate

È stato osservato che l'insuccesso nel nostro Paese del modello monistico – almeno fino al recente passato - è riconducibile a diversi fattori, come ad esempio il fatto che la sua disciplina è ancora incompleta e soprattutto costruita con continui rinvii alle regole del modello di amministrazione e controllo “tradizionale” (Sistemi alternativi del governo societario: ci vuole un incentivo, su lavoce.info). Nel corso del tempo, però, le cose sono in parte cambiate: si sono arricchite le competenze di controllo interne ai Consigli di Amministrazione con lo sviluppo di comitati di amministratori indipendenti con specifiche funzioni di monitoraggio e si è anche notevolmente arricchito e ulteriormente articolato lo spettro dei controlli interni, sedimentandosi su molteplici livelli in parte sovrapposti e in parte poco chiari nel distinguere le competenze dei diversi organi (tanto da generare ormai unanimemente condivise esigenze di coordinamento, semplificazione e razionalizzazione).

Come analizzato in precedenza, in linea di principio, l'adozione del sistema monistico dovrebbe determinare una maggiore snellezza e accuratezza del procedimento decisionale poiché tende ad incentivare la circolazione delle informazioni fra organo di amministrazione e organo di vigilanza. Il vantaggio del necessario coordinamento tra i due organi sociali dovrebbe, a sua volta, tradursi in una attività di vigilanza più attenta ed efficiente da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Tali vantaggi risultano essere conseguibili anche nelle società non quotate o, meglio, alle società c.d. “chiuse” rammentandosi che – come accennato - la disciplina del sistema monistico è concentrata in poche e essenziali disposizioni del Codice Civile (artt. da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies) e con ampi rinvii a specifiche disposizioni che regolano il sistema di amministrazione e controllo basato sul c.d.a. e sul Collegio sindacale; più in generale, al fine di evitare lacune, è previsto, inoltre, che - se non diversamente disposto - le norme del Codice Civile che si riferiscono agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione in quanto compatibili anche ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione (art. 223-septies, comma 1, disp. att. trans. c.c.).

Come accennato, il modello monistico potrebbe essere utilizzato da società chiuse ma, ad esempio, partecipate da soci istituzionali – quali enti societari, pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche e private – oppure in presenza di joint venture laddove i partner di minoranza sono tipicamente interessati, non a gestire operativamente la società, ma a partecipare alle scelte strategiche e a supervisionare l'operato degli amministratori. Più in generale, è interessante evidenziare che nelle imprese multi-stakeholders – ovvero connotate dalla presenza di una eterogeneità di “investitori” – la reductio ad unum di organo di amministrazione e organo di controllo, la migliore circolazione di informazioni e l'indipendenza di taluni membri del Consiglio di Amministrazione, implicite nel sistema di amministrazione e controllo monistico, potrebbero essere utilizzate al fine di evitare un eccessivo disallineamento degli interessi perseguiti dagli azionisti della società e, al contempo, favorire una gestione della stessa più agevole e efficiente (in argomento si veda Fondazione Aristeia, Il sistema di amministrazione e controllo monistico, 2006, 20 e ss.).

Le modalità di elezione dei componenti il c.d.a. e, al suo interno, dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione risulterebbero peraltro semplificate atteso che nelle società c.d. “chiuse” il voto di lista (introdotto in via generalizzate per le società quotate dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e finalizzato, essenzialmente, a consentire alle minoranze azionarie di nominare propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione tenuto conto che l'esistenza di amministratori non nominati dalla maggioranza possa mitigare il rischio di una gestione più propensa a realizzare gli interessi dell'azionista (o degli azionisti) di controllo piuttosto che volta alla realizzazione di un interesse comune a tutti i soci) non è tipicamente previsto (per l'approfondimento dell'attività che porta alla scelta degli amministratori considerata quale vero e proprio procedimento articolato in più fasi, si veda S. Alvaro, G. Mollo, G. Siciliano, Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell'organo di amministrazione delle società quotate, Consob, Quaderni Giuridici, n. 1/2012).

Per quanto attiene ai requisiti di indipendenza dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione nell'ambito delle società non quotate occorre fare riferimento alle previsioni dell'2409-octiesdecies c.c. secondo cui il Comitato deve essere composto da amministratori:

  • in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto (se previsti);
  • in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-septiesdecies c.c. (ossia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e di cui all'art. 2399 c.c.);
  • non componenti il comitato esecutivo (se istituito);
  • ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Da ultimo, come già in precedenza analizzato, almeno uno dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

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