Accesso alle banche dati pubbliche: sopravvivenza dell'art. 15 l. n. 3/2012

13 Marzo 2024

La pronuncia interviene sul discusso tema della perdurante applicabilità, pure a fronte dell'entrata in vigore del CCII, dell'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012, che attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (ed allo stesso giudice) il potere di accedere ai dati del sovraindebitato presenti sulle banche dati pubbliche.

Massima

Rimane vigente l’art. 15, comma 10, l. n. 3/2012 anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il caso

Il Tribunale di Padova si è pronunciato su un'istanza di accesso ex art. 15, comma 10, l. n. 3/2012depositata in data successiva all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e relativa ad una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento non ancora depositata in Tribunale, benché presentata all'organismo di composizione in data di poco antecedente all'entrata in vigore del Codice stesso.

Il Giudice, rilevato che l'istanza era relativa a un procedimento di composizione della crisi destinato a pendere dinanzi al Tribunale nel periodo di vigenza del nuovo Codice, ha invitato l'organismo che aveva fatto istanza per l'accesso alle banche dati ad indicare le ragioni giuridiche che lo avrebbero giustificato sulla base della l. n. 3/2012, benché abrogata dall'entrata in vigore del Codice della crisi, concedendo all'uopo un termine per il deposito di note scritte.

L'organismo di composizione della crisi (OCC), in osservanza del provvedimento interinale, ha depositato le note di osservazione autorizzate, sostenendo la tesi che l'entrata in vigore del Codice della crisi non avrebbe condotto all'abrogazione della norma in esame.

Le argomentazioni svolte dall'organismo hanno condotto all'esito finale di accoglimento dell'istanza e giova, quindi, farne menzione in questa sede.

La questione

Il provvedimento del Tribunale di Padova costituisce l'occasione per tornare sul discusso tema della vigenza, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi, dell'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012, che attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (ed allo stesso giudice) il potere di accedere ai dati del sovraindebitato presenti sulle banche dati pubbliche.

Il tema – di particolare interesse operativo, considerato che tale facoltà di accesso costituisce uno degli strumenti più efficaci per la verifica dell'attendibilità e completezza della documentazione offerta dal sovraindebitato – è stato recentemente trattato in modo articolato proprio su questo Portale (cfr. D.  Portinaro, Il gestore della crisi e l'accesso alle banche dati pubbliche: una lacuna del Codice della crisi, in questo Portale, 31 maggio 2023), proponendosi la tesi della perdurante applicabilità dell'art. 15 l. n. n. 3/2012. La vicenda processuale in esame consente di addurre un primo conforto giurisprudenziale a tale opinione, nonché ulteriori argomenti a sostegno della tesi che ritiene vigente la norma pure a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa.

La soluzione giuridica

La tematica della vigenza dell'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012, viene analizzata dall'organismo esaminando la fattispecie in base ai tre parametri offerti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, norma di riferimento in tema di successione delle leggi nel tempo.

Risulta agevole per l'organismo rilevare preliminarmente che l'abrogazione non può ritenersi intervenuta per effetto di abrogazione espressa, dato che il legislatore non ha emanato alcuna disposizione che preveda esplicitamente l'abrogazione dell'art. 15 l. n. 3/2012.

Infatti, nel Codice della crisi è dato rinvenire un'unica norma di diritto transitorio, costituita dall'art. 390, comma 2, il quale prevede che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice sono definite secondo le disposizioni del r.d. n. 267/1942, nonché della l. n. 3/2012, e nulla dispone in termini di abrogazione della disciplina previgente.

Acclarato quanto precede, l'organismo prende in esame il parametro dell'incompatibilità con le norme sopravvenute, rammentando l'orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, sì che dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (ex multisCass. civ., sez. lav., 1° ottobre 2002, n. 14129; Cass. civ., sez. lav. 10 luglio 2002, n. 10053; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2502; cfr. anche TAR Lazio, 17 gennaio 2007, n. 308).

Tenendo presente tali coordinate nomofilattiche, risulta agevole rilevare che la disciplina dell'art. 15, comma 10, non si pone in contraddizione con la disciplina sopravvenuta, che non si è occupata di disciplinare l'accesso degli organismi di composizione della crisi ai dati del sovraindebitato.

Non ostano a tale conclusione la presenza, nell'ambito della novella, dall'art. 49, comma 2, lett. f), CCII - norma che reca l'attribuzione al curatore della facoltà di accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari – e la possibilità di invocare la sua applicazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

Invero, tale norma disciplina un potere di accesso esercitabile a procedura concorsuale già avviata, mentre l'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012 consente di attribuire il diritto di accesso nella fase istruttoria antecedente la presentazione della domanda di composizione della crisi dinanzi al Tribunale.

Particolare attenzione viene dedicata nell'istanza alla possibile intervenuta abrogazione per effetto di regolamentazione, da parte del Codice della crisi, dell'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Al riguardo l'organismo osserva che il comma 10 dell'art. 15 , l. n. 3/2012 è inserito nell'ambito di una norma che reca una serie di prescrizioni finalizzate all'individuazione dei soggetti e degli enti che possono svolgere funzioni di compositore delle crisi da sovraindebitamento (art. 15, commi 1 e 9), alla tenuta del relativo registro da parte del Ministero della Giustizia (art. 15, commi 2 -5), all'individuazione generale delle funzioni degli organismi (art. 15, commi 6-8) ed accomunate, quindi, dalla caratteristica di non essere destinate a disciplinare le procedure di sovraindebitamento, ma unicamente lo status e le prerogative dei soggetti cui sono attribuite funzioni di composizione della crisi.

La novella legislativa, pur essendo intervenuta in maniera massiva nella disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in quella dello status e delle prerogative degli incaricati della gestione e controllo delle altre procedure previste nel Codice della Crisi (al cui albo ha dedicato l'intero capo II del titolo X del Codice), ha lasciato intonsa la disciplina dello status e delle prerogative degli Organismi di Composizione della Crisi (i quali continuano, infatti, ad essere iscritti nel registro costituito ai sensi della normativa previgente).

Non può quindi validamente affermarsi che la nuova disciplina ha regolato la materia normata dall'art. 15 l. n. 3/2012.

Ed infatti, se si dovesse accedere alla tesi che l'art. 15 della l. n. 3/2012 è stato abrogato, sarebbe necessario porre in discussione non solo il diritto di accesso alle banche dati pubbliche in favore dell'organismo, ma anche la stessa sopravvivenza dei criteri di individuazione dei soggetti che possono costituire gli OCC, del relativo registro, dei requisiti per l'iscrizione in esso ed addirittura della clausola c.d. di “invarianza finanziaria”.

Nel medesimo senso e sulla base di argomentazioni in parte analoghe a quelle sinora esposte, risulta orientato anche il Tribunale di Pistoia, che in data 10 febbraio 2023 ha emesso il provvedimento prot. 264/2023 di autorizzazione (generale) agli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento regolarmente costituiti presso il Tribunale di Pistoia ad accedere alle banche dati pubbliche in forza dell'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012, ritenuto vigente anche da tale organo giurisdizionale, benché fosse già entrato in vigore il codice della crisi.

Esula dagli scopi del presente articolo, ma giova accennarvi per inciso, la trattazione della questione se nel nostro ordinamento possa ritenersi compatibile con le prerogative di un organo giurisdizionale un'autorizzazione di ordine generale al trattamento di dati personali, osservato che, ordinariamente, l'attività giurisdizionale è deputata all'accertamento di diritti sul singolo caso, mentre risulta connotato ordinario dell'attività normativa l'attribuzione di diritti a categorie di soggetti sulla base di un'individuazione generale ed astratta.

Osservazioni

L'adesione del Tribunale di Padova alla tesi che ritiene vigente l'art. 15, comma 10, l. n. 3/2012 a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi è da valutarsi positivamente.

Invero, l'accesso alle banche dati e le connesse verifiche sono un adempimento necessario a carico del gestore della crisi in quanto l'omissione di tale verifica può pregiudicare seriamente la completezza e l'accuratezza dell'indagine circa la situazione patrimoniale/finanziaria del debitore; tale mancanza può comportare un giudizio di inadempimento dal punto di vista degli obblighi contrattuali e far insorgere responsabilità di varia natura per il gestore negligente (così Trentini, Le procedure da sovraindebitamento, Giuffrè Milano, 2021, 51).

L'art. 15 in esame reca l'attribuzione del potere di accesso, oltre che agli organismi di composizione della crisi, anche allo stesso giudice e quindi, se si dovesse accedere alla tesi che la norma è stata abrogata, tutti tali organi si troverebbero privi del potere di accedere alle banche dati, con grave compromissione della possibilità di svolgere i propri compiti istituzionali, che risultano invece indubbiamente conservati nel passaggio dalla l. n. 3/2012 al Codice della crisi.

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