I nuovi requisiti per le polizze assicurative sanitarie in vigore dal 16 marzo 2024

La Redazione
14 Marzo 2024

Il 16 marzo 2024 entra in vigore il D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 che contiene il regolamento con i requisiti per le polizze assicurative per le strutture e gli esercenti la professione sanitaria.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024  n. 51 il D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy avente ad oggetto il regolamento relativo alla determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione. Il provvedimento attua le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) in materia di obblighi assicurativi.

Il decreto entra in vigore il 16 marzo 2024.

Nello specifico, il provvedimento prevede:

  • i  requisiti minimi ed uniformi  per ritenere idonei i contratti di assicurazione stipulati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie relativi a:
    • oggetto  della copertura assicurativa (art. 3 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
    • massimali minimi  di garanzia delle polizze, con importi distinti fra strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie (art. 4 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
    • efficacia temporale  della garanzia: la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi anche nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (art. 5 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
    • diritto di recesso  dell'assicuratore: durante il periodo di vigenza della polizza, l'assicuratore non può recedere dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. L'assicuratore può recedere dal contratto, prima della scadenza, esclusivamente in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno (art. 6 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
    • obblighi di pubblicità e trasparenza  da parte delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie (art. 7 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
    • eccezioni opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto (art. 8 D.M.15 dicembre 2023 n. 232);
  • i  requisiti minimi di garanzia  e le condizioni generali di operatività delle altre  analoghe misure rispetto ai contratti assicurativi, anche di  assunzione diretta del rischio (artt. 9-13 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232);
  • il trasferimento del rischio  nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, prevedendo che l'operatività della copertura sia limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a partire dalla decorrenza del periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (art. 14 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232).

Per quanto non espressamente previsto, il provvedimento rinvia alla disciplina di cui all'art. 1882 e ss. c.c. (relativa al contratto di assicurazione).

Entro marzo 2026 (24 mesi dall'entrata in vigore del decreto) gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi previsti nel provvedimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia  (art. 18 D.M. 15 dicembre 2023 n. 232).

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