Nuovo rito famiglia: i provvedimenti indifferibili sono reclamabili?

La Redazione
14 Marzo 2024

Il Tribunale di Livorno ha esaminato la questione della reclamabilità ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. dei provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c., sulla quale si fronteggiano tre tesi.

Ritiene il Collegio che i molteplici argomenti di ordine letterale, logico e sistematico debbano far propendere per la non applicabilità del rito cautelare uniforme e, conseguentemente, per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Come noto, il legislatore non ha previsto espressamente l’impugnabilità dei provvedimenti di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c.; se è vero che l’argomento letterale non può considerarsi di per sé decisivo, è altrettanto vero che l’attenta analisi della struttura del processo nel quale si innesta la possibilità, da parte del Giudice, di emanare i predetti provvedimenti indifferibili rende preferibile la tesi della non reclamabilità. Trattasi, invero, di struttura affatto distinta da quella dell’invocato (dall’orientamento di segno opposto) procedimento cautelare uniforme.

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