Iscrizione dell’atto di cessione di quote di s.r.l., redatto da commercialista, e diritti reali minori

14 Marzo 2024

Il Giudice del Registro del Tribunale di Bergamo ha affrontato alcune questioni relative al soggetto legittimato a iscrivere un atto di cessione di quote di s.r.l., con specifico riferimento all'usufrutto e ai diritti reali minori ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008.

Massima

Ai fini della formalità del deposito presso il Registro Imprese e della relativa efficacia, non vi è motivo di distinguere la circolazione di un diritto minore di partecipazione alla società da quella dell'intero complesso dei diritti stessi facenti capo al socio, con conseguente applicazione dell'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008)

Il caso

Tizio cedeva la sua intera partecipazione detenuta nella società Alfa agli altri soci Caio e Sempronio.  In particolare, Tizio cedeva a Caio la nuda proprietà di dette quote e a Sempronio l'usufrutto vitalizio delle stesse.

Con la cessione sono stati trasferiti anche tutti i diritti e obblighi assunti dalla società a qualsiasi titolo e ogni posta esistente nel patrimonio netto della società con immissione nel possesso della partecipazione ceduta a far data dalla cessione. Le parti conferivano al commercialista l'incarico di redigere e depositare detto atto di trasferimento della partecipazione, sottoscritto digitalmente e assoggettato a marcatura temporale, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese di Bergamo secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 36, comma 1-bis, Legge n. 133/2008.

Il professionista provvedeva a registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate competente nonché al deposito dell'atto, sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, quale intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quarter, l. 24 novembre 2000, n. 340, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 36 d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, al Registro Imprese di Bergamo per la relativa iscrizione.

Il Registro Imprese notificava via pec il provvedimento di rifiuto d'iscrizione ai sensi dell'art. 2189 c.c. In particolare, il Conservatore del Registro delle Imprese di Bergamo rigettava la richiesta ritenuto che “l'art 36 comma 1 bis L 133/2008 ha dato la possibilità al professionista incaricato di redigere atti di cessione quote che non riguardino i “diritti accessori” (pegni, usufrutto, fondi patrimoniali, intestazione fiduciarie ecc) facendo esplicito riferimento solo al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile: se la cessione altera quest'ultimi serve l'intervento del Pubblico Ufficiale come confermato anche dal parere del Ministero delle Sviluppo economico n. 127447 del 5 luglio 2011”.

Le questioni

Il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione rilevata, a suo avviso la carenza di autentica notarile delle sottoscrizioni del predetto atto di cessione in quanto ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 ai trasferimenti dei ‘diritti minori'.

Il Conservatore ha richiamato il Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 127447 del 2011 secondo cui detta disposizione, avendo carattere derogatorio all'impianto normativo in tema di gestione e tenuta del registro delle imprese di cui al d.p.r. n. 581/1995, troverebbe applicazione solo in ipotesi di trasferimento dell'intera partecipazione ex art. 2470 c.c., cui espressamente rinvia l'art. 36 comma 1-bis citato e non anche nel caso di trasferimento di diritti reali minori.

Osservazioni

La società ha impugnato il provvedimento del Conservatore del Registro avanti al Giudice del Registro del Tribunale di Bergamo ritenuto che:

  • non sussiste alcun divieto di legge circa la possibilità per il professionista incaricato di redigere e depositare atti di cessione di quote aventi ad oggetto anche diritti accessori ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis del citato d.l. n. 112
  • Secondo l'ordinamento delle fonti del diritto la previsione dell'art. 36 – pur collocata dal legislatore al di fuori del Codice Civile - non ha natura di norma speciale, nè – tantomeno - di norma eccezionale, ma semplicemente norma “di diritto comune” che disciplina una procedura alternativa (per forma e pubblicità) a quella civilistica di cui all'art. 2470 c.c., con la quale si completa e si combina. L'opzione prevista dall' art. 36 - non essendo  legato ad una fattispecie diversa da quella dell'art. 2470 c.c.  è e resta norma integrativa di quella del c.c.
  • l'atto depositato al registro delle imprese per l'iscrizione ha ad oggetto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta dal socio uscente.

Il Giudice del Registro di Bergamo ha accolto il ricorso ordinando al Conservatore di dar corso all'iscrizione dell'atto. Il Giudice del Registro, in particolare, pur dando atto che l'art. 11, comma 4, d.p.r. n. 581/1995 preveda espressamente che per l'iscrizione al Registro delle Imprese l'atto di trasferimento debba presentare la sottoscrizione autenticata del notaio ha altresì dato atto che l'art. 36, comma 1 bis, citato consente, in deroga alla predetta disposizione, che l'atto di trasferimento possa essere sottoscritto con firma digitale (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici), senza autentica notarile delle sottoscrizioni.

Ebbene il Giudice del registro del Tribunale di Bergamo ha correttamente ritenuto che detta deroga non possa essere riferita al solo caso di trasferimento dell'intera partecipazione.

Nel giungere a tale soluzione il Giudice ha infatti osservato che il trasferimento di cui all'art. 2470 c.c. attiene non tanto il ‘bene' quanto la ‘partecipazione' intesa quale complesso dei diritti connessi all'appartenenza alla società a responsabilità limitata.

In tal senso, rileva il Giudice del Registro, che l'art. 2468 c.c., superando il disposto di cui al precedente art. 2474 c.c., determina la modalità di partecipazione dei singoli soci in linea con le caratteristiche personali del tipo societario attribuendo al socio la possibilità di acquisire partecipazioni anche non strettamente proporzionali al conferimento nonché particolari diritti concernenti sia i poteri nella società che la partecipazione agli utili.

Secondo il Giudice del Registro, dunque, se la ‘partecipazione' non è solo un bene, una quota, ma è un complesso di diritti, il trasferimento oggetto della disciplina di cui all'art. 2470 c.c. riguarda proprio tali diritti la cui circolazione può essere integrale o parziale e per l'effetto il citato art. 36 deve trovare applicazione al trasferimento di tutti o parte di essi.

Infine, sotto altro profilo, il Giudice rileva che anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che l'art.36 citato introduca una deroga alle norme generali in tema di tenuta e gestione del Registro Imprese (d.p.r. n. 581/1995) e che essa sia strettamente riferita ai casi di cessione della partecipazione nella sua interezza, dovrebbe comunque ritenersi l'applicabilità della norma ai casi di trasferimento dei diritti reali minori in forza di un'interpretazione estensiva, e non analogica, della disposizione.

In conclusione, il Giudice ha quindi ritenuto che non vi sia fondato motivo di distinguere, ai fini della formalità del deposito presso il Registro Imprese e della relativa efficacia, la circolazione di un diritto minore di partecipazione alla società da quella dell'intero complesso dei diritti stessi facenti capo al socio, con conseguente applicabilità delle modalità di cui al citato art.36 anche nel caso di trasferimento dei diritti reali minori

Conclusioni

Non contestabili sembrano i principi affermati nella pronuncia qui commentata, a soluzione di un problema affrontato in poche occasioni dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Brescia provvedimenti n. 274 e 275 del 2012), in linea con la prassi di altri Uffici del Registro Imprese delle Camere di Commercio (si veda Registro delle Imprese di Milano Monza e Brianza, prontuario SARI faq 114292871 e Registro delle Imprese di Brescia, “Prontuario assetto sociali di srl – Linee guida per la presentazione delle istanze telematiche IV edizione del 16.7.2015”).

Del resto, risulta difficile comprendere la ragione per la quale, usufrutto e pegno, che sono «diritti reali minori» rispetto alla piena proprietà debbano essere considerati di rilevanza diversa o addirittura maggiore allorquando si tratti di verificare le forme e le procedure con cui possono essere redatti e depositati al registro delle imprese per la relativa iscrizione.

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